Sentenza n. 85/2026 - Milano, Sezione 2
per l'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA NR. 3949-2023 TRIBUNALE DI MILANO SEZ. LAVORO PER RICONOSCIMENTO RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3949/2023, passata in giudicato, relativa al pagamento della retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3949/2023, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.591,14 lordi, oltre rivalutazione monetaria nella misura eccedente gli interessi legali, decorrente dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfacimento. La sentenza, notificata il 29 novembre 2023, era passata in giudicato. Poiché l'Amministrazione non aveva eseguito il titolo, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudice ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'esecuzione coattiva, e che la pretesa era documentata e non adeguatamente contestata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha ordinato agli enti resistenti di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Ha precisato che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere ricalcolati secondo il titolo giudiziale e la legge, inclusi gli artt. 1283 e seguenti c.c. Ha escluso invece il pagamento della somma richiesta per ogni violazione o ritardo, non essendo dovuta nei termini prospettati. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso ulteriore poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione obbligata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento, prima che possa essere avviata l'azione di recupero coattivo.
art. 1283 c.c.
La quantificazione degli interessi dovuti in sede di ottemperanza deve rispettare i limiti e i presupposti stabiliti dalla disciplina civilistica sull'anatocismo e sugli interessi.
art. 1282 c.c.
Gli interessi dovuti devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili, senza automatica vincolatività dei conteggi del creditore.
art. 93 c.p.c.
Le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione delle spese.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto già accertato, senza modificarne titolo, contenuto o limiti.
- Quando l'amministrazione statale non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e sono decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può proporre giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In sede di ottemperanza, i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'amministrazione né per il giudice: capitale residuo, interessi e accessori devono essere verificati secondo il titolo giudiziale, gli eventuali pagamenti parziali e la disciplina legale applicabile.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare soltanto dopo l'inutile decorso del termine assegnato e su istanza del creditore.
- La nomina di un dirigente pubblico quale commissario ad acta non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso autonomo quando l'attività commissariale rientri nei suoi compiti istituzionali.
- La fissazione di una somma per ogni successiva violazione o ritardo non è automaticamente dovuta per il solo fatto dell'inottemperanza, dovendo la relativa pretesa essere fondata sui presupposti e nei limiti applicabili alla specifica misura.
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