Corte di giustizia, Sentenza C-144/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2017. — Município de Palmela contro Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal. — Rinvio pregiudiziale – Procedure d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttive 83/189/CEE e 98/34/CE – Progetto di regola tecnica – Notifica alla Commissione europea – Obblighi degli Stati membri – Violazione – Conseguenze. — Causa C-144/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la conseguenza dell'omessa notifica di una regola tecnica nazionale alla Commissione: l'inopponibilità colpisce solo la disposizione tecnica non notificata, non l'intero testo normativo. Nel caso portoghese, la controversia riguardava sanzioni per la violazione del regolamento sugli spazi di gioco e ricreazione. La Corte ha anche distinto tra le varie disposizioni del regolamento, riconoscendo natura di regola tecnica all'articolo 16, ma non all'articolo 13, lettera b).
Rinvio pregiudiziale sulla portata della sanzione di inopponibilità per mancata notifica alla Commissione di una regola tecnica nazionale: se colpisca solo la disposizione tecnica non notificata o l'intero atto che la contiene.
La questione giuridica
Se, in caso di mancata notifica alla Commissione europea di un testo nazionale contenente regole tecniche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, delle direttive 83/189/CEE e 98/34/CE, l'inopponibilità/inapplicabilità riguardi l'intero testo legislativo oppure solo le singole regole tecniche non notificate in esso contenute; e, in particolare, se le disposizioni dell'articolo 13, lettera b), e dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento portoghese EJR costituiscano regole tecniche notificabili.
Principio di diritto
La mancata notifica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, delle direttive 83/189/CEE e 98/34/CE, rende inopponibili solo le singole regole tecniche non notificate e non l'intero atto nazionale che le contiene. Nel caso di specie, la Corte ha inoltre rilevato che l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento EJR costituiva una regola tecnica, mentre l'articolo 13, lettera b), non rientrava nella nozione di regola tecnica della direttiva 98/34/CE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 83/189/CEE
- Articolo 1 della direttiva 83/189/CEE
- Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189/CEE
- Direttiva 98/34/CE
- Articolo 1 della direttiva 98/34/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE
- Direttiva 98/48/CE
Inopponibilità delle regole tecniche non notificate e portata della sanzione
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, nell'ambito di una controversia tra il Município de Palmela e l'Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Il giudice portoghese chiedeva alla Corte di chiarire le conseguenze della mancata notifica alla Commissione di alcune disposizioni nazionali qualificate come regole tecniche.
Fatti e procedimento principale
Il comune di Palmela era stato sanzionato per violazioni del regolamento portoghese in materia di requisiti di sicurezza per gli spazi di gioco e ricreazione e per le relative attrezzature. Dopo una prima decisione sanzionatoria annullata dal giudice nazionale, l'ASAE aveva adottato una nuova decisione con un'ammenda di 10.000 euro. Nel ricorso avverso tale decisione, il comune sollevava il problema della mancata notifica del testo nazionale alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34.
Normativa dell'Unione richiamata
La Corte richiama l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189/CEE e l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, che impongono agli Stati membri di notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. Sono rilevanti anche le definizioni contenute nell'articolo 1 di entrambe le direttive, in particolare quelle di:
- "specificazione tecnica"
- "altro requisito"
- "regola tecnica"
- nella direttiva 98/34, anche "regola relativa ai servizi"
Contenuto delle disposizioni nazionali contestate
Il regolamento EJR prevedeva, tra l'altro:
- all'articolo 13, lettera b), l'obbligo di indicare negli spazi di gioco e ricreazione la capacità massima di accoglienza;
- all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, obblighi di marcatura e informazione per il costruttore, il mandatario o l'importatore dell'attrezzatura, tra cui nome, indirizzo, modello, anno di fabbricazione, fascia d'età, numero massimo di utilizzatori, statura minima e massima dei bambini e numero/data della norma tecnica applicabile.
Valutazione della Corte sulla natura di regola tecnica
La Corte distingue le disposizioni del regolamento EJR.
Per l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, conferma la qualificazione come regola tecnica, poiché esso impone requisiti prescritti per un prodotto per motivi di tutela dei consumatori, incidendo sul ciclo di vita del prodotto dopo la commercializzazione e influenzandone significativamente composizione e commercializzazione. Tale disposizione rientra quindi nella categoria degli "altri requisiti" ai sensi dell'articolo 1, punto 3, della direttiva 83/189 e dell'articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34.
Per l'articolo 13, lettera b), invece, la Corte esclude la natura di regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34. La disposizione non è una specificazione tecnica, non concerne servizi della società dell'informazione, non integra un "altro requisito" e non contiene un divieto rientrante nella categoria delle misure di cui all'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34.
Ragionamento sulla sanzione dell'omessa notifica
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che la violazione dell'obbligo di notifica è sanzionata con l'inapplicabilità delle sole regole tecniche non notificate. La Corte precisa che, anche se la notifica deve riguardare l'intero progetto di atto contenente regole tecniche, la sanzione non si estende all'intero testo legislativo, ma soltanto alle disposizioni che hanno effettivamente natura di regola tecnica.
Decisione
La Corte conclude che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189/CEE e l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE devono essere interpretati nel senso che l'inopponibilità per mancata notifica colpisce unicamente la regola tecnica non notificata e non l'integralità del testo legislativo che la contiene. Nel caso concreto, la regola tecnica rilevante era l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento EJR come modificato dal decreto legge n. 119/2009.
Principio affermato
La mancata notifica di una regola tecnica alla Commissione europea comporta la sua inopponibilità, ma non travolge le altre disposizioni dell'atto nazionale che non abbiano natura tecnica. Il giudice nazionale deve quindi limitare la disapplicazione alle sole disposizioni effettivamente qualificate come regole tecniche non notificate.
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