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Sentenza

Sentenza n. 828/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di archiviazione della domanda di flussi al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Milano datato 19.11.2025, codice P-MI/L/Q/2025/107042;

Giustizia amministrativa202600498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Milano di archiviazione della domanda di flussi al lavoro subordinato per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La Prefettura di Milano aveva archiviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente, ritenendo non tempestivamente trasmesso il contratto di soggiorno firmato digitalmente. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La censura è stata proposta in relazione alla necessità di consentire al datore di lavoro e al lavoratore di interloquire sulle ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto, anche in considerazione dell'obbligo dell'amministrazione di verificare se il ritardo fosse dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che l'atto non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'impiego di una procedura telematica non esclude né attenua l'obbligo di instaurare il contraddittorio procedimentale. Tale interlocuzione era particolarmente necessaria perché l'amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, deve valutare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno e verificare se esso dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prima dell'adozione di un provvedimento di rigetto o comunque sfavorevole, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e consentire il contraddittorio procedimentale; l'obbligo opera anche nell'ambito di procedure telematiche.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore

    In caso di ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione, l'amministrazione deve valutare le ragioni del ritardo e verificare se siano riconducibili a forza maggiore o a cause non imputabili al lavoratore.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e alla trasmissione del contratto di soggiorno.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'utilizzo di una procedura telematica non esonera l'amministrazione dall'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di instaurare il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
  • Quando la legge impone all'amministrazione di valutare se il ritardo nella trasmissione di un documento sia dovuto a forza maggiore o a cause non imputabili all'interessato, l'amministrazione deve consentire al destinatario e agli altri soggetti coinvolti di fornire chiarimenti prima di archiviare il procedimento.
  • L'archiviazione di una domanda di rilascio del permesso di soggiorno fondata sulla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno è illegittima se adottata senza previa comunicazione dei motivi ostativi, quando il contraddittorio avrebbe potuto incidere sulla valutazione dell'imputabilità del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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