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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-24/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017. — Nintendo Co. Ltd contro BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberlandesgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), articolo 79, paragrafo 1, nonché articoli 82, 83, 88 e 89 – Azione per contraffazione – Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario – Nozione di “citazione” – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 6, punto 1 – Competenza in relazione al convenuto domiciliato al di fuori dello Stato membro del foro – Estensione territoriale della competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 8, paragrafo 2 – Legge applicabile alle domande di adozione di ordinanze concernenti sanzioni e altre misure. — Cause riunite C-24/16 e C-25/16

Giurisprudenza europea62016CJ0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce tre profili centrali della tutela dei disegni e modelli comunitari: la portata territoriale delle misure che un tribunale può imporre a un convenuto estero collegato a un co-convenuto tramite una catena di fornitura; la legittimità, come "citazione", dell’uso di immagini dei prodotti protetti a fini promozionali; e la legge applicabile alle misure accessorie ex Roma II in caso di contraffazione su più mercati. Il principio unitario del disegno o modello comunitario giustifica una tutela estesa all’intera Unione. Per la legge applicabile, rileva il luogo del fatto generatore, interpretato in modo unitario rispetto alla condotta complessiva del convenuto.

Disegno o modello comunitario: competenza dei tribunali designati, nozione di "citazione" e legge applicabile alle misure accessorie in caso di contraffazione transfrontaliera

La questione giuridica

Nel rinvio pregiudiziale la Corte è stata chiamata a stabilire: 1) se, in un’azione per contraffazione di disegno o modello comunitario, un tribunale dei disegni e modelli comunitari possa adottare nei confronti del convenuto domiciliato in un altro Stato membro misure con portata estesa all’intera Unione anche oltre la sola catena di fornitura che fonda la competenza ex articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001; 2) se l’uso di immagini di prodotti corrispondenti a un disegno o modello comunitario, a fini commerciali e per illustrare l’uso congiunto con accessori venduti lecitamente, rientri nella nozione di "citazione" dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002; 3) come individuare il "paese in cui è stata commessa la violazione" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, quando gli atti di contraffazione avvengono via internet o tramite trasporto dei prodotti in più Stati membri, e se la legge così individuata si estenda anche agli atti di partecipazione ex articolo 15.

Principio di diritto

In un’azione per contraffazione di disegno o modello comunitario, il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito nei confronti di un convenuto domiciliato nello Stato del foro e, cumulativamente, di un altro convenuto domiciliato in un diverso Stato membro in base all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 può emettere, nei confronti di quest’ultimo, misure ex articoli 88 e 89 del regolamento n. 6/2002 con portata estesa a tutta l’Unione, purché la connessione tra le domande soddisfi i requisiti dell’articolo 6, punto 1. Inoltre, la riproduzione di immagini di prodotti corrispondenti a un disegno o modello comunitario, usata in modo lecito per illustrare la compatibilità e l’uso congiunto di accessori commercializzati dal terzo, costituisce una "citazione" autorizzata se ricorrono cumulativamente correttezza commerciale, assenza di pregiudizio ingiustificato all’uso normale e indicazione della fonte. Infine, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, Roma II, il "paese in cui è stata commessa la violazione" è quello del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno; se un medesimo convenuto compie più atti in Stati diversi, occorre individuare complessivamente l’atto iniziale da cui la condotta deriva, non ogni singolo atto, mentre la Corte non si pronuncia sulla partecipazione ex articolo 15 per irricevibilità della questione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 79, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 80, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 81, lettera a), regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 82, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 83, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 88, paragrafi 2 e 3, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 89, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 6, punto 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 15, regolamento (CE) n. 864/2007

Disegno o modello comunitario: competenza, citazione e legge applicabile

La pronuncia, resa in due cause riunite su rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf, riguarda una controversia tra Nintendo Co. Ltd e due società del gruppo BigBen in materia di contraffazione di disegni e modelli comunitari registrati, con profili di competenza internazionale, limiti dei diritti esclusivi e conflitto di leggi.

Fatti e procedimento principale

Nintendo, titolare di diversi disegni e modelli comunitari relativi ad accessori della console Wii, ha agito contro BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA, contestando la commercializzazione di accessori compatibili e l’uso, a fini pubblicitari, di immagini corrispondenti ai propri prodotti protetti. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la contraffazione, ha emesso un divieto di prosecuzione e ha accolto anche domande accessorie, tra cui informazioni, risarcimento, distruzione, richiamo, pubblicazione della sentenza e spese, con diversa delimitazione territoriale a seconda delle convenute. Le parti hanno impugnato la decisione e il giudice del rinvio ha sollevato tre questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte interpreta soprattutto:

  • il regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, in particolare gli articoli 19, 20, 79, 81, 82, 83, 88 e 89;
  • il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare l’articolo 6, punto 1;
  • il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), in particolare gli articoli 4, 8 e 15. Richiama inoltre i considerando 6, 7, 22, 29, 30 e 31 del regolamento n. 6/2002 e i considerando 6, 7, 13, 14, 16 e 19 del regolamento Roma II.

Prima questione: competenza e portata territoriale delle misure

La Corte ricorda che, per le azioni di contraffazione di disegni o modelli comunitari, le regole di competenza dell’articolo 82 del regolamento n. 6/2002 sono speciali rispetto a quelle del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, l’articolo 79, paragrafo 1, mantiene applicabile il regolamento n. 44/2001 per le questioni non disciplinate dal regolamento n. 6/2002, e l’articolo 6, punto 1, consente il cumulo di convenuti quando le domande sono strettamente connesse.

La Corte afferma che, quando il secondo convenuto, domiciliato in un altro Stato membro, fabbrica e fornisce al primo convenuto i prodotti contestati, il giudice adito può pronunciarsi nei suoi confronti anche per condotte diverse da quelle strettamente collegate alla catena di fornitura, purché la connessione tra le domande sia tale da giustificare una decisione unica. In tale ipotesi, le misure ex articoli 88 e 89 del regolamento n. 6/2002 possono avere portata estesa all’intera Unione, in linea con il carattere unitario del disegno o modello comunitario e con l’obiettivo di protezione effettiva su tutto il territorio dell’Unione.

Seconda questione: nozione di "citazione" ex articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

La Corte interpreta autonomamente la nozione di "citazione", dato che il regolamento n. 6/2002 non rinvia al diritto nazionale. Esclude una lettura meramente letterale e, in coerenza con la finalità del regolamento, valorizza una lettura che consenta di non ostacolare l’innovazione e la commercializzazione lecita di prodotti compatibili con prodotti protetti.

Secondo la Corte, un terzo che commercializza lecitamente accessori destinati a essere utilizzati con prodotti corrispondenti a un disegno o modello comunitario può riprodurre immagini di tali prodotti per spiegare o dimostrare l’uso congiunto. Tale uso integra un atto di riproduzione a fini di "citazione" ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c).

La limitazione è però soggetta a tre condizioni cumulative:

  • compatibilità con la corretta prassi commerciale;
  • assenza di ingiusto pregiudizio al normale utilizzo del disegno o modello;
  • indicazione della fonte. La Corte precisa che la correttezza commerciale va valutata tenendo conto delle circostanze concrete e della presentazione complessiva del prodotto, e che l’indicazione della fonte deve consentire al consumatore medio di individuare facilmente l’origine commerciale del prodotto raffigurato.

Terza questione: legge applicabile ex Roma II

Per l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, la Corte afferma che il "paese in cui è stata commessa la violazione" è il paese del luogo in cui si è verificato il fatto che ha dato origine al danno, ossia il luogo dell’atto di contraffazione. La regola va interpretata in modo autonomo e distinto dalla lex loci damni dell’articolo 4, paragrafo 1.

Quando allo stesso convenuto sono contestati più atti di contraffazione compiuti in Stati membri diversi, non occorre riferirsi a ciascun singolo atto: bisogna invece valutare complessivamente la condotta per individuare il luogo dell’atto iniziale da cui derivano gli ulteriori atti. Nel caso di offerta di vendita tramite sito Internet, il luogo rilevante è quello di avvio della pubblicazione dell’offerta online; nel caso di trasporto di prodotti contraffatti, occorre sempre risalire alla condotta iniziale del convenuto.

Esito sulla partecipazione alla violazione

La Corte dichiara irricevibile il quesito relativo all’applicazione dell’articolo 15 del regolamento Roma II agli atti di partecipazione alla violazione, perché il giudice del rinvio non ha esposto motivi sufficienti per consentire una risposta utile.

Dispositivo

La Corte risponde quindi che:

  • il tribunale adito può emettere misure contro il convenuto estero con portata estesa all’intera Unione, nei limiti della connessione ex articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001;
  • l’uso di immagini di prodotti protetti per illustrare l’impiego congiunto con accessori leciti può costituire "citazione" autorizzata, se ricorrono le condizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c);
  • la legge applicabile ex articolo 8, paragrafo 2, Roma II è quella del paese del fatto generatore, da individuare in modo complessivo rispetto alla condotta del convenuto.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitaricompetenza giurisdizionale internazionaleconcorso di convenutiproprietà intellettualelegge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

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