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Sentenza

Sentenza n. 447/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: 1) della dichiarazione di decadenza dalla graduatoria originariamente approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dell’ASP di Crotone, conosciuta in data -OMISSIS- in quanto allegata a una nota di riscontro dell’ASP di Crotone a seguito di istanza del ricorrente; 2) della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- trasmessa a mezzo PEC ai procuratori del ricorrente, allegata alla quale è stata trasmessa la graduatoria impugnata contenente la dichiarazione di decadenza del ricorrente; 3) solo ove dovesse occorrere, qualora ritenuto atto preordinato, della nota n. -OMISSIS- del 3.12.2024, comunicata in pari data al ricorrente nella parte in cui ha previsto che la mancata presa in servizio avrebbe comportato la decadenza dall’assunzione e della graduatoria; 4) di ogni altro atto connesso, preordinato o conseguenziale, ancorché non conosciuto compresi eventuali atti, verbali e valutazione comunque lesivi per il ricorrente, nonché, qualora esistente, l’eventuale deliberazione con la quale l’ASP di Crotone ha disposto e approvato la decadenza impugnata; nonché per la condanna dell’ASP di Crotone alla pubblicazione della graduatoria con il nominativo del ricorrente collocato al 1° posto della medesima.

Giustizia amministrativa202600201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di decadenza dalla graduatoria di merito e dall'assunzione, conseguente alla mancata presa di servizio, con rideterminazione della graduatoria

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, vincitore di un concorso a tempo indeterminato per un posto di dirigente medico e collocato al primo posto della graduatoria, ha impugnato la dichiarazione di decadenza dall'incarico e dalla graduatoria, sostenendo che la mancata presa di servizio fosse dipesa dall'impossibilità connessa alle condizioni di salute dei propri familiari e che non sussistessero i presupposti giuridici per la decadenza. Ha inoltre contestato la mancata pubblicazione della graduatoria e dedotto di avere conosciuto la decadenza soltanto a seguito di un'istanza di accesso agli atti. La controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la decadenza dalla graduatoria e il suo successivo utilizzo mediante scorrimento, in una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che la procedura concorsuale si conclude con l'approvazione della graduatoria finale; da quel momento la posizione del vincitore è qualificabile come diritto soggettivo e gli atti successivi, compresa la decadenza per mancata presa di servizio e la conseguente utilizzazione o rideterminazione della graduatoria, attengono al rapporto di lavoro contrattualizzato e all'esercizio di poteri negoziali dell'amministrazione. Anche l'eventuale valutazione della richiesta di differimento della presa di servizio per giustificato motivo non integra esercizio di potere autoritativo. La controversia spetta quindi al giudice ordinario, quale giudice del lavoro, che può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di prosecuzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., comprensiva dell'istanza cautelare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    la norma devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, salvo le controversie in materia di procedure concorsuali e quelle relative ai rapporti di impiego non contrattualizzati

    Dopo l'approvazione della graduatoria finale, gli atti relativi alla posizione individuale del vincitore e al rapporto di lavoro contrattualizzato appartengono, di regola, alla giurisdizione ordinaria; l'eccezione relativa alle procedure concorsuali deve essere interpretata restrittivamente.

  • art. 11 c.p.a.

    la domanda potrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a., comprensivamente dell’istanza cautelare

    In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali secondo le modalità e i termini previsti dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando sussistono i relativi presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 127 d.P.R. 3/1957

    anche a ritenere ancora applicabile alla specifica fattispecie in esame l’art. 127 d. P.R. n. 3 del 1957, nella parte non incompatibile con l’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico

    La disciplina della decadenza per mancata presa di servizio, anche ove applicabile, non muta la natura negoziale dell'attività amministrativa successiva alla conclusione del concorso e alla contrattualizzazione del rapporto.

  • art. 17 d.P.R. 487/1994

    disposizione invero ripresa dall’art. 17 del d.P.R. n. 487 del 1994

    È richiamata quale disposizione collegata alla disciplina della mancata presa di servizio, nei limiti della compatibilità con il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la procedura concorsuale si considera conclusa con l'approvazione della graduatoria finale; gli atti successivi che incidono sulla posizione individuale del vincitore appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La decadenza del vincitore dalla graduatoria o dall'assunzione per mancata presa di servizio, nonché la conseguente utilizzazione o rideterminazione della graduatoria, rientrano nella giurisdizione ordinaria quando intervengono dopo l'approvazione della graduatoria finale.
  • Anche quando l'amministrazione dispone di margini di valutazione sulla richiesta di differimento della presa di servizio per giustificato motivo, l'attività resta di natura negoziale e non costituisce esercizio di potere autoritativo idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.
  • L'eccezione alla giurisdizione ordinaria per le controversie in materia di procedure concorsuali deve essere interpretata restrittivamente e non si estende agli atti successivi alla conclusione del procedimento concorsuale.
  • Il giudice ordinario, investito della controversia sul rapporto di lavoro, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizione

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