Corte di giustizia, Ordinanza C-241/16
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1° febbraio 2017. — Darko Graf contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per risarcimento danni – Atto di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea – Impegni relativi a una strategia di riforma giudiziaria – Introduzione seguita dalla soppressione della funzione di agente pubblico di esecuzione – Danno subito dalle persone nominate agenti pubblici di esecuzione – Controllo incolpevole da parte della Commissione europea degli impegni presi dalla Repubblica di Croazia – Rigetto del ricorso – Impugnazione manifestamente irricevibile. — Causa C-241/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, ha respinto l’impugnazione di Darko Graf contro la sentenza del Tribunale che aveva già rigettato il suo ricorso risarcitorio contro la Commissione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente irricevibili perché privi di argomentazioni giuridiche specifiche e, in parte, diretti a contestare valutazioni di fatto del Tribunale senza dedurne uno snaturamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Impugnazione contro il rigetto di un ricorso risarcitorio fondato sull’asserita violazione degli impegni di adesione della Croazia: la Corte respinge l’impugnazione come manifestamente irricevibile
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel negare che la Commissione avesse commesso un illecito nel controllo degli impegni di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare rispetto all’articolo 36 dell’Atto di adesione, all’allegato VII e al principio del legittimo affidamento, nonché se sussistessero irregolarità procedurali del Tribunale idonee a incidere sulla decisione.
Principio di diritto
In sede di impugnazione, la Corte respinge come manifestamente irricevibili i motivi che si limitano a contestare in modo generico la valutazione del Tribunale, a riproporre argomenti di primo grado o a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto senza dedurre specificamente errori di diritto o snaturamento. Inoltre, un motivo enunciato solo in forma sommaria senza indicare alcuna irregolarità procedurale non soddisfa i requisiti di ricevibilità; di conseguenza, l’impugnazione è integralmente respinta e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 36 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
- Allegato VII dell’Atto di adesione
- Articolo 3, paragrafo 5, del Trattato di adesione
- Articolo 17 TUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura
Impugnazione contro il rigetto del ricorso risarcitorio relativo agli impegni di adesione della Croazia
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Decima Sezione, resa in un procedimento di impugnazione ex articolo 56 dello Statuto. Essa riguarda il tentativo del sig. Darko Graf di ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso per risarcimento danni nei confronti della Commissione europea, connesso al controllo esercitato dalla Commissione sugli impegni assunti dalla Repubblica di Croazia nel quadro dell’adesione all’Unione.
Contesto normativo dell’adesione della Croazia
Il nucleo della controversia ruota attorno all’articolo 36 dell’Atto di adesione della Croazia e all’allegato VII. L’articolo 36 prevede che la Commissione segua attentamente tutti gli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, con particolare riguardo al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali, e che pubblichi valutazioni periodiche fino all’adesione. L’allegato VII contiene l’impegno n. 1, secondo cui la Croazia doveva continuare ad assicurare un’efficace attuazione della strategia per la riforma del sistema giudiziario e del relativo piano d’azione.
Fatti essenziali richiamati dall’ordinanza
Nel quadro dei negoziati sul capo 23, "potere giudiziario e diritti fondamentali", la Croazia aveva adottato nel 2010 una legge sull’esecuzione forzata e una legge sugli agenti pubblici d’esecuzione, nonché una strategia di riforma della giustizia 2011-2015. Il sig. Graf, dopo aver superato il concorso, era stato nominato agente pubblico di esecuzione e autorizzato all’esercizio. Tuttavia, l’entrata in vigore della disciplina fu rinviata e, con legge del 28 settembre 2012, la professione venne soppressa a decorrere dal 15 ottobre 2012. La Commissione, nella relazione del 26 marzo 2013, prese atto della nuova normativa croata in materia di esecuzione delle sentenze; la Croazia è divenuta membro dell’Unione il 1° luglio 2013.
Motivazione del ricorso in appello
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il Tribunale avesse erroneamente escluso una violazione del diritto dell’Unione da parte della Commissione. A suo avviso, l’articolo 36 dell’Atto di adesione, in combinato disposto con l’allegato VII, imponeva impegni specifici alla Croazia e, in caso di inosservanza, rendeva doveroso un intervento della Commissione ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. Contestava inoltre il rigetto delle censure fondate sulla tutela del legittimo affidamento e sull’articolo 17 TUE. Con un secondo motivo, dedotto in modo molto sommario, lamentava irregolarità procedurali del Tribunale.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità del primo motivo
La Corte ricorda il principio costante secondo cui l’impugnazione deve indicare con precisione gli elementi censurati della sentenza impugnata e gli argomenti giuridici a sostegno della richiesta di annullamento. Non è sufficiente una mera richiesta di riesame del ricorso di primo grado. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contestare globalmente i punti della sentenza del Tribunale relativi all’interpretazione dell’impegno n. 1 e alla portata dell’articolo 17 TUE, senza sviluppare un’argomentazione giuridica specifica idonea a dimostrare un errore di diritto.
La Corte rileva anche che, nella parte in cui il ricorrente insisteva su rassicurazioni asseritamente ricevute dalla Commissione circa l’avvio dell’attività degli agenti pubblici di esecuzione, egli mirava in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dal Tribunale. Tale censura sarebbe stata ammissibile solo denunciando uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, ma ciò non era stato fatto in modo preciso.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che esso era formulato in modo del tutto sommario e non conteneva alcun argomento concreto volto a dimostrare una specifica irregolarità procedurale del Tribunale. Perciò il motivo non soddisfaceva i requisiti previsti dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Dispositivo e spese
Poiché entrambi i motivi erano manifestamente irricevibili, la Corte ha respinto integralmente l’impugnazione con ordinanza motivata, senza fase orale, facendo applicazione dell’articolo 181 del regolamento di procedura. Il sig. Darko Graf è stato inoltre condannato alle spese, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio ricavabile
La pronuncia ribadisce che l’impugnazione dinanzi alla Corte non può trasformarsi in un riesame generale del merito della causa: occorre articolare censure puntuali di diritto e, se si contestano accertamenti fattuali, dedurre specificamente lo snaturamento. In assenza di tali requisiti, l’impugnazione è manifestamente irricevibile.
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