Corte di giustizia, Ordinanza C-443/16
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2017. — Francisco Rodrigo Sanz contro Universidad Politécnica de Madrid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Ristrutturazione dell’organizzazione universitaria – Normativa nazionale – Assorbimento dei docenti degli istituti universitari nell’organico dei docenti universitari – Presupposto – Conseguimento del titolo di dottore di ricerca – Conversione dei rapporti di impiego da tempo pieno a metà tempo – Applicazione ai soli docenti occupati come dipendenti pubblici temporanei – Principio di non discriminazione. — Causa C-443/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza resa in procedimento pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, ha ribadito che la clausola 4 dell’accordo quadro tutela anche i lavoratori a tempo determinato nel settore pubblico. Nel caso di un docente universitario spagnolo, ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione la riduzione automatica dell’orario e dello stipendio dei soli dipendenti pubblici non di ruolo privi di dottorato, a fronte del mantenimento integrale della posizione dei docenti di ruolo in situazione comparabile. Le esigenze di bilancio e di organizzazione interna non bastano a giustificare una simile disparità.
Parità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato nel settore pubblico universitario: illegittima la riduzione dell’orario e della retribuzione dei docenti non di ruolo privi di dottorato, se i docenti di ruolo in situazione comparabile non subiscono la stessa misura.
La questione giuridica
Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale che, nell’ambito di una ristrutturazione dell’organizzazione universitaria, consenta di ridurre del 50% l’orario di lavoro dei docenti universitari assunti come dipendenti pubblici non di ruolo perché privi del titolo di dottore di ricerca, mentre i docenti di ruolo privi del medesimo titolo non subiscono la stessa riduzione; in particolare, se possano giustificare tale disparità le esigenze di contenimento della spesa, il potere di autorganizzazione dell’amministrazione e il requisito del dottorato.
Principio di diritto
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale che, in una ristrutturazione dell’organizzazione universitaria, imponga ai docenti universitari assunti come dipendenti pubblici non di ruolo una riduzione del 50% dell’orario e della retribuzione per il solo fatto di non avere il dottorato, quando i docenti di ruolo comparabili privi del medesimo titolo non sono assoggettati alla stessa misura. La mera natura temporanea del rapporto, il potere di autorganizzazione dell’amministrazione e le esigenze di risparmio di bilancio non costituiscono, di per sé, ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 1
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 2
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 3
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4
- Ley Orgánica 4/2007
- Ley 4/2012
Parità di trattamento dei docenti universitari a tempo determinato nel settore pubblico
La pronuncia è un’ordinanza pregiudiziale della Corte di giustizia, resa dalla Decima Sezione su domanda del giudice amministrativo di Madrid. La controversia riguarda una misura di riorganizzazione universitaria che ha comportato la riduzione dell’orario e dello stipendio di un docente universitario assunto come dipendente pubblico non di ruolo, in applicazione della normativa spagnola sul personale universitario.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Francisco Rodrigo Sanz prestava servizio presso l’Universidad Politécnica de Madrid dal 1983 e, dal 1989, era impiegato a tempo pieno come docente di istituti universitari in qualità di dipendente pubblico non di ruolo. Nel 2012, in seguito a misure di razionalizzazione della spesa pubblica e a una decisione del consiglio di amministrazione dell’università, il suo rapporto fu convertito da tempo pieno a metà tempo, con conseguente riduzione salariale.
Il ricorrente contestava la decisione sostenendo che essa fosse motivata solo da ragioni di contenimento dei costi e che colpisse esclusivamente i docenti non di ruolo, a differenza dei docenti di ruolo, pur in presenza di funzioni e requisiti sostanzialmente identici.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:
- clausola 1, sull’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e garantire il principio di non discriminazione;
- clausola 2, sul campo di applicazione;
- clausola 3, sulle definizioni di lavoratore a tempo determinato e di lavoratore a tempo indeterminato comparabile;
- clausola 4, punto 1, sul divieto di trattamento meno favorevole nelle condizioni di impiego, salvo ragioni oggettive.
Sul piano nazionale, sono rilevanti la seconda disposizione aggiuntiva della Ley Orgánica 4/2007 e la Ley 4/2012, che ha consentito la riduzione dell’orario dei docenti non di ruolo privi del dottorato.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:
- la clausola 4 osti a una disciplina che consenta la riduzione dell’orario di lavoro del solo personale non di ruolo;
- le esigenze di risparmio e il potere di autorganizzazione amministrativa possano costituire ragioni oggettive;
- il requisito del dottorato e l’interpretazione della disciplina nazionale siano compatibili con il divieto di discriminazione, considerato che i docenti di ruolo privi di dottorato conservano i loro diritti.
Ragionamento della Corte
La Corte applica l’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che la soluzione fosse già chiaramente ricavabile dalla propria giurisprudenza consolidata.
Anzitutto afferma che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, compresi quelli con amministrazioni e altri enti pubblici. Il sig. Rodrigo Sanz rientrava quindi nell’ambito di applicazione della disciplina europea.
La Corte osserva poi che la riduzione del tempo di lavoro e della retribuzione costituisce una "condizione di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1. Ne consegue che i lavoratori a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che la disparità sia giustificata da ragioni oggettive.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che i docenti non di ruolo e i docenti di ruolo si trovassero in una situazione comparabile, poiché dalle indicazioni del giudice del rinvio emergevano identicità delle mansioni, delle condizioni di formazione e delle caratteristiche dei posti di lavoro. L’unica differenza era la natura temporanea del rapporto di lavoro.
Quanto alla giustificazione, la Corte ribadisce che:
- non basta una norma interna generale e astratta per integrare una ragione oggettiva;
- la mera natura temporanea del rapporto non può giustificare la disparità;
- le considerazioni di bilancio e il potere di gestione del personale non costituiscono, di per sé, un obiettivo idoneo a legittimare la discriminazione.
La Corte aggiunge che la disciplina spagnola, applicata ai soli non di ruolo privi di dottorato, non si fonda su criteri oggettivi e trasparenti legati alla natura o all’oggetto dell’impiego, ma su una presunzione generale connessa alla temporaneità del rapporto, incompatibile con gli obiettivi della direttiva e dell’accordo quadro.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che autorizzi, nell’ambito di misure di ristrutturazione universitaria, la riduzione della metà dell’orario lavorativo dei docenti universitari assunti come dipendenti pubblici non di ruolo per il solo fatto che non possiedono il dottorato, se i docenti di ruolo privi del medesimo titolo non subiscono la stessa misura.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- il principio di non discriminazione dell’accordo quadro si applica pienamente al pubblico impiego;
- una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato deve essere giustificata da elementi concreti e oggettivi, non dalla sola durata del rapporto;
- esigenze di bilancio e autorganizzazione amministrativa non bastano a legittimare un trattamento deteriore dei lavoratori a tempo determinato.
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