Cassazione Penale, Sentenza n. 32454/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e insufficiente prova, per aver la Corte d'appello ritenuto provato il reato fondandosi soprattutto su documentazione dell'anagrafe tributaria (CUD) senza prova dell'effettivo godimento delle somme e avendo erroneamente accertato il dolo/consapevolezza dell'imputato rispetto agli obblighi connessi all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 2) vizio di motivazione, contraddittorietà e illogicità nell'esclusione della sussumibilità della fattispecie nella tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonostante la pena inflitta fosse al minimo edittale con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. Inoltre la difesa ha chiesto, come presidio alternativo, l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Respinge i motivi come manifestamente infondati: conferma la legittimità della valutazione probatoria del CUD e degli accertamenti tributari uniti alla testimonianza dell'appartenente alla polizia giudiziaria; ritiene corretta la valutazione del dolo (l'errore sulla rilevanza del reddito non esclude il dolo in materia di patrocinio a spese dello Stato); esclude la sussumibilità nella tenuità del fatto avendo la sentenza di merito motivato adeguatamente sul rilievo della variazione reddituale; dichiara inoltre che la prescrizione intervenuta dopo la sentenza d'appello non può essere rilevata in Cassazione a seguito dell'inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 95
La norma incrimina le falsità e le omissioni relative alle dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato; la corte interpreta che la responsabilità penale deriva dalla violazione di tale norma e che l'errore sulla rilevanza del reddito non esclude il dolo richiesto dalla fattispecie.
d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 79
Richiamato quale riferimento normativo collegato all'art.95; la sua integrazione con l'art.76 rende la disciplina del reddito parte del contesto penale richiamato dall'art.95.
d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 76
Stabilisce i limiti reddituali e le regole per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ritiene che tali disposizioni non siano norme extrapenali e quindi l'ignoranza di esse difficilmente esclude il dolo.
codice penale, art. 131-bis
Norma sulla tenuità del fatto; la Corte osserva che la sua applicazione richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e che, nel caso in esame, la variazione reddituale e il pericolo connesso hanno giustificato l'esclusione della tenuità.
codice penale, art. 47
Disposizione sull'errore sulla legge; la Corte ritiene irrilevante l'errore incolpevole in questo ambito perché le norme disciplinanti il patrocinio sono richiamate dalla norma penale stessa.
codice di procedura penale, art. 129
Regola le cause di non punibilità; la Corte afferma che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, non può essere dichiarata una causa di non punibilità (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza di merito).
codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la disposizione è stata applicata nel procedimento per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limita la lunghezza e la motivazione dei motivi di ricorso; la Corte indica di aver esaminato i motivi nei limiti necessari per la motivazione.
Massime di principio
- I documenti fiscali ufficiali (CUD, risultanze dell'anagrafe tributaria) possono costituire prova documentale pienamente valutabile dal giudice e, se integrati da altre emergenze (es. testimonianza), risultano idonei a fondare la condanna.
- Nel reato previsto dall'art.95 d.P.R. 115/2002 l'errore circa la rilevanza del reddito non costituisce necessariamente errore su norma extrapenale idoneo a escludere il dolo: le norme sul patrocinio sono richiamate dalla norma penale e la difesa dell'ignoranza è difficilmente efficace.
- Per ottenere il riconoscimento della tenuità ex art.131-bis c.p. è necessaria una valutazione complessiva e motivata di tutte le circostanze (entità, modalità, grado di colpevolezza, danno o pericolo); una variazione reddituale significativa può escludere la tenuità.
- La semplice asserzione dell'inconsapevolezza o dell'errore non è sufficiente: la difesa deve fornire elementi concreti che rendano plausibile l'errore incolpevole.
- Se il ricorso di cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata (es. prescrizione sopravvenuta); per ottenere il beneficio occorre che l'impugnazione sia ammissibile e formi un valido rapporto di impugnazione.
- In fase di impugnazione è essenziale curare la regolarità e la completezza dei motivi per evitare l'inammissibilità che preclude verifiche sostanziali sulle cause estintive o di non punibilità.
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