Ordinanza n. 685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la posizione ministeriale relativa alla non idoneità del percorso formativo seguito
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda la valutazione ministeriale di non idoneità del percorso formativo seguito dall'appellante, percorso non considerato quale valido titolo neppure dalle competenti Autorità spagnole. In appello sono stati dedotti profili diretti a ottenere la riforma della decisione cautelare e la tutela urgente della posizione lavorativa derivante dal contratto di supplenza, stipulato dopo una domanda risalente al 2022 e ancora in corso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto parzialmente l'istanza cautelare di primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che il Ministero aveva prodotto una valutazione compiuta dei profili di non idoneità del percorso formativo, il quale non risultava riconosciuto come titolo valido nemmeno dalle competenti Autorità spagnole. Quanto al periculum in mora, ha però considerato il lungo tempo trascorso dalla domanda del 2022, il fatto che l'appellante avesse nel frattempo conseguito un contratto di supplenza tuttora in corso e l'interesse pubblico alla continuità dell'insegnamento. La tutela è stata quindi limitata alla prosecuzione del rapporto lavorativo in corso, senza anticipare una definitiva valutazione sulla validità del percorso formativo. Il TAR è stato incaricato di fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In presenza della tutela cautelare concessa, il giudice dispone la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la presenza di una valutazione amministrativa compiuta e sfavorevole può indebolire il fumus boni iuris, ma non esclude necessariamente la concessione di una tutela limitata quando il periculum deriva dalla compromissione di un rapporto lavorativo già in corso.
- Il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza e il consolidamento medio tempore di una situazione lavorativa concreta possono rilevare nella valutazione cautelare del periculum in mora.
- La tutela cautelare può essere modulata limitandosi alla prosecuzione di un rapporto lavorativo in corso, senza comportare il riconoscimento definitivo del titolo formativo o la definizione nel merito della pretesa sostanziale.
- Nella ponderazione cautelare deve essere considerato anche l'interesse pubblico alla continuità dell'insegnamento, quale interesse contrapposto alla posizione individuale del docente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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