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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-16/16

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017. — Mast-Jägermeister SE contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Domanda di disegni o modelli comunitari che rappresentano bicchieri – Nozione di “ rappresentazione riproducibile” – Imprecisione della rappresentazione quanto alla portata della tutela richiesta – Rifiuto di sanare le irregolarità – Rifiuto di attribuire una data di deposito – Articoli 36 e 46 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2245/2002. — Causa T-16/16

Giurisprudenza europea62016TJ0016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Mast-Jägermeister contro la decisione EUIPO che aveva negato la data di deposito a due domande di disegno o modello per bicchieri. La Corte chiarisce che la riproduzione depositata deve rendere univoco l’oggetto della protezione, non essendo sufficiente la sola qualità grafica della rappresentazione. Pur rilevando che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere insufficiente la motivazione dell’esaminatore, il Tribunale conferma il diniego e condanna la ricorrente alle spese.

Disegni e modelli comunitari: la rappresentazione depositata deve identificare con precisione l’oggetto della protezione; una rappresentazione che lascia incerto se la tutela riguardi uno o più prodotti non consente l’assegnazione della data di deposito.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’assegnazione della data di deposito di una domanda di disegno o modello comunitario, la nozione di "rappresentazione riproducibile" di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 e i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002 riguardino solo la qualità materiale della riproduzione oppure impongano anche che l’oggetto della protezione sia chiaramente e univocamente identificabile; nonché se la commissione di ricorso abbia violato i diritti della difesa sostituendo la motivazione dell’esaminatore.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini della data di deposito di una domanda di disegno o modello comunitario, la "rappresentazione riproducibile" non deve essere solo tecnicamente nitida, ma deve anche consentire di identificare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione richiesta. Se la rappresentazione è imprecisa al punto da non permettere di capire se la tutela riguardi un bicchiere, una bottiglia o entrambi, l’irregolarità rientra nell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002: può essere sanata, ma finché non è sanata non può essere attribuita la data di deposito originaria e, in mancanza di regolarizzazione, la domanda non è considerata validamente presentata. Tuttavia, nel caso concreto il Tribunale annulla il ragionamento della commissione di ricorso sul secondo motivo, perché la decisione dell’esaminatore era già sufficientemente motivata; ciò non conduce comunque all’accoglimento del ricorso, che viene respinto perché il primo motivo è infondato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 36 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 45 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 46 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 296 TFUE

Disegni e modelli comunitari: rappresentazione riproducibile e data di deposito

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di disegni o modelli comunitari registrati. Al centro della controversia vi erano due domande relative a bicchieri, nelle quali le rappresentazioni depositate raffiguravano anche bottiglie, con conseguente incertezza sull’esatto oggetto della protezione richiesta.

Fatti e procedimento amministrativo

Mast-Jägermeister SE aveva depositato il 17 aprile 2015 due domande di registrazione per disegni e modelli comunitari relativi a “bicchieri”. L’esaminatore dell’EUIPO aveva rilevato che le rappresentazioni mostravano anche bottiglie e aveva invitato la richiedente a regolarizzare le domande, proponendo di aggiungere l’indicazione “bottiglie” oppure di depositare nuove prospettive che chiarissero l’oggetto della tutela.

La ricorrente aveva sostenuto di non chiedere protezione per le bottiglie e aveva affermato che le immagini depositate erano comunque conformi ai requisiti di forma. L’EUIPO, ritenendo non sanata l’irregolarità, aveva concluso che le domande non potevano essere considerate domande di registrazione e che non poteva essere attribuita alcuna data di deposito. La commissione di ricorso aveva confermato tale impostazione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 6/2002, che richiede tra l’altro una “rappresentazione riproducibile” del disegno o modello;
  • l’articolo 45 del medesimo regolamento, relativo all’esame dei requisiti formali per il deposito;
  • l’articolo 46, che disciplina le irregolarità sanabili e le conseguenze del mancato sanamento;
  • l’articolo 47, che concerne gli impedimenti alla registrazione;
  • l’articolo 62, sul principio del contraddittorio e sull’obbligo di motivazione;
  • l’articolo 61, paragrafo 6, che obbliga l’EUIPO ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice dell’Unione;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 2245/2002, che esige una riproduzione su fondo neutro, non ritoccata e di qualità tale da consentire di distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si chiede protezione;
  • l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, che disciplina le condizioni per assegnare la data di deposito.

Ricevibilità del secondo capo delle conclusioni

Il Tribunale dichiara irricevibile la domanda con cui la ricorrente chiedeva direttamente che il 17 aprile 2015 fosse riconosciuto come data di deposito. In base alla giurisprudenza richiamata, il giudice dell’Unione non può rivolgere ingiunzioni all’EUIPO: spetta all’Ufficio trarre le conseguenze della sentenza e adottare i provvedimenti necessari.

Primo motivo: portata della nozione di rappresentazione riproducibile

La ricorrente sosteneva che la normativa richiedesse soltanto una riproduzione tecnicamente idonea, ma non anche la chiarezza del contenuto quanto all’oggetto della protezione. Il Tribunale respinge questa lettura. Secondo la Corte, il sistema del regolamento n. 6/2002 distingue:

  • una prima fase, in cui si verifica se l’oggetto della domanda corrisponda alla definizione di disegno o modello e non sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume;
  • una seconda fase, in cui si controlla il rispetto dei requisiti formali e sostanziali di deposito, tra cui la presenza di una rappresentazione riproducibile.

Il Tribunale afferma che l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 36, paragrafo 5, letti insieme all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, non si riferiscono soltanto alla qualità materiale dell’immagine, ma anche alla sua capacità di far comprendere con precisione l’oggetto della protezione. La formula “di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione” implica che i terzi devono poter determinare in modo inequivocabile cosa sia protetto.

Di conseguenza, una rappresentazione che lasci incerto se la protezione riguardi il bicchiere, la bottiglia o entrambi è imprecisa e non consente l’assegnazione della data di deposito finché l’irregolarità non sia sanata. Il Tribunale sottolinea anche che tale chiarezza è necessaria per ragioni di certezza giuridica e, nel caso di domande multiple, per il corretto calcolo delle tasse.

Il Tribunale respinge inoltre il richiamo della ricorrente all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002: la fattispecie non riguarda l’inesistenza di un disegno o modello, ma l’imprecisione della rappresentazione ai fini dell’articolo 36, quindi un’irregolarità sanabile ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2. Sono ugualmente irrilevanti le eventuali soluzioni adottate nel diritto nazionale, poiché il regime dell’Unione è autonomo.

Secondo motivo: diritti della difesa e motivazione

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse sostituito la motivazione dell’esaminatore senza permetterle di difendersi. Il Tribunale osserva però che l’esaminatore aveva emesso quattro relazioni, dalle quali emergeva chiaramente che il problema era la presenza di bottiglie nelle rappresentazioni e la conseguente impossibilità di identificare con precisione l’oggetto della protezione. Le ragioni del diniego erano state esposte con precisione e la ricorrente aveva potuto replicare.

Pertanto, la decisione dell’esaminatore era sufficientemente motivata e la commissione di ricorso ha errato nel ritenere violato l’obbligo di motivazione. Tuttavia, questo errore non produce l’annullamento della decisione impugnata, perché il primo motivo del ricorso è infondato e la conclusione di rigetto nel merito resta valida.

Decisione finale

Il Tribunale:

  • dichiara irricevibile il capo di conclusioni volto a ottenere direttamente l’attribuzione della data di deposito;
  • respinge il ricorso nel merito;
  • condanna Mast-Jägermeister SE alle spese.

Principio affermato

Ai fini della data di deposito di una domanda di disegno o modello comunitario, la rappresentazione deve essere non solo tecnicamente riproducibile, ma anche sufficientemente chiara da consentire di identificare senza ambiguità l’oggetto della protezione richiesta; in caso contrario, la domanda contiene un’irregolarità sanabile che impedisce l’attribuzione della data di deposito fino alla regolarizzazione.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli dell'ueproprietà intellettualeprocedimento amministrativo euipodiritti della difesa

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