Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-283/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2017. — M. S. contro P. S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales), Family Division. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 41, paragrafo 1 – Riconoscimento dell’esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Esecuzione di una decisione in uno Stato membro – Presentazione della domanda direttamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione – Normativa nazionale che impone il ricorso all’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione. — Causa C-283/16

Giurisprudenza europea62016CJ0283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta il regolamento n. 4/2009 nel senso che l’esecuzione di una decisione in materia di alimenti emessa in un altro Stato membro può essere richiesta direttamente all’autorità competente dello Stato dell’esecuzione. Il ricorso all’autorità centrale è una facoltà di assistenza, non un passaggio obbligatorio, e una normativa nazionale che lo imponga è incompatibile con il regolamento. Inoltre, i giudici nazionali devono garantire la piena efficacia del diritto europeo disapplicando le norme interne contrastanti.

Esecuzione transfrontaliera di crediti alimentari: il creditore può adire direttamente l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione senza passare obbligatoriamente dall’autorità centrale

La questione giuridica

Se il regolamento (CE) n. 4/2009 consenta al creditore di alimenti che chieda l’esecuzione in un altro Stato membro di presentare la domanda direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto, oppure se lo Stato membro possa imporre il previo passaggio tramite l’autorità centrale; e, in caso affermativo, se gli Stati membri debbano predisporre una procedura interna che garantisca tale facoltà.

Principio di diritto

L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 deve essere interpretato nel senso che il creditore di alimenti titolare di una decisione resa in uno Stato membro può chiederne l’esecuzione direttamente dinanzi all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, senza che lo Stato richiesto possa imporgli il previo ricorso alla propria autorità centrale. Gli Stati membri devono assicurare l’effettività di tale diritto adeguando, se necessario, la disciplina processuale nazionale; in ogni caso, il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne incompatibili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 17 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 20 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 41 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 45 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 51 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 55 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 56 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 76 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Protocollo dell’Aia del 2007
  • Regolamento (CE) n. 44/2001

Esecuzione diretta di una decisione in materia di alimenti in altro Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla High Court of Justice (England and Wales), Family Division, in una controversia tra M.S., residente in Germania, e P.S., residente nel Regno Unito, sull’esecuzione nel Regno Unito di una decisione tedesca in materia di alimenti. La questione centrale era se il regolamento (CE) n. 4/2009 consenta al creditore di alimenti di presentare la domanda direttamente al giudice competente dello Stato richiesto o imponga il previo intervento dell’autorità centrale.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra S. e il sig. S. si sono separati dopo il matrimonio e hanno due figli. Con ordinanza del 7 agosto 2014 l’Amtsgericht Walsrode ha disposto il mantenimento a favore dei figli. La madre e i figli sono rimasti in Germania, mentre il padre vive e lavora nel Regno Unito e ha contestato il pagamento. La sig.ra S. ha adito il giudice inglese per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza tedesca.

Il giudice del rinvio ha evidenziato una prassi nazionale secondo cui, nel Regno Unito, la domanda dovrebbe essere presentata al Lord Chancellor, autorità centrale designata, che la trasmette alla Family Court tramite la REMO. Ha quindi chiesto chiarimenti sull’articolo 41 del regolamento n. 4/2009.

Normativa rilevante del regolamento n. 4/2009

La Corte ha richiamato, in particolare:

  • il considerando 9, che mira a rendere facilmente esecutive le decisioni in altri Stati membri senza formalità ulteriori;
  • il considerando 27, volto a limitare le formalità di esecuzione e i costi per il creditore;
  • i considerando 31 e 32, che istituiscono un sistema di cooperazione tra autorità centrali come strumento di assistenza e non come obbligo generalizzato;
  • l’articolo 17, relativo all’abolizione dell’exequatur;
  • l’articolo 20, che indica i documenti da presentare alle competenti autorità incaricate dell’esecuzione;
  • l’articolo 41, paragrafo 1, che disciplina procedimento e condizioni di esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione;
  • gli articoli 49, 51, 55 e 56, relativi alle autorità centrali e alle domande presentabili tramite esse;
  • l’articolo 45, che distingue espressamente tra domande presentate tramite autorità centrali e domande presentate direttamente alle autorità competenti;
  • l’articolo 76 sull’applicazione del regolamento.

Prima questione pregiudiziale: possibilità di adire direttamente l’autorità competente

La Corte ha rilevato che l’articolo 41, paragrafo 1, rinvia alla legge dello Stato membro dell’esecuzione, ma impone che la decisione straniera sia eseguita "alle stesse condizioni" delle decisioni interne. Interpretando la norma alla luce della struttura complessiva del regolamento e dei suoi obiettivi, la Corte ha escluso che tale rinvio consenta di imporre formalità aggiuntive, come l’obbligo di passare dall’autorità centrale quando nelle controversie interne non è previsto un simile passaggio.

La Corte ha valorizzato:

  • l’obiettivo di semplicità e rapidità del recupero dei crediti alimentari;
  • l’esigenza di ridurre le formalità di esecuzione;
  • il fatto che il ricorso alle autorità centrali, previsto dal capo VII, è un diritto di assistenza e non un obbligo;
  • la formulazione dell’articolo 45, che parla di presentazione delle domande tramite le autorità centrali o direttamente alle autorità competenti, segnalando due vie alternative.

Ha quindi affermato che una normativa nazionale che imponga il passaggio obbligatorio per l’autorità centrale anche quando il creditore voglia agire direttamente ai sensi del capo IV è incompatibile con il regolamento.

Seconda questione pregiudiziale: obbligo degli Stati membri e ruolo del giudice nazionale

Rispondendo alla seconda questione, la Corte ha ricordato che il regolamento è direttamente applicabile ex articolo 288 TFUE. Ne deriva che gli Stati membri devono, se necessario, adeguare le norme processuali per rendere effettivo il diritto previsto dall’articolo 41, paragrafo 1.

La Corte ha inoltre ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza, secondo cui il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e disapplicare d’ufficio le norme interne incompatibili, senza attendere un intervento legislativo o l’eliminazione formale della norma contrastante.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • il creditore di alimenti può presentare la domanda di esecuzione direttamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, senza dover passare obbligatoriamente per l’autorità centrale;
  • gli Stati membri devono assicurare l’effettività di tale diritto modificando, se necessario, le proprie norme procedurali;
  • il giudice nazionale deve applicare l’articolo 41, paragrafo 1, disapplicando le disposizioni interne contrarie e consentendo la presentazione diretta della domanda.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che nel sistema del regolamento n. 4/2009 l’assistenza delle autorità centrali è facoltativa e non può trasformarsi, per effetto del diritto nazionale, in un filtro obbligatorio all’esecuzione transfrontaliera dei crediti alimentari. Il regime europeo privilegia l’accesso diretto al giudice o all’autorità competente dello Stato dell’esecuzione per garantire rapidità ed effettività nel recupero degli alimenti.

Come è indicizzato

Materieobbligazioni alimentaririconoscimento ed esecuzione delle decisionicooperazione tra autorità centraliaccesso alla giustiziadiritto processuale civile dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.