Cassazione Civile, Ordinanza n. 16057/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente questionari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e art. 51 d.P.R. n. 633/1972, ritenendo che le movimentazioni bancarie esaminate non fossero state adeguatamente giustificate; quindi aveva emesso avviso di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati pari a euro 55.995,00. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo il recupero a euro 12.800,00; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio, affermando che il contribuente non avesse dimostrato la correttezza delle operazioni bancarie, non avesse fornito documentazione dettagliata, non avesse provato costi non dichiarati e non avesse prodotto taluni assegni o la prova dell'avvenuto pagamento nelle fatture. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta e le giustificazioni relative ad alcuni movimenti, nonché per non avere considerato che l'Ufficio avrebbe riconosciuto in appello la giustificazione di due prelevamenti; omesso esame del fatto decisivo relativo all'assolvimento dell'onere probatorio; violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione insufficiente o apparente; violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 perché, a suo dire, egli aveva indicato i beneficiari dei prelevamenti e fornito elenchi giustificativi, sicché spettava all'Ufficio ulteriori verifiche in contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla pretesa ammissione dell'Ufficio in appello, perché la circostanza non risultava dalla sentenza impugnata né era stata adeguatamente provata come questione già dedotta nei gradi di merito. Ha poi ritenuto che il secondo e il terzo motivo, pur diversamente formalizzati, fossero sostanzialmente fondati nella parte in cui censuravano la totale mancata considerazione, da parte della CTR, dei documenti prodotti dal contribuente a giustificazione di alcune movimentazioni bancarie. La Corte ha ribadito che, in tema di indagini bancarie, la presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 impone al contribuente una prova analitica della natura non reddituale delle singole operazioni; tuttavia, una volta offerta tale prova, il giudice di merito deve valutarla in modo puntuale e darne conto in sentenza. Poiché la CTR si era limitata ad affermazioni generiche, senza esaminare le risultanze documentali, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Gli accrediti e i prelevamenti sui conti correnti del contribuente costituiscono elementi positivi di reddito, salvo prova contraria analitica sulla loro irrilevanza fiscale o sulla loro già inclusione nella base imponibile.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
La presunzione legale sulle movimentazioni bancarie opera anche ai fini IVA, con conseguente onere del contribuente di superarla con prova specifica delle singole operazioni.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'erronea valutazione delle operazioni bancarie e delle giustificazioni offerte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla ripartizione e applicazione dell'onere probatorio e della disciplina delle indagini bancarie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per lamentare l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla prova delle movimentazioni bancarie; la Corte ha rilevato che la censura, nella sostanza, atteneva alla motivazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la sentenza di appello fosse priva di una motivazione reale e congrua.
art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso che la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie contrasti con la regola generale sull'onere della prova, poiché la prova della non imponibilità è nella disponibilità del contribuente.
Massime di principio
- Nelle controversie da indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente si presumono ricavi o componenti positivi di reddito in forza di una presunzione legale che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
- Per superare tale presunzione il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica della provenienza e della destinazione di ciascuna singola movimentazione, oppure dimostrare che la stessa è già stata considerata nella dichiarazione fiscale o è fiscalmente irrilevante.
- Quando il contribuente produca documenti idonei a giustificare alcune operazioni bancarie, il giudice di merito ha l'obbligo di esaminarli puntualmente e di spiegare in sentenza perché li ritenga inidonei o non decisivi; una motivazione meramente assertiva è insufficiente.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; chi deduce la questione deve allegarne la precedente deduzione e indicare specificamente l'atto in cui essa è stata proposta.
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