Cassazione Penale, Ordinanza n. 03909/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era meramente reiterativo di questioni già vagliate e disattese in appello con corretti argomenti giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso: l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dal testo emerge che la censura era sostanzialmente riproduttiva di deduzioni già formulate e già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette dalla Corte di cassazione. Il provvedimento non consente di ricostruire il reato presupposto, poiché nella motivazione riportata si discute solo della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta; la relativa censura, ripetitiva rispetto a questioni già esaminate dal giudice di merito, non è stata ritenuta idonea a superare la decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte e specificamente esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da una critica puntuale alla motivazione di merito; una mera reiterazione della precedente doglianza non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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