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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-240/16

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1° febbraio 2017. — Vedran Vidmar e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per risarcimento danni – Atto di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea – Impegni relativi a una strategia di riforma giudiziaria – Introduzione seguita dalla soppressione della funzione di agente pubblico di esecuzione – Danno subito dalle persone nominate agenti pubblici di esecuzione – Controllo incolpevole da parte della Commissione europea degli impegni presi dalla Repubblica di Croazia – Rigetto del ricorso – Impugnazione manifestamente irricevibile. — Causa C-240/16 P

Giurisprudenza europea62016CO0240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto con ordinanza l’impugnazione proposta da ex agenti pubblici di esecuzione croati contro la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal controllo esercitato dalla Commissione sugli impegni di adesione della Croazia. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente irricevibile perché privo di argomenti giuridici specifici e, in parte, diretto a contestare la valutazione dei fatti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente irricevibile per totale mancanza di sviluppi argomentativi.

Impugnazione dichiarata manifestamente irricevibile contro il rigetto di una domanda di risarcimento danni fondata sull’asserita responsabilità della Commissione nel controllo degli impegni di adesione della Croazia in materia di riforma giudiziaria.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel respingere la domanda risarcitoria contro la Commissione per asserita violazione del diritto dell’Unione e del legittimo affidamento nel controllo degli impegni di adesione della Croazia, nonché se l’impugnazione contenesse motivi sufficientemente specifici e ammissibili ai sensi dello Statuto e del regolamento di procedura della Corte.

Principio di diritto

Un’impugnazione è manifestamente irricevibile quando non indica con precisione gli errori di diritto imputati alla sentenza impugnata e si limita a chiedere un riesame del merito o a contestare la valutazione dei fatti del Tribunale senza dedurre uno snaturamento dei fatti; nel caso di specie, la Corte ha quindi respinto integralmente l’impugnazione e ha condannato i ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 17 TUE
  • Articolo 36 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica di Croazia
  • Allegato VII dell’Atto di adesione
  • Articolo 3, paragrafo 5, del Trattato di adesione
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE

Impugnazione Vidmar e a. / Commissione: risarcimento danni e controllo degli impegni di adesione della Croazia

La Corte di giustizia, Decima Sezione, ha deciso con ordinanza ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto una domanda di risarcimento danni proposta da ex agenti pubblici di esecuzione croati. La controversia riguarda gli effetti del controllo esercitato dalla Commissione sugli impegni assunti dalla Repubblica di Croazia nel quadro dei negoziati di adesione, in particolare nel settore della riforma del sistema giudiziario.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti erano stati nominati agenti pubblici di esecuzione dopo un bando pubblico del Ministero della giustizia croato, in attuazione di una riforma dell’esecuzione forzata che prevedeva il trasferimento di tali attività dai tribunali a nuovi professionisti. Successivamente, le autorità croate hanno rinviato più volte l’entrata in vigore della disciplina e infine hanno abrogato la legge sugli agenti pubblici di esecuzione, sopprimendo la professione dal 15 ottobre 2012.

Secondo i ricorrenti, la Commissione avrebbe commesso un comportamento illecito nel controllo degli impegni di adesione della Croazia e ciò avrebbe causato loro un danno patrimoniale. Dinanzi al Tribunale avevano chiesto il risarcimento di EUR 600.000 per ogni anno e per ciascun ricorrente, oltre agli interessi di mora. Il Tribunale ha respinto il ricorso e i ricorrenti hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte.

Normativa rilevante

La pronuncia si fonda soprattutto sull’articolo 36 dell’Atto di adesione della Croazia, che affida alla Commissione il controllo degli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, con particolare riguardo al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali. Rileva inoltre l’impegno n. 1 dell’allegato VII, con il quale la Croazia si era impegnata a continuare ad assicurare un’efficace attuazione della strategia per la riforma del sistema giudiziario e del relativo piano d’azione.

Sul piano processuale, la Corte richiama le norme sull’ammissibilità dell’impugnazione e sul rigetto con ordinanza motivata: articoli 181, 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nonché gli articoli 56 e 58 dello Statuto e l’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE.

Primo motivo di impugnazione

Con il primo motivo i ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse errato nel ritenere che l’impegno n. 1 fosse formulato in termini troppo generali per imporre alla Croazia l’obbligo di istituire la funzione di agente pubblico di esecuzione; da ciò avrebbero dedotto anche una violazione del legittimo affidamento e dell’articolo 17 TUE da parte della Commissione.

La Corte osserva però che i ricorrenti non indicano con precisione alcun errore di diritto nella sentenza impugnata. Il loro motivo si riduce in sostanza a una richiesta di riesame della causa e alla riproposizione di argomenti già svolti dinanzi al Tribunale. Inoltre, nella parte in cui contestano le rassicurazioni che la Commissione avrebbe dato sull’avvio dell’attività degli agenti al 1° gennaio 2012, essi rimettono in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, senza dedurre uno snaturamento degli elementi di fatto.

Secondo motivo di impugnazione

Il secondo motivo, relativo a irregolarità procedurali lesive degli interessi dei ricorrenti, era formulato in modo del tutto generico. La Corte rileva che l’atto di impugnazione non contiene alcun argomento idoneo a dimostrare una concreta irregolarità procedurale commessa dal Tribunale e che, pertanto, il motivo non soddisfa i requisiti di specificità previsti dal regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte e decisione

Richiamando la propria giurisprudenza costante, la Corte ribadisce che un’impugnazione deve indicare con precisione gli elementi della sentenza censurati e i motivi di diritto a sostegno della domanda di annullamento. Non è sufficiente una mera critica del merito o la riproduzione degli argomenti già dedotti in primo grado.

Poiché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente irricevibili, la Corte ha respinto integralmente l’impugnazione senza aprire la fase orale. In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, i ricorrenti, rimasti soccombenti, sono stati inoltre condannati alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • in sede di impugnazione, la Corte non riesamina i fatti salvo ipotesi di snaturamento chiaramente dedotto;
  • un motivo che si limita a contestare la valutazione del Tribunale o a ripetere argomenti del primo grado è irricevibile;
  • i motivi di impugnazione devono essere sviluppati in modo preciso e autonomo, pena il rigetto ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura.

Esito finale

La Corte ha respinto l’impugnazione e ha condannato i ricorrenti alle spese del procedimento.

Come è indicizzato

Materiediritto dell’unione europearesponsabilità extracontrattualeallargamento dell’unione europeariforma giudiziariaammissibilità dell’impugnazione

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