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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 760 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Cartelle di pagamento Tarsu/Tia - Preavviso di fermo amministrativo - - Omessa notifica dell'atto presupposto - Intervenuta prescrizione del credito - Definitività della cartella non impugnata - Omessa notifica della cartella di pagamento - Non sussiste - Notifica tempestiva del preavviso di fermo amministrativo - Termine quinquennale della prescrizione breve.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e/o della cartella di pagamento, eccepiva la prescrizione del credito e contestava la legittimità del preavviso di fermo amministrativo

La decisione

in appello è stata ritenuta ammissibile la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione (anche se prodotta per la prima volta in appello per una parte contumace in primo grado) finalizzata a provare la notificazione degli atti presupposti; la contestazione di omessa notifica della cartella è stata rigettata ("non sussiste"), il preavviso di fermo è risultato notificato tempestivamente e il termine quinquennale della prescrizione breve è stato richiamato nelle valutazioni

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 57

    art. 57 disciplina le domande e le eccezioni nuove in appello; la Corte ritiene comunque ammissibili, nel processo tributario di natura documentale, le produzioni poste dall'ente contumace in primo grado come mere difese documentali

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 58

    art. 58 disciplina le nuove prove in appello; la giurisprudenza richiamata ammette la prova documentale nuova prodotta dall'Agente della Riscossione che è stato contumace in primo grado per dimostrare la notificazione degli atti presupposti

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato come riferimento procedurale connesso alle regole sulla trattazione e decisione in presenza di prove/documenti, confermando la possibilità di decidere anche sulla base della documentazione prodotta in appello

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione documentale in appello dell'ente impositore o dell'agente della riscossione è ammissibile anche se effettuata per la prima volta quando la parte era contumace in primo grado: tali documenti possono essere valutati per provare la notifica degli atti presupposti
  • La sussistenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto o della cartella grava su chi la deduce: se l'agente della riscossione produce documenti probatori validi la contestazione tende a cadere
  • Se la cartella è divenuta definitiva perché non impugnata nel termine, la posizione del contribuente è notevolmente più debole; l'azione di opposizione tardiva difficilmente avrà successo senza elementi nuovi e validi
  • Occorre verificare sempre i termini di prescrizione applicabili: per talune pretese tributarie opera il termine quinquennale breve, per cui la decorrenza degli eventi e le date di notificazione sono determinanti
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre tempestivamente prove di mancata notifica (ricevute, domiciliazioni, dichiarazioni sostitutive) e valutare l'impugnazione immediata; l'ente/Agente della Riscossione dovrebbe invece documentare con cura le notifiche, specie se contumace in primo grado

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