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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-273/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017. — Agenzia delle Entrate contro Federal Express Europe Inc. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144 – Franchigia dai dazi all’importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all’IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili. — Causa C-273/16

Giurisprudenza europea62016CJ0273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per i servizi accessori all’importazione di beni, l’esenzione IVA dipende solo dall’inclusione del loro valore nella base imponibile dell’importazione. Non è consentito agli Stati membri aggiungere la condizione del previo pagamento dell’IVA in dogana, neppure per merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale. La norma italiana, nella versione applicabile al caso, è quindi incompatibile con il diritto UE.

IVA all’importazione: l’articolo 144, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, osta a una norma nazionale che subordina l’esenzione dei servizi accessori di trasporto al previo effettivo assoggettamento all’IVA in dogana delle merci importate.

La questione giuridica

Se gli articoli 144 e 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l’esenzione dall’IVA per i servizi accessori connessi all’importazione di beni, compresi i trasporti interni inbound, richiede soltanto che il loro valore sia incluso nella base imponibile dell’importazione oppure se gli Stati membri possano imporre anche la condizione ulteriore che tali servizi siano stati effettivamente assoggettati all’IVA in dogana al momento dell’importazione, specie nel caso di merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale.

Principio di diritto

L’esenzione prevista dall’articolo 144 della direttiva 2006/112/CE per le prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni opera quando il valore di tali servizi è compreso nella base imponibile dell’importazione ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), senza che gli Stati membri possano imporre, come شرط aggiuntivo, il loro effettivo assoggettamento all’IVA in dogana all’atto dell’importazione; una disciplina nazionale siffatta svuota di effetto l’esenzione armonizzata e contrasta con il principio di neutralità e con la funzione di semplificazione tecnica perseguita dalla norma unionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 918/83
  • Direttiva 83/181/CEE
  • Direttiva 2006/79/CE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 85 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 143, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 144 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 413 della direttiva 2006/112/CE
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 9 e 69
  • Legge 29 luglio 2015, n. 115, articolo 12

IVA sulle spese di trasporto connesse a importazioni esenti

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione (Italia) in una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e Federal Express Europe Inc. (FedEx). Il tema è l’assoggettamento a IVA delle spese di trasporto relative a importazioni di beni esenti o non imponibili, in particolare merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale.

Fatti e procedimento principale

L’Amministrazione finanziaria italiana, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, emetteva avvisi di accertamento nei confronti di FedEx per i servizi di trasporto inbound, cioè il trasporto dai circuiti internazionali fino ai destinatari in Italia. Per l’anno d’imposta 2007 venivano recuperate a tassazione IVA e applicate sanzioni, sulla base dell’interpretazione degli articoli 9 e 69 del DPR n. 633/72. La tesi dell’Amministrazione era che le spese accessorie di trasporto fossero non imponibili solo se avessero già scontato l’IVA in dogana. I giudici tributari di merito accoglievano invece il ricorso di FedEx, ritenendo la disciplina nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. La questione giungeva quindi in Cassazione.

Normativa unionale rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CEE) n. 918/83, articolo 27, sulle spedizioni di merci di valore trascurabile esenti da dazi all’importazione;
  • la direttiva 83/181/CEE e, in seguito, la direttiva 2009/132/CE, relative all’esenzione IVA per talune importazioni definitive di beni;
  • la direttiva 2006/79/CE sulle piccole spedizioni di carattere non commerciale;
  • la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 85, 86, paragrafo 1, lettera b), 143, lettera b), 144 e 413.

Quadro normativo interno

La disciplina italiana richiamata nel giudizio principale prevedeva, nell’articolo 9 del DPR n. 633/72, la non imponibilità dei trasporti relativi a beni importati solo se i corrispettivi fossero assoggettati all’imposta ai sensi dell’articolo 69. Quest’ultimo includeva nella base imponibile delle importazioni anche le spese d’inoltro fino al luogo di destinazione. Una modifica successiva, introdotta dalla legge n. 115/2015, ha inserito un’esenzione espressa per i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni e alle spedizioni di valore trascurabile, purché il loro corrispettivo avesse concorso alla base imponibile.

Questione pregiudiziale

Il giudice di rinvio chiedeva, in sostanza, se il combinato disposto degli articoli 86 e 144 della direttiva IVA consenta una normativa nazionale che subordina l’esenzione dei servizi accessori di trasporto non solo al fatto che il loro valore sia incluso nella base imponibile, ma anche al fatto che tali servizi siano stati effettivamente tassati in dogana al momento dell’importazione.

Ragionamento della Corte

In via preliminare, la Corte respingeva l’argomento secondo cui la direttiva IVA non sarebbe applicabile ratione temporis: essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e, per gli articoli 86 e 144, l’obbligo di attuazione discende già dalle corrispondenti disposizioni della sesta direttiva 77/388, modificate dalla direttiva 91/680/CEE.

Sul merito, la Corte ricorda che:

  • ai fini IVA, ogni operazione è normalmente autonoma, ma più prestazioni possono essere trattate come un’unica operazione se inscindibilmente collegate;
  • l’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), include nella base imponibile le spese accessorie, tra cui quelle di trasporto;
  • l’articolo 144 impone l’esenzione dei servizi connessi con l’importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile.

La Corte afferma che, quando il valore del trasporto è già incluso nella base imponibile dell’importazione esente, anche il servizio accessorio deve seguire il medesimo trattamento fiscale e quindi essere esentato. La condizione aggiuntiva del previo assoggettamento all’IVA in dogana priverebbe di effetto utile l’articolo 144, perché renderebbe di fatto inapplicabile l’esenzione proprio nei casi di importazioni di merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale, che devono essere esentate all’importazione ai sensi dell’articolo 143, lettera b).

La Corte sottolinea inoltre che l’esenzione in questione ha una finalità di semplificazione tecnica e amministrativa, non di prevenzione della doppia imposizione. Di conseguenza, la normativa nazionale che richiede il pagamento dell’IVA in dogana come presupposto ulteriore è incompatibile con il diritto UE.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che il combinato disposto dell’articolo 144 e dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che, per l’esenzione IVA delle prestazioni accessorie, esige non solo l’inclusione del loro valore nella base imponibile, ma anche il loro effettivo assoggettamento all’IVA in dogana al momento dell’importazione.

Principio affermato

Per le prestazioni accessorie connesse all’importazione di beni, fra cui i servizi di trasporto, l’esenzione IVA prevista dal diritto unionale opera se il valore del servizio è compreso nella base imponibile dell’importazione; gli Stati membri non possono subordinare tale esenzione al previo pagamento dell’IVA in dogana, pena la compromissione dell’effetto utile della disciplina armonizzata e del principio di neutralità fiscale.

Come è indicizzato

Materieivaimportazioni di beniesenzioni fiscalitrasporti internazionalifranchigie doganali

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