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Ordinanza

Ordinanza n. 1631/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva accolto la domanda cautelare e imposto la rivalutazione della posizione ai fini delle misure di accoglienza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Piemonte n. 32/2026, che aveva accolto la domanda cautelare dei richiedenti protezione internazionale. Dal testo emerge che l'appello mirava a contestare la portata dell'ordinanza, ritenuta dagli appellanti eventualmente ostativa alla fruizione di una soluzione alloggiativa. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'ordinanza non escludeva la possibilità di una sistemazione abitativa, ma individuava quale bene della vita le misure di assistenza previste per i richiedenti protezione internazionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che l'ordinanza appellata imponesse già al Ministero di rivalutare la situazione degli appellanti per concedere le misure di assistenza previste per i richiedenti protezione internazionale. Ha precisato che l'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 non consente all'Amministrazione di ritardare l'inserimento almeno in strutture di accoglienza provvisorie. In caso di inerzia, gli interessati possono proporre istanza di esecuzione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 59 c.p.a. Le spese sono state compensate. Non vi è stato luogo a provvedere sulla richiesta di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'ammissione già disposta dal TAR è sufficiente per l'intera fase cautelare, compreso l'appello.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR; l'appello è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    Non consente all'Amministrazione di ritardare l'inserimento dei richiedenti protezione internazionale, almeno in strutture di accoglienza provvisorie.

  • art. 59 c.p.a.

    Consente di chiedere l'esecuzione delle misure cautelari in caso di inerzia dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'appello cautelare è inammissibile per carenza di interesse quando la pronuncia cautelare impugnata, correttamente interpretata, non produce l'effetto lesivo prospettato dall'appellante e già impone all'Amministrazione una rivalutazione favorevole alla tutela richiesta.
  • Le misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale costituiscono il bene della vita tutelabile in sede cautelare; la relativa tutela non esclude, ma può comprendere, una soluzione alloggiativa.
  • L'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 impedisce all'Amministrazione di ritardare l'inserimento del richiedente protezione internazionale almeno in una struttura di accoglienza provvisoria.
  • L'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una misura cautelare può essere contrastata mediante istanza di esecuzione ai sensi dell'art. 59 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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