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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27154/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un contribuente, consulente operante nell'ambito della società di revisione KPMG s.p.a., chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2013 sostenendo che la propria attività fosse svolta senza autonoma organizzazione: non disponeva di personale proprio né di una struttura autonoma, traeva i compensi da un unico committente e operava inserito nella struttura organizzativa della società. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso introduttivo e l'appello venivano respinti dai giudici di merito. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 per avere la CTR considerato la struttura del committente, e non quella del professionista, ai fini del requisito dell'autonoma organizzazione; (2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per contraddittorietà della motivazione, poiché la sentenza aveva da un lato riconosciuto che l'attività era svolta usando l'apparato della società, e dall'altro aveva ritenuto necessario dimostrare l'assenza di vantaggi organizzativi; (3) ancora violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, sostenendo che la deducibilità del compenso per la società committente ai fini IRAP non rendesse imponibile il reddito del professionista privo di autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che il presupposto dell'IRAP richiede che il professionista sia titolare e responsabile di una autonoma organizzazione; non basta che egli utilizzi una struttura organizzata da un soggetto terzo. Poiché nel caso concreto il contribuente era inserito stabilmente nell'organizzazione della società KPMG, che ne era l'unica responsabile organizzativa, e non disponeva di una propria organizzazione, la sentenza impugnata è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso per rimborso IRAP. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    il presupposto impositivo IRAP dell'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente è responsabile e titolare dell'organizzazione; non basta l'inserimento in una struttura altrui.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    la deducibilità, da parte della società committente, dei compensi corrisposti a lavoratori autonomi non incide sulla non assoggettabilità ad IRAP di un professionista privo di autonoma organizzazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il motivo che ne denuncia la violazione è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento delle censure sulla insussistenza del presupposto impositivo.

  • art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.

    richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    richiamato come parametro del vizio di nullità/contraddittorietà della sentenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione non si identifica con la mera utilizzazione di una struttura organizzata, ma richiede che tale struttura faccia capo al contribuente, il quale ne sia titolare e responsabile anche sotto il profilo organizzativo.
  • Il professionista che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura organizzata da un soggetto terzo non è soggetto ad IRAP se non impiega propri collaboratori o beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e non assume la responsabilità dell'organizzazione.
  • La partecipazione al capitale o la qualità di socio della società che organizza l'attività non è sufficiente, da sola, a integrare il presupposto dell'imposta se la responsabilità organizzativa resta in capo a un soggetto diverso.
  • La deducibilità, per il committente, dei compensi corrisposti al professionista non è incompatibile con la non assoggettabilità ad IRAP del medesimo professionista quando manchi l'autonoma organizzazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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