Cassazione Penale, Sentenza n. 45978/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/01/2022 con cui il Tribunale del riesame di Campobasso ha confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Giovanni De Vivo per il reato di omicidio volontario aggravato (omicidio di Cristiano Micatrotta nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2021). Il ricorrente deduce tre censure principali: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Alessio Madonna (art. 63 c.p.p.), perché, a suo dire, Madonna avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie difensive essendo già raggiunto da indizi a suo carico; 2) carenza di gravi indizi di colpevolezza per omicidio e violazioni logico-motivazionali del Tribunale del riesame, sostenendo che De Vivo agì in legittima difesa o, al più, in stato di eccesso colposo (art. 55 c.p.); 3) illegittimità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e mancata considerazione della possibilità di misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari con controllo elettronico (art. 275-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di Madonna in quanto non sussistevano, prima della sua audizione, indizi chiari e non equivoci noti all'autorità che imponessero le garanzie difensive (richiamando il principio delle Sezioni Unite Fruci, sent. n. 23868/2009). Sul merito, la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha dato motivazione ampia e coerente sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine all'omicidio (art. 575 c.p.), valorizzando dichiarazioni, accertamenti medico-legali e rilevanze investigative; ha escluso la legittima difesa e/o l'eccesso colposo per mancanza del requisito della proporzionalità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame che ha ravvisato pericolo di reiterazione e di fuga e ha ritenuto gli arresti domiciliari con braccialetto inidonei a garantire le esigenze cautelari. Il rigetto comporta condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per i provvedimenti del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari; la decisione di merito è stata valutata alla luce delle regole procedurali previste per il riesame
art. 63, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da una persona che avrebbe dovuto essere sentita con garanzie difensive; la Corte conferma che l'inutilizzabilità "erga omnes" richiede indizi chiari e conoscenza degli stessi prima dell'escussione (principio Fruci)
art. 575 cod. pen.
Norma sostanziale dell'omicidio; la Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori giustificassero, in termini di gravità indiziaria, l'attribuzione del fatto a De Vivo ai sensi di tale articolo
art. 55 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione all'eventuale eccesso colposo di legittima difesa; la Corte ha escluso l'applicabilità per la mancanza del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma relativa al controllo elettronico ("braccialetto"); la Corte ha ricordato che l'adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico è valutazione assorbita dal giudice del riesame e che, se questo ritiene inidonei gli arresti domiciliari, non è necessario un'ulteriore motivazione sulla non idoneità del braccialetto
Sez. U, sent. n. 23868/2009 (Fruci)
Principio giurisprudenziale che limita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni: per la sanzione "erga omnes" occorrono indizi non equivoci di reità già acquisiti e conosciuti dall'autorità procedente prima dell'escussione
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da una persona come sommario informatore non sono automaticamente inutilizzabili: l'inutilizzabilità "erga omnes" richiede che, prima dell'audizione, esistano indizi chiari e conosciuti dall'autorità che giustifichino il cambio di veste processuale
- In sede di legittimità il riesame è limitato: la Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica e la logica della motivazione, non sostituisce il proprio giudizio probatorio a quello del giudice di merito
- Per riconoscere la legittima difesa o l'eccesso colposo è fondamentale il rispetto del requisito di proporzionalità; se la reazione è sproporzionata rispetto all'offesa, la causa di giustificazione non opera
- La sussistenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione) può fondarsi su elementi come modalità del fatto, pericolosità personale e precedenti; la valutazione del giudice del riesame sull'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, è generalmente autonoma e assorbente
- Per impugnare con successo misure cautelari occorre dimostrare vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non una semplice diversa interpretazione dei fatti
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