Sentenza n. 63/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 289/2005 - n.r.g. 366/2005, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 24.04.2025, opposto e munito di formula esecutiva il 30.04.2009, confermato dalla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 287/2009 – n.r.g. 1368/2005, a sua volta confermata definitivamente con la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 399/2023 - rg 154/2018, resa a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 5103/2018 – n.r.g. 8515/2015 di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d’Appello n. 32/2015 – n.r.g. 68/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo e delle successive sentenze civili di conferma e liquidazione delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 289/2005 del Tribunale di Campobasso, della sentenza n. 287/2009 dello stesso Tribunale e della sentenza n. 399/2023 della Corte d'Appello di Campobasso, divenute definitive. I titoli imponevano al Comune il pagamento di Euro 100.000,00, quale credito ceduto, degli interessi legali, delle spese del procedimento monitorio e delle spese di lite liquidate nei diversi gradi e fasi del giudizio. La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento nonostante la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la notificazione dell'atto di precetto e i successivi solleciti. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il decreto ingiuntivo era definitivo, era stato confermato dalla sentenza del Tribunale di Campobasso e dalla sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato, ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha affermato che il decreto ingiuntivo definitivo e la sentenza passata in giudicato che lo conferma rientrano tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Comune non aveva fornito alcuna prova dell'adempimento. Ha ordinato il pagamento del capitale, degli interessi, delle spese del procedimento monitorio e delle spese di lite liquidate nei vari gradi e fasi del giudizio, comprese le spese di registrazione documentalmente sostenute, entro 75 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Segretario comunale quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza della ricorrente e da eseguire entro un ulteriore termine di 75 giorni. Ha condannato il Comune alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato e dell'imposta di registro versati.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, assegnando un termine e nominando, se necessario, un commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo definitivo e nella sentenza passata in giudicato che lo abbia confermato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo e la sentenza passata in giudicato che lo conferma costituiscono titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni contenute in un titolo giudiziale definitivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, degli interessi e delle spese liquidate nel titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza è legittimo assegnare all'amministrazione un termine perentorio per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, condizionando l'attivazione di quest'ultimo alla persistente inerzia dell'amministrazione e a un'apposita istanza della parte vittoriosa.
- Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, per l'esecuzione di un titolo pecuniario, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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