Cassazione Civile, Ordinanza n. 30071/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile sito in prossimità dell’ex area delle acciaierie di Cornigliano (Genova). La contribuente impugnava l’atto e otteneva accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale respingeva poi l’appello dell’Ufficio, rilevando che l’immobile era adibito a parcheggio, situato in area alluvionale, di scarso valore ambientale e frequentemente colpita da eventi calamitosi, e confermando la rendita catastale proposta con DOCFA. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 1 e 20 D.M. n. 701/1994, sostenendo che la procedura DOCFA sarebbe esperibile solo in caso di effettiva variazione dello stato dell’immobile, circostanza che nella specie mancava; (2) violazione dell’art. 20 R.D. n. 652/1939 e dell’art. 2 L. n. 23/2014, deducendo che la revisione catastale non potrebbe essere richiesta solo perché l’immobile è soggetto a eventi calamitosi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione di fatto non trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva assolto l’onere di autosufficienza, non indicando specificamente dove la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Ha comunque osservato, in via incidentale sul merito, che non esiste una previsione legislativa che limiti la procedura DOCFA alle sole modifiche significative dello stato dei luoghi, potendo la rendita essere rideterminata quando quella formalmente esistente non corrisponda allo stato effettivo dell’immobile. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto coerente la motivazione della CTR, che aveva valorizzato la collocazione dell’immobile in area alluvionale e soggetta a eventi calamitosi quale elemento idoneo a giustificare una riduzione della rendita catastale. La valutazione di congruità della rendita è stata qualificata come apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo; la Corte non ne sviluppa una lettura autonoma, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura per novità e carenza di autosufficienza.
artt. 1 e 20 del D.M. n. 701 del 1994
Richiamati dall’Ufficio a sostegno del limite alla procedura DOCFA; la Corte osserva che non emerge una previsione espressa che consenta di usarla solo in presenza di una significativa modifica dello stato dei luoghi.
art. 20 del R.D. n. 652 del 1939
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ritiene che il quadro normativo consenta di considerare, ai fini della rendita, le condizioni dell’immobile e l’incidenza degli eventi calamitosi sul suo valore.
art. 2 della legge n. 23 del 2014
Richiamato nel secondo motivo a supporto della revisione catastale in presenza di eventi calamitosi; la Corte ne ricava, in combinazione con le altre norme, la legittimità di una riduzione della rendita in rapporto alle condizioni dell’immobile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione richiamata per qualificare i motivi come violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel principio di autosufficienza e nella necessità di allegare e provare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che prospetti una questione giuridica implicante accertamenti di fatto se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta, quando essa non risulti trattata nella sentenza impugnata.
- La procedura DOCFA non è limitata, in via generale, alle sole ipotesi di effettiva o significativa modifica dello stato dell’immobile: può essere utilizzata quando la rendita catastale formalmente attribuita non corrisponda allo stato effettivo del bene.
- La valutazione sulla congruità della rendita catastale, anche alla luce di elementi incidenti sul valore del bene come la sua collocazione in area alluvionale o esposta a eventi calamitosi, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi.
- Le norme catastali e quelle richiamate in tema di eventi calamitosi sono lette nel senso di consentire un adeguamento della rendita e del carico fiscale alle condizioni concrete di inagibilità, inutilizzabilità o diminuzione di valore dell’immobile.
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