Direttiva 2006/124
Direttiva 2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica due atti settoriali della disciplina UE sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione di ortaggi. L’intervento ha lo scopo di armonizzare e ampliare gli elenchi delle specie incluse, in particolare con l’estensione a Zea mays L. e con l’aggiornamento di alcune denominazioni botaniche. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2007 e applicarle dal 1° luglio 2007, con una facoltà di rinvio fino al 31 dicembre 2009 per alcune specie specifiche.
Adegua l’elenco dei generi e delle specie di ortaggi disciplinati dalle direttive 92/33/CEE e 2002/55/CE, estendendo il campo di applicazione a nuove specie e aggiornando alcune denominazioni botaniche.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sulle norme nazionali di commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, nonché delle sementi di ortaggi. Incide in particolare sugli elenchi di generi e specie oggetto delle direttive 92/33/CEE e 2002/55/CE, includendo tra l’altro Zea mays L. (mais dolce e popcorn) e aggiornando la nomenclatura botanica di alcune specie. Sono previste disposizioni specifiche per l’ammissione ufficiale di varietà appartenenti ad alcune specie di Allium, Rheum e Zea mays, per le quali gli Stati membri possono differire l’applicazione fino al 31 dicembre 2009.
Direttiva 2006/124/CE: aggiornamento degli elenchi di specie orticole e delle norme sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione
La direttiva interviene in modo puntuale su due direttive di settore, la 92/33/CEE e la 2002/55/CE, per adeguare gli elenchi di generi e specie orticole alle esigenze di coerenza normativa e agli sviluppi della nomenclatura botanica. Dai considerando emerge l’obiettivo di allineare i due regimi, estendere la disciplina a specie prima escluse e correggere denominazioni botaniche ormai non più considerate corrette o universalmente accettate.
Finalità e razionale dell’intervento
L’atto nasce dall’esigenza di garantire una maggiore uniformità tra la disciplina delle piantine/materiali di moltiplicazione di ortaggi e quella delle sementi di ortaggi. La Commissione osserva che la direttiva 2002/55/CE non ricomprende tutti i generi e le specie già presenti nella direttiva 92/33/CEE e ritiene opportuno armonizzarne l’ambito di applicazione.
Un ulteriore motivo di intervento è l’inclusione di Zea mays L. (mais dolce e popcorn), coltura ampiamente diffusa in alcuni nuovi Stati membri ma non ricompresa nei testi previgenti. La direttiva chiarisce che, sebbene il mais sia generalmente classificato tra i cereali nella politica agricola comune, i semi destinati alla coltivazione del mais dolce e del popcorn devono essere soggetti alla legislazione specifica sulla commercializzazione dei semi di ortofrutticoli.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede un recepimento nazionale. L’impatto pratico riguarda:
- la commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, esclusi i semi, disciplinata dalla direttiva 92/33/CEE;
- la commercializzazione delle sementi di ortaggi disciplinata dalla direttiva 2002/55/CE;
- gli operatori del settore sementiero e vivaistico interessati alle specie elencate nei relativi allegati.
L’intervento non crea un regime autonomo, ma modifica i cataloghi delle specie comprese nei due atti originari.
Modifiche alla direttiva 92/33/CEE
L’articolo 1 dispone la sostituzione dei generi e delle specie indicati nell’allegato II della direttiva 92/33/CEE con quelli riportati nell’allegato della direttiva in esame. In concreto, l’allegato riformulato comprende un elenco più ampio e aggiornato di ortaggi e materiali di moltiplicazione, includendo tra gli altri Allium cepa L. nelle sue varietà, Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. e Zea mays L. (partim), oltre alle altre specie elencate.
Modifiche alla direttiva 2002/55/CE
L’articolo 2 introduce modifiche articolate alla disciplina delle sementi di ortaggi:
- i generi e le specie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono sostituiti con quelli dell’allegato della direttiva;
- nell’allegato II, punto 3, lettera a), sono inserite nuove voci in ordine alfabetico per Allium fistulosum, Allium sativum, Allium schoenoprasum, Rheum rhabarbarum e Zea mays, con i relativi dati tecnici riportati nel testo;
- alcune denominazioni sono aggiornate, ad esempio:
- "Brassica oleracea (altre sottospecie)" diventa "Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)";
- "Brassica pekinensis" è sostituita da "Brassica rapa (cavolo cinese)";
- "Brassica rapa" è sostituita da "Brassica rapa (rapa)";
- "Lycopersicon lycopersicum" è sostituita da "Lycopersicon esculentum".
- nell’allegato III, punto 2, sono introdotte nuove voci per le stesse specie in ordine alfabetico, con le rispettive indicazioni tecniche; inoltre "Brassica pekinensis" è soppressa e "Lycopersicon lycopersicum" è sostituita da "Lycopersicon esculentum".
Termini di recepimento e applicazione
L’articolo 3 è centrale per la parte attuativa. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 giugno 2007;
- applicare tali disposizioni dal 1° luglio 2007.
È prevista una deroga temporale importante: gli Stati membri possono posporre al 31 dicembre 2009 l’applicazione delle disposizioni relative all’ammissione ufficiale di varietà appartenenti ad Allium cepa L. var. aggregatum, Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. e Zea mays L.
Obblighi formali di trasposizione
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri, confermando il margine di discrezionalità tipico della direttiva quanto alla forma e ai mezzi di attuazione.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione:
- il testo delle disposizioni di recepimento;
- una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva;
- il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dall’atto.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni operative per professionisti
Per avvocati e commercialisti attivi nel settore agroalimentare e sementiero, la direttiva comporta la necessità di verificare:
- l’allineamento della normativa nazionale sugli elenchi di specie ammesse alla commercializzazione;
- l’effettiva copertura di Zea mays L. per mais dolce e popcorn;
- le scadenze di recepimento e di applicazione differita al 31 dicembre 2009 per le specie indicate;
- la coerenza della documentazione tecnica e commerciale con la nomenclatura botanica aggiornata nei due allegati modificati.
La direttiva non introduce sanzioni autonome né disciplina nel dettaglio il regime sanzionatorio nazionale, rimettendo agli Stati membri l’attuazione concreta nel rispetto del risultato imposto dal diritto dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato della direttiva 92/33/CEE
L’articolo 1 sostituisce i generi e le specie indicati nell’allegato II della direttiva 92/33/CEE con quelli contenuti nell’allegato della presente direttiva, ampliando e uniformando l’elenco delle specie di ortaggi e materiali di moltiplicazione disciplinati.
Modifiche alla direttiva 2002/55/CE
L’articolo 2 dispone la sostituzione dei generi e delle specie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), con quelli dell’allegato della direttiva; modifica inoltre gli allegati II e III, introducendo nuove voci in ordine alfabetico per Allium fistulosum, Allium sativum, Allium schoenoprasum, Rheum rhabarbarum e Zea mays, e aggiornando o sopprimendo alcune denominazioni botaniche (ad esempio Brassica oleracea, Brassica pekinensis, Brassica rapa e Lycopersicon lycopersicum).
Estensione del campo di applicazione a Zea mays L.
Dai considerando emerge che la direttiva estende il regime di entrambe le direttive a Zea mays L. (mais dolce e popcorn), specie non precedentemente inclusa ma ormai coltivata in alcuni nuovi Stati membri. La scelta mira a ricondurre tali semi alla disciplina specifica sulla commercializzazione dei semi di ortaggi.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° luglio 2007, ma gli Stati membri possono differire fino al 31 dicembre 2009 l’applicazione delle norme relative all’ammissione ufficiale di varietà appartenenti ad Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. e Zea mays L.
Obbligo di riferimento e comunicazione alla Commissione
Quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Essi devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica gli Stati membri quali destinatari dell’atto.
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