Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2006/125

Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006 , sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la direttiva 96/5/CE sugli alimenti per lattanti e bambini, fissando regole comuni su composizione, ingredienti autorizzati, contaminanti, residui di antiparassitari ed etichettatura. L’obiettivo è garantire un livello elevato di tutela della salute dei soggetti più vulnerabili, armonizzando nel contempo la circolazione dei prodotti nel mercato interno. La disciplina è dettagliata negli allegati, che stabiliscono criteri nutrizionali, sostanze ammesse e limiti quantitativi.

Disciplina armonizzata della composizione, dei livelli massimi di contaminanti e dell’etichettatura degli alimenti a base di cereali e degli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione specifica per lattanti in svezzamento e bambini fino a 3 anni in buona salute, in particolare agli "alimenti a base di cereali" e agli "alimenti per bambini" diversi dai primi. Non si applica al latte destinato ai bambini. Vincola gli Stati membri quanto alla messa in commercio nella Comunità solo dei prodotti conformi alle norme della direttiva, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento.

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

La direttiva 2006/125/CE della Commissione costituisce una codificazione della disciplina già contenuta nella direttiva 96/5/CE. Essa mira a garantire che gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, inseriti in una dieta diversificata, presentino composizione adeguata, sicurezza elevata e informazione corretta al consumatore, alla luce della particolare vulnerabilità dei destinatari.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva si colloca nell’ambito della direttiva quadro 89/398/CEE sui prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. I considerando evidenziano la varietà dei prodotti in funzione delle diverse abitudini alimentari nella Comunità, la necessità di fondare i requisiti nutrizionali su dati scientifici generalmente accettati e l’esigenza di stabilire limiti rigorosi per residui di antiparassitari, contaminanti e sostanze aggiunte facoltativamente.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 qualifica la direttiva come "direttiva specifica" e ne delimita l’ambito ai prodotti destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini fino a 3 anni per completare la dieta e avviarli gradualmente all’alimentazione normale. Sono compresi:

  • gli alimenti a base di cereali, suddivisi in cereali semplici o con aggiunta di proteine, pastina e biscotti/fette biscottate;
  • gli alimenti per bambini diversi dagli alimenti a base di cereali. La direttiva non si applica al latte destinato ai bambini.

Definizioni

L’articolo 2 chiarisce che:

  • i "lattanti" sono i bambini di età inferiore a 12 mesi;
  • i "bambini" sono quelli tra 1 e 3 anni;
  • il "residuo di antiparassitario" comprende il residuo del prodotto fitosanitario, inclusi metaboliti e prodotti di degradazione o reazione.

Requisiti generali di conformità e composizione

Gli Stati membri devono impedire la messa in commercio dei prodotti non conformi (articolo 3). L’articolo 4 richiede che gli ingredienti siano idonei all’alimentazione specifica di lattanti e bambini sulla base di dati scientifici generalmente accettati. Gli articoli 5 e 6 rinviano rispettivamente agli allegati I e II per i criteri di composizione essenziale e all’allegato IV per le sostanze che possono essere aggiunte nella fabbricazione; i criteri di purezza di tali sostanze saranno fissati successivamente.

Composizione essenziale degli alimenti a base di cereali

L’allegato I stabilisce requisiti puntuali per i prodotti a base di cereali. In sintesi:

  • i prodotti devono contenere almeno il 25 % in peso di cereali e/o rizomi e/o tuberi sul miscuglio finale in materia secca;
  • per talune categorie sono fissati limiti massimi e minimi di proteine, carboidrati, lipidi, sodio, calcio, tiamina e vitamine A e D;
  • l’aggiunta di amminoacidi è consentita solo per migliorare il valore nutrizionale della miscela proteica e nei limiti necessari;
  • per alcuni prodotti sono previsti limiti sui carboidrati aggiunti, sui grassi e su specifici acidi grassi. L’allegato prevede anche limiti massimi per gli additivi costituiti da vitamine, minerali e oligoelementi.

Composizione essenziale degli alimenti per bambini

L’allegato II disciplina i prodotti diversi dagli alimenti a base di cereali. La logica è di garantire un contenuto minimo di componenti proteiche o di latte quando il prodotto è presentato come pasto o come alimento dolce, e di imporre limiti ai grassi, ai carboidrati e al sodio. In particolare:

  • quando la denominazione richiama carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, sono previsti minimi di presenza dell’ingrediente, percentuali minime della fonte proteica indicata e livelli minimi di proteine;
  • per prodotti a base di frutta, succhi, nettari, dolci o budini sono fissati tetti al tenore di carboidrati;
  • sono previsti limiti massimi di grassi e di sodio, con una deroga specifica per il formaggio come unico ingrediente nominato;
  • la vitamina C deve raggiungere determinati livelli nei succhi e nettari, mentre la vitamina A è richiesta nei succhi di verdura; l’aggiunta di vitamine A e D ad alcuni alimenti per lattanti è vietata. Anche qui sono elencati i massimi per vitamine, minerali e oligoelementi aggiunti.

Residui di antiparassitari e divieti d’uso

L’articolo 7 introduce uno dei nuclei più rilevanti della direttiva. I prodotti non devono contenere sostanze in quantità tale da nuocere alla salute; per i residui di singoli antiparassitari il limite generale è 0,01 mg/kg, salvo i limiti specifici dell’allegato VI. Per talune sostanze indicate nell’allegato VII gli antiparassitari non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione degli alimenti interessati; ai fini del controllo si presume la non utilizzazione se i residui non superano 0,003 mg/kg. I limiti si applicano ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. La direttiva richiama inoltre la possibilità di definire criteri microbiologici ove necessario.

Etichettatura obbligatoria e facoltativa

L’articolo 8 aggiunge alla disciplina generale della direttiva 2000/13/CE una serie di obblighi specifici. L’etichetta deve indicare:

  • l’età minima di utilizzo, che non può essere inferiore a quattro mesi;
  • la presenza o assenza di glutine, se il prodotto è indicato per un’età inferiore ai sei mesi;
  • il valore energetico in kJ e kcal e il contenuto di proteine, carboidrati e lipidi;
  • il tenore medio di vitamine e minerali per i quali gli allegati I e II fissano limiti specifici;
  • le istruzioni per un’appropriata preparazione, quando necessarie. Sono consentite anche indicazioni facoltative sul tenore di altri nutrienti dell’allegato IV e sulle vitamine/minerali dell’allegato V, ma solo se i quantitativi raggiungono almeno il 15 % del valore di riferimento. Il testo precisa inoltre il ruolo delle informazioni nutrizionali nell’evitare utilizzi impropri del prodotto.

Abrogazione, rinvii e coordinamento

L’articolo 9 abroga la direttiva 96/5/CE, unitamente alle sue modifiche successive elencate nell’allegato VIII, parte A. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi effettuati alla direttiva 2006/125/CE secondo la tavola di concordanza dell’allegato IX. L’allegato VIII, parte B, conserva memoria dei termini di recepimento delle direttive precedenti, mentre l’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Osservazioni operative per il professionista

Per gli operatori del settore alimentare e i consulenti fiscali e legali, il testo è rilevante soprattutto per:

  • la verifica della conformità compositiva dei prodotti destinati a lattanti e bambini;
  • il controllo dei residui di antiparassitari e della documentazione analitica;
  • la corretta impostazione dell’etichettatura nutrizionale e delle diciture sull’età di utilizzo;
  • la gestione delle ricette e delle specifiche tecniche in coerenza con gli allegati, che contengono vincoli quantitativi puntuali. La direttiva lascia agli Stati membri i mezzi di recepimento, ma non il risultato sostanziale: prodotti conformi possono circolare, mentre quelli non conformi devono essere esclusi dal mercato.

Disposizioni principali

Natura di direttiva specifica e campo di applicazione

L’articolo 1 qualifica il testo come direttiva specifica ai sensi della direttiva 89/398/CEE. La disciplina riguarda gli alimenti destinati a un’alimentazione specifica per lattanti e bambini sani, destinati allo svezzamento o a integrare gradualmente la dieta normale; comprende gli alimenti a base di cereali, suddivisi in quattro categorie, e gli alimenti per bambini diversi da quelli a base di cereali. È espressamente escluso il latte destinato ai bambini.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce "lattanti" come bambini di meno di 12 mesi, "bambini" come soggetti tra 1 e 3 anni e "residuo di antiparassitario" come il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti interessati, inclusi metaboliti e prodotti di degradazione o reazione.

Obbligo di conformità per la commercializzazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione siano immessi sul mercato nella Comunità solo se conformi alle norme della direttiva. Si tratta di un obbligo di risultato, con margine nazionale sulla disciplina attuativa.

Requisiti generali di composizione e ingredienti

L’articolo 4 richiede che gli alimenti siano fabbricati con ingredienti la cui idoneità all’alimentazione particolare di lattanti e bambini sia confermata da dati scientifici generalmente accettati. L’articolo 5 rinvia agli allegati I e II per i criteri di composizione essenziale delle due categorie di prodotti. L’articolo 6 consente l’aggiunta esclusivamente delle sostanze elencate nell’allegato IV, rimandando a una successiva definizione dei criteri di purezza.

Limiti su sostanze indesiderate, pesticidi e criteri microbiologici

L’articolo 7 stabilisce che i prodotti non devono contenere sostanze in quantità tale da nuocere alla salute dei lattanti e dei bambini. In particolare, i residui di singoli antiparassitari non possono superare 0,01 mg/kg, salvo i casi con livelli specifici nell’allegato VI; i prodotti pronti al consumo o ricostituiti devono rispettare tali valori. L’allegato VII elenca gli antiparassitari che non devono essere utilizzati nelle colture destinate alla produzione di questi alimenti; per alcune sostanze si applica il limite di 0,003 mg/kg ai fini del controllo. È previsto che, se necessario, siano definiti criteri microbiologici.

Regole di etichettatura obbligatoria e facoltativa

L’articolo 8 integra la disciplina generale della direttiva 2000/13/CE con obblighi specifici: indicazione dell’età minima d’uso, non inferiore a quattro mesi; indicazione della presenza o assenza di glutine se il prodotto è indicato prima dei sei mesi; valore energetico e contenuto di proteine, carboidrati e lipidi; contenuto medio di vitamine e minerali soggetti a limiti specifici; istruzioni di preparazione, ove necessarie. Sono inoltre previste indicazioni facoltative sui nutrienti dell’allegato IV e sulle vitamine/minerali dell’allegato V se presenti almeno al 15% del valore di riferimento.

Abrogazione e coordinamento normativo

L’articolo 9 abroga la direttiva 96/5/CE, come modificata, senza pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento indicati nell’allegato VIII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi riferiti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IX.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Termini di trasposizione rilevanti

L’allegato VIII, parte B, riporta i termini storici di recepimento delle direttive antecedenti (96/5/CE, 98/36/CE, 1999/39/CE, 2003/13/CE) e le date di ammissione al commercio dei prodotti conformi e di divieto dei prodotti non conformi. Trattandosi di versione codificata, il testo richiama tali termini per il coordinamento con le fonti abrogate.

Come è indicizzato

Materiealimentietichettatura alimentaresicurezza alimentarecontaminanti e pesticidiprotezione della salute

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.