Cassazione Civile, Ordinanza n. 41211/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2004 in materia di IRPEF, IVA e IRAP, poi annullato in primo grado e invece ripristinato in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio su gravame dell'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che la CTR avrebbe accolto l'appello dell'Agenzia facendo leva sulla preclusione ex art. 32 d.P.R. 600/1973 senza che tale eccezione fosse stata specificamente riproposta; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, assumendo che la preclusione per mancata esibizione di documenti in sede amministrativa operi solo se il contribuente sia stato avvertito delle conseguenze della mancata ottemperanza; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo di avere fornito dettagliate giustificazioni delle movimentazioni bancarie senza contestazione dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente preso in considerazione la preclusione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 e, in materia tributaria, l'omessa o tardiva produzione in sede amministrativa comporta una preclusione processuale che opera anche senza eccezione dell'Amministrazione in udienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la relativa questione era stata prospettata per la prima volta in cassazione, oltre a rilevare che il contribuente non aveva fornito la prova del proprio assunto. Ha respinto il terzo motivo osservando che il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario ma solo sul piano probatorio dei fatti non contestati e nei limiti in cui il giudice, sulla base delle prove ritualmente acquisite, non escluda l'esistenza del fatto. Non sono state poste spese a carico del ricorrente per l'ammissione al gratuito patrocinio; è stato però dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia; esclusa la sua violazione perché la CTR ha effettivamente considerato la preclusione processuale rilevante.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
La mancata o tardiva esibizione di dati e documenti in sede amministrativa comporta una preclusione processuale alla loro produzione in giudizio; la preclusione ha carattere perentorio e opera anche senza eccezione dell'Ufficio in udienza.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Ritenuto recessivo rispetto alla preclusione speciale prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973.
art. 360 c.p.c., n. 3
Usato come motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360 c.p.c., n. 4
Usato come motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione si applica anche nel processo tributario, ma riguarda solo i profili probatori del fatto non contestato e non vincola il giudice se le risultanze processuali inducono a escluderne l'esistenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata o tardiva produzione in sede amministrativa di dati e documenti determina una preclusione processuale alla loro successiva allegazione e produzione in giudizio, preclusione che opera automaticamente per il carattere perentorio del termine legale e non richiede una specifica eccezione dell'Ufficio.
- La deduzione di una violazione processuale o di legge in cassazione non può introdurre per la prima volta una questione non trattata nei gradi di merito, quando la relativa eccezione o censura sia nuova in sede di legittimità.
- Il principio di non contestazione si applica anche nel processo tributario, ma solo sul piano della prova dei fatti non contestati e non impedisce al giudice di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte ammessa al gratuito patrocinio non è condannata alle spese di controparte, ma può comunque essere tenuta all'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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