Sentenza n. 8859/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) Della Graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicata il 18.02.2026, nelle parti ritenute lesive; 2) Dell’avviso di aggiornamento del 19.02.2026 recante “Con riferimento alla graduatoria dei vincitori formulata ed approvata dalla Commissione esaminatrice con verbale del 16 febbraio 2026, si rappresenta che nel rispetto dell’attuazione sistematica delle indicazioni contenute nelle Linee guida del Garante Privacy del 14 maggio 2015 e nella delibera n. 525 del 15 novembre 2023 dell’A.N.A.C., è possibile pubblicare sui siti istituzionali, unicamente la graduatoria dei vincitori. Diversamente non può procedersi nemmeno oscurando il nominativo del candidato meramente idoneo. Tuttavia, in conformità delle normative vigenti, sarà possibile a tutti i candidati idonei vedere la propria posizione in graduatoria accedendo nella propria area riservata del portale inPA alla sezione “Comunicazioni/aggiornamenti”. Si precisa, inoltre, che la graduatoria pubblicata con avviso del 18 febbraio 2026 è la graduatoria dei vincitori, che, in conformità con il verbale della Commissione esaminatrice che opera in attuazione del bando e del D.P.R. n. 487/1994, prevede tra i vincitori coloro che sono titolari di riserva; pertanto, anche se costoro presentano un punteggio più basso, in virtù di tale titolo, hanno diritto a rientrare nella graduatoria dei vincitori”; 3) Dell’avviso di aggiornamento del 27.02.2026 recante “Con riferimento alla graduatoria finale di merito pubblicata nell’area riservata del Portale InPA, coerentemente con quanto espressamente indicato nella legenda in calce alla graduatoria, si specifica che il Titolo di Riserva (R) è stato indicato esclusivamente per i candidati dichiarati vincitori per effetto del riconoscimento di uno dei titoli di riserva previsti dal bando di concorso. Si specifica inoltre che, secondo le Linee guida del Garante Privacy del 15 maggio 2014 e la delibera n. 525 del 15 novembre 2023 dell’A.N.A.C., per i candidati dichiarati idonei, restano valide le dichiarazioni e i titoli inseriti nella domanda di partecipazione, anche se non visualizzati con la lettera “R” in graduatoria”; 4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di concorso per come pubblicato su InPa il 30.07.2025, nelle parti ritenute lesive; b) i verbali istruttori inerenti la valutazione del servizio militare del ricorrente; c) i verbali inerenti la valutazione del ricorrente; d) ogni atto inerente l’assegnazione delle sedi di preferenza e i contratti di lavoro stipulati nelle more del giudizio; e) gli avvisi di acquisizione delle preferenze sulle sedi, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; f) le FAQ pubblicate il 04/08/2025. Per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedere riesaminata la propria posizione in graduatoria con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo a riesaminare la posizione del ricorrente, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria dei vincitori del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia e i connessi avvisi relativi alla pubblicazione della graduatoria e al riconoscimento dei titoli di riserva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, ha chiesto l'annullamento della graduatoria dei vincitori, degli avvisi del 19 e del 27 febbraio 2026 e degli ulteriori atti connessi, nonché il riesame della propria posizione e il riconoscimento del titolo di riserva previsto dagli artt. 678 e 1014 d.lgs. 66/2010. Ha sostenuto, in sostanza, di essere titolare del beneficio, ma di non averlo visto riconosciuto dall'amministrazione. Dagli atti è però emerso che, nella domanda di partecipazione compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, il candidato aveva barrato "No" alla voce relativa alla riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici, anziché "Sì". Le amministrazioni si sono costituite con atto meramente formale.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Il giudice ha ritenuto decisivo che il candidato non fosse incorso in una mera omissione, ma avesse espressamente dichiarato nella domanda di non essere titolare di titoli di riserva. A tale dichiarazione si applicano il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. L'errore non poteva essere corretto mediante soccorso istruttorio, perché ciò avrebbe alterato la domanda originaria e violato la par condicio tra i concorrenti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.
La causa è stata definita in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti, ritenendo completa la documentazione e integro il contraddittorio.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
la domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione resa dal candidato nella domanda, inclusa quella negativa relativa ai titoli di riserva, è stata considerata una dichiarazione formalmente rilevante e imputabile all'autore.
artt. 678 e 1014 d.lgs. 66/2010
Prevedono il titolo di riserva invocato dal candidato, ma il beneficio non è stato riconosciuto perché nella domanda il candidato aveva dichiarato di non possederlo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90
Il dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione impedisce al concorrente di contraddire successivamente una dichiarazione espressa resa nella domanda di partecipazione.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la dichiarazione espressa del candidato di non possedere un titolo di riserva non costituisce una mera omissione, ma una scelta dichiarativa cui il concorrente resta vincolato secondo il principio di autoresponsabilità.
- Il candidato non può, dopo aver dichiarato nella domanda di partecipazione di non possedere un titolo rilevante, chiedere che l'amministrazione riconosca successivamente quel medesimo titolo, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium e del dovere di buona fede.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire o modificare una dichiarazione negativa espressamente resa dal candidato, poiché ciò determinerebbe una violazione della par condicio competitorum.
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