Parere n. 472/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, da Ipas s.p.a., in persona del l.r.p.t. dottor Paolo Bertaggia, contro il Comune di Mattinata nonché nei confronti di Studiocinque Outdoor s.r.l.u. per l’annullamento: - della determinazione n. 33/2025, Reg. Generale n. 194, del Comune di Mattinata, recante, unitamente all’ “autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari privati su suolo pubblico comunale”, rilasciata in suo favore, la previsione secondo cui: “La presente autorizzazione è temporanea e, più precisamente, risolutivamente condizionata all’esito del procedimento di evidenza pubblica per la concessione degli spazi pubblicitari, …… dando atto che, ove il procedimento di gara si concluda ……. con gara deserta, la presente autorizzazione automaticamente decadrà, senza che l’operatore economico possa vantare alcuna pretesa o risarcimento economico da parte dell’Amministrazione Comunale, con obbligo di immediata rimozione di tutti gli impianti autorizzati con il presente atto e senza necessità di alcun preavviso.”; - della successiva nota prot. n. 004931 del 25 marzo 2025 di variazione e rettifica degli impianti di cui alla determinazione n. 33/2025, con cui il Comune di Mattinata, sempre premesso il contenuto della determinazione n. 33/2025, variava i limiti dimensionali degli installandi impianti pubblicitari; - della Delibera di G.M. n. 34 del 14 febbraio 2025, dall’oggetto: “Attività di installazione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale”, nella parte in cui stabilisce: “L’autorizzazione decadrà automaticamente e senza che la Ipas s.p.a. possa avanzare pretesa alcuna, nell’ipotesi di aggiudicazione ad altro soggetto e/o di gara deserta, a seguito di espletamento della gara ad evidenza pubblica.”; - di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque connesso a quello gravato, ancorché non conosciuto ivi compresi, ove occorra: il P.G.I.P. del Comune di Mattinata, approvato con Delibera di C.C. n. 33/2011, unitamente ai relativi aggiornamenti, approvati, rispettivamente, con Delibera di G.M. n. 162/2012 e con Delibera di C.C. n. 37 del 30 ottobre 2024; il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 11/2021; la Deliberazione di C.C. n. 35 del 30.12.2024, di approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2025-2027.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti comunali relativi all’autorizzazione temporanea per l’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e alla sua decadenza in caso di gara deserta o di aggiudicazione a un altro soggetto.
Esito
La questione giuridica
Ipas s.p.a. ha impugnato, con istanza cautelare, la determinazione comunale n. 33/2025, la successiva nota di variazione e rettifica degli impianti, la deliberazione di Giunta municipale n. 34 del 14 febbraio 2025 e gli ulteriori atti connessi. La ricorrente ha dedotto, in particolare, violazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3 e 7 della legge n. 241/1990, difetto e apparenza della motivazione, contraddittorietà, sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, nonché lesione dell’arresto procedimentale e violazione degli artt. 41 e 97 Cost., contestando la previsione secondo cui l’autorizzazione provvisoria sarebbe automaticamente decaduta in caso di gara deserta, mancata aggiudicazione o aggiudicazione a un altro soggetto. Dopo la notificazione dell’opposizione proposta dalla controinteressata ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, la ricorrente ha comunicato che l’affare era stato trasposto dinanzi al TAR Puglia – Bari e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per effetto dell’opposizione e della conseguente trasposizione del giudizio davanti al giudice amministrativo. Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la notificazione dell’atto di opposizione rende improcedibile il ricorso straordinario; ogni ulteriore questione, compresa l’ammissibilità dell’istanza di trasposizione, deve essere valutata dal giudice amministrativo al quale la controversia è stata devoluta e non può essere esaminata in sede consultiva straordinaria. La domanda cautelare era già stata respinta con il parere interlocutorio n. 1502/2025.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del giudizio
La notificazione dell’atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario. La verifica di ogni ulteriore questione, inclusa l’ammissibilità dell’opposizione o della trasposizione davanti al TAR, spetta esclusivamente al giudice amministrativo cui l’affare è stato devoluto.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
La notificazione dell’opposizione al ricorso straordinario comporta la devoluzione della controversia al giudice amministrativo e rende improcedibile il ricorso in sede straordinaria.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato, utilizzato nella fattispecie.
artt. 1, 2, 2-bis, 3 e 7 legge n. 241/1990
Norme indicate dalla ricorrente quali parametri di legittimità, con riferimento ai principi dell’azione amministrativa, ai termini, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale; non sono state esaminate nel merito a causa dell’improcedibilità.
artt. 41 e 97 Cost.
Parametri costituzionali invocati dalla ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica e al buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; non sono stati esaminati nel merito.
Massime di principio
- La notificazione dell’opposizione prevista dall’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 rende improcedibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, determinando la devoluzione della controversia al giudice amministrativo.
- Nel procedimento conseguente all’opposizione al ricorso straordinario, la sede consultiva non può valutare l’ammissibilità dell’opposizione o della trasposizione né le ulteriori questioni relative al giudizio, poiché tali profili spettano all’organo giurisdizionale davanti al quale l’affare è stato trasposto.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da Ipas s.p.a. contro il Comune di Mattinata, nei confronti di Studiocinque Outdoor s.r.l.u., in relazione agli atti comunali concernenti l’autorizzazione temporanea all’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.
La Sezione Prima del Consiglio di Stato si è pronunciata nell’adunanza del 29 gennaio 2026, dopo un precedente parere interlocutorio n. 1502/2025, con il quale era stata respinta la domanda cautelare ed era stata richiesta al Ministero competente la relazione prevista dalla legge.
Atti impugnati e motivi dedotti
La ricorrente aveva impugnato la determinazione comunale n. 33/2025, la successiva nota di variazione e rettifica degli impianti, la deliberazione di Giunta municipale n. 34 del 14 febbraio 2025 e gli ulteriori atti presupposti e connessi.
Gli atti prevedevano che l’autorizzazione fosse temporanea e risolutivamente condizionata all’esito della procedura di evidenza pubblica per la concessione degli spazi pubblicitari. In particolare, l’autorizzazione sarebbe decaduta automaticamente in caso di gara deserta, mancata aggiudicazione o aggiudicazione a un altro soggetto, con obbligo di rimozione degli impianti e senza diritto a pretese risarcitorie nei confronti del Comune.
La ricorrente aveva dedotto:
- violazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3 e 7 della legge n. 241/1990;
- difetto, insufficienza e apparenza della motivazione;
- contraddittorietà, sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;
- lesione dell’arresto procedimentale e illegittima preclusione della permanenza dell’autorizzazione provvisoria in caso di gara deserta o non aggiudicata;
- violazione degli artt. 41 e 97 Cost.
Opposizione e trasposizione davanti al TAR
La controinteressata aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, notificata alla ricorrente l’11 luglio 2025. In conseguenza dell’opposizione, la controversia era stata trasposta davanti al TAR Puglia – Bari, Sezione III, dove risultava iscritta al n. 1116/2025 R.G.
La stessa ricorrente ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di dichiarare l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza, citando, tra gli altri, i pareri della Sezione Prima n. 449/2024 e n. 1517/2023.
È stato affermato che la notificazione dell’atto di opposizione rende improcedibile il ricorso straordinario. Da tale momento, ogni ulteriore questione, compresa l’ammissibilità dell’istanza di trasposizione, deve essere esaminata dal giudice amministrativo davanti al quale l’affare è stato devoluto e non può essere valutata in sede straordinaria.
La Sezione non ha pertanto esaminato nel merito le censure relative alla motivazione, alla partecipazione procedimentale, alla disciplina dell’autorizzazione pubblicitaria, alla gara pubblica o alla compatibilità degli atti comunali con gli artt. 41 e 97 Cost.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per opposizione, lasciando al TAR Puglia – Bari la decisione sulle questioni processuali e sostanziali devolute con la trasposizione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 65/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 66/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 67/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 68/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 69/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 70/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →