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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-73/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017. — Peter Puškár contro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky e Kriminálny úrad finančnej správy. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 1, 7 e 13 – Trattamento dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Redazione di un elenco di dati personali – Oggetto – Riscossione delle imposte – Lotta alla frode fiscale – Sindacato giurisdizionale – Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali – Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo – Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento. — Causa C-73/16

Giurisprudenza europea62016CJ0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un elenco di presunti "prestanome" predisposto dall’amministrazione finanziaria slovacca per finalità fiscali. Ha chiarito che il trattamento rientra nella direttiva 95/46 e può essere giustificato dall’esecuzione di compiti di interesse pubblico, ma solo entro i limiti della necessità e proporzionalità. Ha inoltre precisato che il diritto a un ricorso effettivo consente, in linea di principio, l’obbligo di previo reclamo amministrativo e non impedisce automaticamente l’uso processuale dell’elenco come prova, salvo limiti nazionali conformi alla Carta.

Tutela dei dati personali e diritto a un ricorso effettivo: elenco fiscale di presunti prestanome, accesso al giudice previo reclamo amministrativo e utilizzabilità dell’elenco come prova

La questione giuridica

Se l’articolo 47 della Carta consenta di subordinare il ricorso giurisdizionale al previo esaurimento dei rimedi amministrativi; se la direttiva 95/46 e gli articoli 7 e 8 della Carta ostino alla redazione, senza consenso, di un elenco di persone utilizzato per la riscossione delle imposte e la lotta alla frode fiscale; se l’articolo 47 osti al rigetto di tale elenco come mezzo di prova perché ottenuto senza consenso del responsabile del trattamento; e se sia ammissibile privilegiare la giurisprudenza della Corte di giustizia rispetto a quella della Corte EDU in caso di divergenza.

Principio di diritto

La Corte afferma che la direttiva 95/46 si applica al trattamento di dati personali svolto dalle autorità fiscali per la riscossione delle imposte e la lotta alla frode fiscale; tale trattamento può essere lecito ai sensi dell’articolo 7, lettera e), se affidato dalla normativa nazionale nell’ambito di compiti di interesse pubblico, è necessario e proporzionato, e restano rispettate le altre condizioni di liceità della direttiva. Inoltre, l’articolo 47 della Carta non osta a che il ricorso giurisdizionale sia preceduto da un reclamo amministrativo, purché ciò non renda eccessivamente difficile l’accesso al giudice; né osta, in linea di principio, al rigetto di un elenco ottenuto senza il consenso richiesto per legge, salvo che tale esclusione sia prevista dal diritto nazionale e rispetti contenuto essenziale e proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8, 47 e 52, paragrafo 1
  • Direttiva 95/46/CE, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 22
  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte

Tutela dei dati personali, elenco fiscale e ricorso effettivo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky in una controversia tra un contribuente e le autorità fiscali slovacche sull’inclusione del nome del ricorrente in un elenco di persone ritenute prestanome. La Corte esamina il rapporto tra direttiva 95/46, Carta dei diritti fondamentali e modalità processuali nazionali di tutela giurisdizionale.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Puškár chiedeva la cancellazione del proprio nome dall’"elenco controverso", predisposto dalle autorità fiscali slovacche per la riscossione delle imposte e la lotta alla frode fiscale. Secondo il giudice del rinvio, l’elenco conteneva dati personali ed era utilizzato dalle autorità finanziarie; il ricorrente ne contestava la liceità e chiedeva anche che fosse vietato il suo utilizzo come prova.

Il giudice del rinvio osservava inoltre che il diritto slovacco subordinava, in determinate ipotesi, l’accesso al giudice all’esaurimento di rimedi amministrativi e si interrogava anche sul rapporto tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella della Corte EDU.

Quadro normativo dell’Unione rilevante

La Corte richiama, in particolare, la direttiva 95/46/CE, con riferimento a:

  • articolo 1, paragrafo 1, sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali;
  • articolo 2, lettere a), b) e d), sulle nozioni di dati personali, trattamento e responsabile del trattamento;
  • articolo 3, paragrafo 2, sull’esclusione per attività estranee al campo del diritto dell’Unione;
  • articolo 6, sui principi di qualità dei dati;
  • articolo 7, in particolare la lettera e), sui presupposti di liceità del trattamento;
  • articoli 10, 11 e 12, sugli obblighi di informazione e sul diritto di accesso;
  • articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e f), sulle limitazioni per interessi economici o finanziari rilevanti e per compiti di controllo;
  • articolo 17, paragrafo 1, sulla sicurezza del trattamento;
  • articolo 22, sul ricorso giurisdizionale.

Sono inoltre richiamati gli articoli 7, 8, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta, nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 267 TFUE.

Ammissibilità e qualificazione del trattamento dei dati

La Corte qualifica i nominativi contenuti nell’elenco come "dati personali" ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46. La raccolta e l’uso di tali dati da parte delle autorità fiscali integrano un "trattamento di dati personali" ai sensi dell’articolo 2, lettera b).

Esclude che il trattamento rientri nell’eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, poiché non riguarda, in base agli elementi forniti, pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato o attività penali. Ricorda inoltre che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), contempla espressamente limitazioni in materia tributaria, il che conferma che il trattamento fiscale rimane, in linea di principio, nel campo di applicazione della direttiva.

Prima questione: previo reclamo amministrativo e articolo 47 della Carta

La Corte afferma che l’articolo 22 della direttiva 95/46 garantisce un ricorso giurisdizionale, pur senza escludere ricorsi amministrativi preliminari. Il diritto dell’Unione non impedisce quindi una disciplina nazionale che imponga, come condizione di ricevibilità, l’esaurimento dei rimedi amministrativi disponibili, purché ciò non pregiudichi eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo.

Ai fini dell’articolo 47 della Carta, tale precondizione:

  • deve essere prevista dalla legge;
  • deve rispettare il contenuto essenziale del diritto;
  • deve essere necessaria e proporzionata rispetto a obiettivi di interesse generale.

Nel caso concreto, la Corte ritiene legittimi gli obiettivi di deflazione del contenzioso e di miglioramento dell’efficacia del processo. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare che il reclamo non comporti ritardi sostanziali, non incida sulla prescrizione e non generi costi eccessivi.

Terza questione: elenco come mezzo di prova e diritto a un ricorso effettivo

La Corte considera che il rigetto dell’elenco, come mezzo di prova, incide sul diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47. Anche qui la restrizione è ammissibile solo se prevista dalla legge, conforme al contenuto essenziale del diritto e proporzionata.

Il giudice del rinvio deve verificare:

  • se il rigetto sia effettivamente previsto dal diritto nazionale;
  • se esso comprometta il contenuto essenziale del diritto di difesa;
  • se sia giustificato dalla tutela di interessi generali, come evitare l’uso non autorizzato di documenti interni e proteggere i diritti di terzi;
  • se esistano altri mezzi per preservare la riservatezza.

La Corte sottolinea che, quanto meno se l’interessato ha diritto di accesso ai dati, un rigetto automatico sarebbe eccessivo. Ricorda inoltre che gli articoli 10, 11 e 12 della direttiva garantiscono diritti informativi e di accesso, limitabili solo nei casi e con le condizioni dell’articolo 13, paragrafo 1.

Seconda questione: liceità del trattamento per finalità fiscali

La Corte afferma che l’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 non osta a un trattamento di dati personali effettuato dalle autorità di uno Stato membro per la riscossione delle imposte e la lotta alla frode fiscale, anche senza consenso degli interessati.

Ciò vale però a condizioni precise:

  • la normativa nazionale deve attribuire alle autorità compiti di interesse pubblico;
  • la redazione dell’elenco e l’iscrizione dei nominativi devono essere idonee e necessarie al perseguimento degli obiettivi;
  • devono esistere elementi sufficienti a ritenere fondato l’inserimento;
  • devono essere rispettate tutte le altre condizioni di liceità della direttiva, incluse quelle degli articoli 6 e 10-12;
  • eventuali limitazioni ai diritti informativi devono essere previste dalla legge e giustificate ai sensi dell’articolo 13.

La Corte rileva anche che l’inserimento in un elenco simile può incidere sulla reputazione, sui rapporti con l’amministrazione fiscale, sulla presunzione di innocenza e sulla libertà d’impresa delle persone giuridiche collegate.

Quarta questione: divergenza con la giurisprudenza della Corte EDU

La Corte dichiara irricevibile la quarta questione perché formulata in modo troppo generale e privo dei chiarimenti richiesti dall’articolo 94 del regolamento di procedura. Mancavano, infatti, l’indicazione concreta delle divergenze tra giurisprudenze e il nesso preciso con la controversia principale.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • il previo esaurimento dei rimedi amministrativi può essere imposto, se non comprime eccessivamente l’articolo 47;
  • il rigetto dell’elenco come prova può essere giustificato solo se previsto dalla legge e proporzionato;
  • il trattamento di dati personali per riscossione e anti-frode fiscale può essere lecito ai sensi dell’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46, a determinate condizioni;
  • la quarta questione è irricevibile.

Principi utili per la pratica

Per i professionisti, la sentenza conferma che:

  • il trattamento di dati fiscali resta soggetto alla disciplina generale della protezione dei dati, salvo eccezioni tassative;
  • la finalità antifrode fiscale può legittimare elenchi interni di soggetti sospettati, ma solo con base normativa, necessità e proporzionalità;
  • il diritto a un ricorso effettivo non vieta filtri amministrativi preliminari, purché non diventino ostacoli eccessivi;
  • la prova ottenuta in modo non autorizzato non può essere esclusa automaticamente solo per questo motivo, se ciò compromette in modo sproporzionato la tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalidiritto a un ricorso effettivoriscossione delle impostelotta alla frode fiscaleammissibilità della prova

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