Sentenza n. 2831/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego di visto d'ingresso per motivi di studio datato 19.11.2025 e notificato a mani il 12.12.2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, Prot. N. 13265-P e Codice Pratica n. 20250021275.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha esaminato d'ufficio la questione, rilevando che la procura, redatta in duplice lingua e munita di un timbro notarile, non documentava l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore né l'apposizione della firma alla presenza del pubblico ufficiale. Il ricorrente ha depositato un'ulteriore procura soltanto il giorno precedente alla camera di consiglio, chiedendo sostanzialmente di sanare il vizio; tale possibilità è stata esclusa, così come la rimessione in termini per errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare la legittimità del diniego di visto. Ha ritenuto che, poiché il processo amministrativo è regolato dalla legge italiana, anche la procura rilasciata all'estero deve rispettare i requisiti formali richiesti dall'ordinamento italiano. Ai sensi dell'art. 2703 c.c., l'autenticazione deve attestare sia l'identità del sottoscrittore sia l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; il mero timbro notarile privo di tali indicazioni non è sufficiente. L'invalidità della procura comporta, nel processo amministrativo, la mancanza in senso giuridico della sottoscrizione del ricorso, poiché il difensore non risulta munito di valida procura speciale. Il vizio determina la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a. Il TAR ha escluso l'applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamando il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 11/2025, secondo cui tale disposizione non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso. È stata altresì esclusa la rimessione in termini, non essendo configurabile, per un ricorso successivo alla pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria, una situazione di oggettiva incertezza giuridica. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni e la prossimità temporale della pronuncia dell'Adunanza Plenaria.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
Il giudice ha richiamato il principio per cui il processo svolto in Italia è regolato dalla legge processuale italiana, anche quando la procura sia stata rilasciata all'estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione giuridicamente rilevante è quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di valida procura speciale.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L'autenticazione richiede l'attestazione dell'identità del sottoscrittore e dell'apposizione della firma alla presenza del pubblico ufficiale; un documento privo di tali elementi non integra una valida autenticazione.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Consente la declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso quando il giudizio non sia validamente instaurato.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso privo della sottoscrizione giuridicamente richiesta è nullo; l'invalidità della procura del difensore determina tale carenza quando il ricorrente non possa difendersi personalmente.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare la procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'istanza cautelare.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato per l'avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio e il profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all'estero deve rispettare i requisiti formali previsti dalla legge processuale italiana; l'autenticazione della sottoscrizione deve consentire di desumere sia l'identificazione preventiva del sottoscrittore sia l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
- La procura speciale deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso amministrativo. La successiva produzione o regolarizzazione di una procura inizialmente nulla o inesistente non è consentita mediante applicazione analogica dell'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché tale disposizione non è compatibile con il codice del processo amministrativo.
- Nel processo amministrativo, la mancanza di una valida procura speciale del difensore integra una carenza giuridica della sottoscrizione del ricorso, anche se sul documento compare materialmente una firma; il ricorso è pertanto nullo e il giudizio è inammissibile ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
- La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione. Per i ricorsi proposti dopo la pubblicazione di un orientamento chiarificatore dell'Adunanza Plenaria non è configurabile un'oggettiva incertezza giuridica idonea a giustificare la rimessione in termini, salvo la presenza di specifici e gravi impedimenti di fatto.
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