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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-239/16

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1° febbraio 2017. — Ante Šumelj e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per risarcimento danni – Atto di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea – Impegni relativi a una strategia di riforma giudiziaria – Introduzione seguita dalla soppressione della funzione di agente pubblico di esecuzione – Danno subito dalle persone nominate agenti pubblici di esecuzione – Controllo incolpevole da parte della Commissione europea degli impegni presi dalla Repubblica di Croazia – Rigetto del ricorso – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. — Causa C-239/16 P

Giurisprudenza europea62016CO0239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione proposta da ex candidati alla funzione di agente pubblico di esecuzione in Croazia contro il rigetto della loro domanda risarcitoria. Viene confermato che l’impegno di adesione relativo alla riforma giudiziaria non comportava un obbligo specifico di istituire quella professione. I motivi sono dichiarati in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati, con condanna alle spese.

Impugnazione risarcitoria respinta: la Corte conferma che il controllo della Commissione sugli impegni di adesione della Croazia non imponeva l’istituzione della funzione di agente pubblico di esecuzione e che i motivi di ricorso erano in parte irricevibili e in parte infondati.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse erroneamente interpretato l’articolo 36 dell’Atto di adesione della Croazia ritenendo che l’impegno relativo alla riforma del sistema giudiziario non imponesse l’istituzione della funzione di agente pubblico di esecuzione; e se la Commissione avesse violato gli articoli 13 e 17 TUE e il principio di tutela del legittimo affidamento per non avere contestato l’abrogazione del regime e non avere adottato misure verso il Consiglio.

Principio di diritto

In sede di impugnazione, la Corte respinge come manifestamente irricevibile il motivo che si limita a contestare in modo generico la valutazione del Tribunale senza indicare specifici errori di diritto, e respinge come manifestamente infondato il motivo fondato su una premessa non dimostrata, se il Tribunale ha già accertato che l’Atto di adesione non imponeva alla Croazia di istituire la funzione di agente pubblico di esecuzione. Ne consegue che la Commissione, nel controllo degli impegni di adesione, non poteva essere ritenuta responsabile per non avere preteso la creazione di tale funzione né per aver violato gli articoli 13 e 17 TUE o il legittimo affidamento dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 36 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica di Croazia
  • Allegato VII dell’Atto di adesione
  • Articolo 3, paragrafo 5, del Trattato di adesione
  • Articoli 13 TUE e 17 TUE
  • Articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura

Impugnazione dei sigg. Šumelj e altri contro Commissione europea

La Corte, con ordinanza resa ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, ha respinto l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento del danno asseritamente derivante dal comportamento della Commissione nel controllo degli impegni di adesione della Repubblica di Croazia. La controversia riguarda la soppressione della funzione di agente pubblico di esecuzione in Croazia e la pretesa responsabilità dell’Unione per le aspettative professionali dei ricorrenti.

Contesto fattuale e procedimento principale

I ricorrenti erano stati nominati agenti pubblici di esecuzione dopo una procedura selettiva avviata nel 2011. Successivamente, il legislatore croato rinviava più volte l’entrata in vigore della disciplina e, infine, abrogava la legge sugli agenti pubblici di esecuzione, sopprimendo la professione dal 15 ottobre 2012. I ricorrenti hanno quindi agito dinanzi al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo che la Commissione avesse omesso di far valere correttamente gli impegni di adesione della Croazia.

Normativa rilevante

Il centro della controversia è l’articolo 36 dell’Atto di adesione della Repubblica di Croazia, che impone alla Commissione un controllo sugli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, con particolare attenzione al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali. È rilevante anche l’impegno n. 1 dell’allegato VII, secondo cui la Croazia doveva «continuare ad assicurare un’efficace attuazione della strategia per la riforma del sistema giudiziario e del relativo piano d’azione». La Corte richiama inoltre l’articolo 3, paragrafo 5, del Trattato di adesione, gli articoli 13 e 17 TUE, nonché le norme processuali sull’impugnazione e sulle spese.

Primo motivo: interpretazione dell’articolo 36 dell’Atto di adesione

I ricorrenti sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto constatare l’inadempimento della Croazia e proporre misure al Consiglio, poiché il rinvio e l’abrogazione della legge avrebbero violato gli impegni di adesione. La Corte conferma però il ragionamento del Tribunale: l’impegno n. 1 era formulato in termini generali e non individuava una strategia di riforma o un piano d’azione determinati, né imponeva l’istituzione della funzione di agente pubblico di esecuzione.

La Corte osserva inoltre che il motivo di impugnazione non soddisfaceva i requisiti di precisione richiesti: i ricorrenti non indicavano in modo specifico quali errori di diritto il Tribunale avrebbe commesso, limitandosi a chiedere una nuova valutazione del merito. Poiché essi contestavano in sostanza anche l’apprezzamento dei fatti compiuto dal Tribunale, il motivo è stato dichiarato manifestamente irricevibile.

Secondo motivo: articoli 13 e 17 TUE e legittimo affidamento

Con il secondo motivo i ricorrenti deducevano che la Commissione, non intervenendo efficacemente, avrebbe violato gli articoli 13 e 17 TUE e il principio della certezza del diritto, frustrando il loro legittimo affidamento e il loro diritto al lavoro. La Corte rigetta la censura come manifestamente infondata perché tutta l’argomentazione presupponeva che l’Atto di adesione obbligasse la Croazia a creare la professione di agente pubblico di esecuzione.

Poiché tale premessa era stata esclusa dal Tribunale e non era stata utilmente confutata in sede di impugnazione, anche la doglianza relativa alla violazione del legittimo affidamento e delle disposizioni del TUE cadeva automaticamente.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione, qualificando i motivi come in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati. I ricorrenti sono inoltre condannati alle spese del procedimento, su domanda della Commissione.

Principi emergenti

L’ordinanza ribadisce che, in impugnazione, è necessario indicare puntualmente gli errori di diritto imputati alla sentenza impugnata; non è ammissibile una mera richiesta di riesame del merito. Conferma inoltre che gli impegni di adesione, se formulati in modo generico, non possono essere interpretati come fonte di un obbligo specifico di istituire un determinato statuto professionale, né possono fondare un’aspettativa giuridicamente tutelata in capo ai singoli interessati.

Come è indicizzato

Materiediritto dell'adesione all'unione europearesponsabilità extracontrattuale dell'unionecontrollo degli impegni di adesioneriforma del sistema giudiziariotutela del legittimo affidamento

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