Sentenza n. 9232/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex artt. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo, previo annullamento, ove occorra e per quanto di ragione: - del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del Trattamento Fine Servizio n. 200400379902TF del 19.08.2021, pratica n. 002202100196152, adottati dall'INPS nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex artt. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle maggiori somme, oltre interessi e rivalutazione. Deduceva l'illegittimità, l'erroneità e la falsa applicazione delle disposizioni richiamate, sostenendo di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti. L'INPS si opponeva, contestando in particolare la rilevanza del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, richiamando inoltre l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e sollevando una questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente chiedeva anche interessi e rivalutazione monetaria cumulativamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti spetti, ai fini del trattamento di fine servizio, anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale: la sua inosservanza non impedisce il riconoscimento del beneficio, poiché la norma non esprime in modo chiaro una conseguenza decadenziale e una diversa interpretazione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. Il beneficio è applicabile anche ai graduati già appartenuti ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri, in forza del combinato disposto dell'art. 6-bis e dell'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. Il TAR ha escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita, poiché tale disposizione riguarda la base pensionabile e non il calcolo del trattamento di fine servizio. Ha inoltre respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendo non irrazionale la scelta legislativa di attribuire il beneficio a chi possieda entrambi i requisiti di età e anzianità di servizio. Ha invece accolto l'eccezione dell'INPS sul divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, riconoscendo al ricorrente le maggiori somme con gli interessi legali, ma non cumulativamente con la rivalutazione. Ha ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali e ha condannato l'Istituto alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il beneficio dei sei scatti spetta anche ai dipendenti collocati a riposo a domanda; il termine del 30 giugno non è decadenziale e il suo mancato rispetto non impedisce il riconoscimento del beneficio.
art. 21 legge n. 232/1990
Ha modificato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, costituendo la base normativa del beneficio dei sei scatti applicabile al caso deciso.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compresi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione opera ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita relativamente ai sei scatti.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle prestazioni previdenziali.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle prestazioni previdenziali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini del trattamento di fine servizio, al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, anche quando la domanda non sia presentata entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, poiché tale termine non ha natura decadenziale in assenza di una previsione normativa chiara in tal senso.
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua ad applicarsi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell'Arma dei Carabinieri, in forza dell'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare.
- La disciplina della maggiorazione della base pensionabile prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita relativamente ai sei scatti stipendiali, poiché opera ai fini della pensione e non del trattamento di fine servizio.
- Nelle prestazioni previdenziali non è consentito il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, sicché il riconoscimento delle somme dovute deve avvenire secondo il regime previsto dagli artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
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