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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04178/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La vicenda nasce dal pagamento, da parte di una banca negoziatrice, di due assegni di traenza emessi su richiesta della società ricorrente, risultati falsificati nel nominativo del beneficiario e incassati da soggetti diversi da quelli indicati sui titoli. La società attrice aveva chiesto la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno, sostenendo che la banca avesse colpevolmente omesso di rilevare la contraffazione. Il Giudice di pace aveva respinto la domanda e il Tribunale di Roma, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo che la falsificazione non fosse riconoscibile con l'ordinaria diligenza professionale: gli assegni, esaminati visivamente, al tatto e in controluce, non presentavano segni evidenti di alterazione, e le lievi difformità grafiche del nominativo rispetto all'importo non erano sufficienti a insospettire la banca. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione dell'art. 43 l. ass. in relazione all'irrilevanza di segni ictu oculi percepibili; violazione dell'art. 1218 c.c. per avere il giudice d'appello introdotto una causa di esonero non prevista; violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. perché la diligenza professionale non poteva essere ridotta alla mera vista dell'impiegato; violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per contraddittorietà della motivazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali questioni, rilevando che i motivi erano formulati in modo promiscuo e confuso, non specifici né riferibili separatamente alle parti della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366, n. 4, c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la trattazione cumulativa dei motivi, la loro formulazione non autosufficiente e la mancata specifica correlazione tra censure e contenuto della sentenza impugnata impedissero il controllo di legittimità richiesto dall'art. 366, n. 4, c.p.c. Di conseguenza la decisione di merito favorevole alla banca è rimasta ferma. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    la ricorrente ne invocava la disciplina per escludere l'applicabilità di altri criteri di responsabilità; la Corte non esamina il merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per contestare l'individuazione di una causa di esenzione dall'inadempimento non prevista dall'ordinamento; la Corte non affronta la questione nel merito

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato per sostenere che la diligenza professionale della banca non fosse riducibile alla sola percezione visiva dell'impiegato; censura non esaminata nel merito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio di motivazione/nullità della sentenza; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono inammissibili

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione dei fatti acquisiti e la dedotta omessa considerazione di elementi istruttori

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per denunciare l'erroneo uso del prudente apprezzamento delle prove

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    norma decisiva: i motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la loro formulazione confusa e cumulativa comporta inammissibilità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato nel d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati con specificità, completezza e riferibilità puntuale alla decisione impugnata; non è sufficiente un coacervo indistinto di doglianze, né è rimesso alla Corte il compito di ricondurre d'ufficio le singole censure alle specifiche parti della sentenza.
  • La critica della sentenza impugnata deve consentire un esame separato di ciascun motivo: la trattazione cumulativa è ammissibile solo se le censure sono comunque chiaramente individuabili e correlate ai capi della decisione oggetto di impugnazione.
  • La violazione dell'art. 366, n. 4, c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso quando la struttura espositiva non permette di comprendere quale sia la precisa censura rivolta al provvedimento impugnato.
  • In cassazione non è sufficiente riproporre contestazioni di merito in forma generica o promiscuamente mescolata con doglianze eterogenee; occorre una precisa articolazione dei vizi denunciati secondo le categorie di legittimità previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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