Tribunale, Ordinanza T-170/16
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell'11 ottobre 2017. — Guardian Glass España, Central Vidriera, SLU contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro – Regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno – Esecuzione della decisione – Obbligo di verificare la situazione individuale dei beneficiari – Assenza di presa di posizione della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità. — Causa T-170/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Guardian Glass España perché il documento contestato era un mero messaggio informale della Commissione, privo di effetti giuridici vincolanti. Il testo rientrava negli scambi tra Commissione e autorità spagnole per l'esecuzione della decisione del 2001 sul credito d'imposta dell'Álava e non avviava un autonomo procedimento di aiuti di Stato. Di conseguenza, non si trattava di un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE.
Ricorso di annullamento contro un "messaggio informale" della Commissione nell'esecuzione di una decisione sugli aiuti di Stato: il Tribunale ne esclude l'impugnabilità per mancanza di effetti giuridici obbligatori
La questione giuridica
Se un documento informale della Commissione, trasmesso alle autorità spagnole nell'ambito dell'esecuzione di una precedente decisione sugli aiuti di Stato e contenente valutazioni sull'effetto incentivante e sulla compatibilità di taluni costi, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE; in subordine, se si tratti di una mera conferma della decisione del 2001 o di una risposta non vincolante a scambi informali con lo Stato membro.
Principio di diritto
Non è impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE il documento informale con cui la Commissione, nell'ambito di scambi con lo Stato membro volti a garantire l'esecuzione di una decisione definitiva sugli aiuti di Stato, si limita a fornire indicazioni interpretative su come applicare al caso concreto un requisito della decisione stessa; un tale atto, per sostanza e forma, non produce effetti giuridici obbligatori né modifica in modo rilevante la situazione giuridica del beneficiario, sicché il ricorso va dichiarato irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 260, paragrafo 1, TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
Ricorso contro un messaggio informale della Commissione in materia di aiuti di Stato
L'ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Guardian Glass España, Central Vidriera, SLU contro un documento della Commissione del 15 luglio 2015, relativo all'esecuzione di una precedente decisione sugli aiuti di Stato concernente il credito d'imposta del 45% concesso dalla provincia di Álava. Il Tribunale, decidendo sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Contesto fattuale e procedimento amministrativo
Tra il 1994 e il 1997 le province basche di Álava, Vizcaya e Guipúzcoa avevano introdotto regimi fiscali favorevoli alle imprese, tra cui un credito d'imposta del 45% sugli investimenti. La Commissione, dopo indagine formale, aveva adottato nel 2001 la decisione 2002/820/CE, qualificando il regime come aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e ordinandone il recupero. La ricorrente era una beneficiaria di tale regime ed era stata destinataria di due decisioni provinciali di recupero, nel 2007 e nel 2012, nell'ambito delle quali le autorità spagnole avevano chiesto chiarimenti alla Commissione sulla compatibilità di alcune deduzioni con gli orientamenti regionali del 1998.
L'atto impugnato
L'atto contestato era intitolato "Controversie fiscali nei Paesi Baschi (Álava) – Messaggio informale relativo alle deduzioni supplementari di compatibilità con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998". Il documento non era firmato, non indicava gli autori, non recava l'intestazione della Commissione ed era accompagnato da una e-mail inviata alla rappresentanza permanente spagnola da un funzionario della DG Concorrenza. Nel contenuto, la Commissione affermava in sostanza che non vi erano elementi sufficienti per riconoscere l'effetto incentivante dell'investimento della ricorrente e che alcuni costi anteriori alla domanda di aiuto non potevano essere considerati compatibili, anche alla luce degli orientamenti del 2006 per le PMI.
Questione della ricevibilità e criteri sull'atto impugnabile
La Commissione sosteneva che il documento non producesse effetti giuridici obbligatori, inserendosi in uno scambio informale con lo Stato membro per superare difficoltà di esecuzione della decisione del 2001. Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui sono impugnabili solo gli atti idonei a produrre effetti giuridici obbligatori che incidano sugli interessi del ricorrente modificandone in modo rilevante la situazione giuridica. La sostanza dell'atto prevale sulla sua forma, ma la forma può confermare la natura non decisoria del documento.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che la decisione del 2001 aveva esaminato solo il regime in astratto, dichiarandolo incompatibile e ordinando il recupero senza analisi dei singoli beneficiari. In base alla giurisprudenza, spetta poi allo Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa; se sorgono difficoltà impreviste nell'esecuzione, lo Stato membro può rivolgersi alla Commissione, che collabora in buona fede ma non adotta necessariamente una nuova decisione. Le lettere o comunicazioni della Commissione in simili contesti, se non identificano i beneficiari né fissano con precisione importi da recuperare, non hanno valore obbligatorio.
Nel caso concreto, il documento del 15 luglio 2015 si limita a fornire un'interpretazione sul requisito dell'effetto incentivante nel quadro dell'esecuzione della decisione del 2001. Le espressioni utilizzate nel testo, come "non sembra" e "sulla base delle informazioni fornite", mostrano che il funzionario non intendeva modificare la situazione giuridica della ricorrente, ma solo assistere le autorità spagnole nella valutazione del recupero. La forma informale del documento conferma questa conclusione.
Mancata notifica e assenza di procedimento autonomo
Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui gli aiuti sarebbero stati notificati alla Commissione, il che avrebbe imposto l'adozione di una decisione sulla compatibilità. Dalla corrispondenza non emerge alcuna volontà dello Stato membro di notificare un nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 2 del regolamento n. 659/1999. Le autorità spagnole cercavano piuttosto chiarimenti utili a difendere la loro posizione nei giudizi nazionali di recupero.
Irrilevanza della percezione delle autorità nazionali
Il Tribunale precisa inoltre che la percezione soggettiva delle autorità spagnole circa il carattere vincolante del messaggio non può incidere sulla ricevibilità del ricorso. L'esistenza di effetti giuridici obbligatori va valutata oggettivamente, in base alla sostanza dell'atto, e non in funzione della sua ricezione da parte dei destinatari.
Decisione e conseguenze processuali
Concludendo che l'atto impugnato non produceva, né era destinato a produrre, effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della ricorrente, il Tribunale ha accolto l'eccezione di irricevibilità e respinto il ricorso. Di conseguenza, non ha più statuito sull'istanza di intervento del Regno di Spagna e ha condannato la ricorrente alle spese della Commissione, con le proprie spese a carico del Regno di Spagna in relazione all'intervento.
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