Ordinanza n. 89/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari emesso dalla Prefettura di Roma il 15.9.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, disposta a seguito del rigetto dell'autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Roma del 15 settembre 2025 con cui è stata rigettata l'istanza finalizzata all'autorizzazione all'ingresso e, conseguentemente, è stato revocato il nulla osta al lavoro già concesso. L'amministrazione ha ritenuto il datore di lavoro privo di adeguata capacità economica e ha inoltre rilevato la mancata allegazione della documentazione comprovante il requisito alloggiativo. In relazione al requisito economico, il ricorrente ha prodotto elementi contrari, tra cui una relazione dettagliata redatta da un commercialista. Quanto al requisito alloggiativo, ha depositato soltanto la richiesta telematica presentata al portale RIA il 6 novembre 2024, senza dimostrare di essersi recato presso il Comune per protocollare l'istanza e depositare la documentazione necessaria.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare alla Prefettura il riesame del provvedimento limitatamente al requisito economico, in ragione degli elementi prodotti dal ricorrente, inclusa la relazione del commercialista. Quanto al requisito alloggiativo, ha rilevato che la documentazione era insufficiente, poiché risultava provata soltanto la richiesta telematica al portale RIA e non il successivo deposito presso il Comune; ha quindi disposto che il ricorrente integri la documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notifica, se anteriore. Considerato il periculum allegato, il TAR ha sospeso nelle more l'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 19 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha adottato la sospensione del provvedimento e una misura di riesame in presenza di una delibazione favorevole e del periculum.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può ordinare il riesame del provvedimento impugnato quando gli elementi prodotti dal ricorrente rendano meritevole di approfondimento una specifica valutazione amministrativa, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
- La sospensione cautelare del provvedimento può essere disposta quando, a fronte di una delibazione favorevole almeno su uno dei profili dedotti, risulti rappresentato un pregiudizio grave nelle more della definizione del giudizio.
- Quando la documentazione prodotta dimostra soltanto l'avvio telematico di una pratica amministrativa, ma non il successivo compimento degli adempimenti richiesti presso l'autorità competente, il giudice può subordinare il riesame all'integrazione documentale da parte dell'interessato.
- Nella fase cautelare il giudice può distribuire gli adempimenti tra amministrazione e ricorrente, ordinando il riesame del profilo controverso e imponendo contestualmente al privato di completare la documentazione necessaria alla verifica degli ulteriori requisiti.
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