Sentenza del 27/09/2016 n. 7308 - Comm. Trib. Prov. Milano
REVERSE CHARGE - AUTOFATTURAZIONE - Imposta non dovuta - Violazione formale - Principio di proporzionalità - Sanzione da irrogare in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione è stata qualificata come formale e non sostanziale. L'omessa autofatturazione, in assenza di evasione o di pregiudizio per l'Erario, non può comportare la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA. La sanzione proporzionale pari al 100% dell'imposta è stata ritenuta sproporzionata; deve invece essere applicata la sanzione fissa prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997, compresa tra 258 e 2.065 euro.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'omessa emissione dell'autofattura nell'ambito del meccanismo del reverse charge. Il contribuente sosteneva che l'omissione costituisse una violazione meramente formale, poiché l'imposta non era dovuta in misura maggiore, non vi era perdita di gettito e risultavano soddisfatti gli obblighi sostanziali. Pertanto, la sanzione proporzionale pari al 100% dell'IVA sarebbe stata eccessiva e contraria al principio di neutralità dell'IVA e al principio di proporzionalità.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997
Sanzione da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 2.065,00
La norma si applica alle violazioni formali relative a errori od omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento. Nel caso esaminato costituisce il riferimento sanzionatorio corretto per l'omessa autofatturazione.
Normativa nazionale sul reverse charge e sull'autofatturazione
L'obbligo di emettere l'autofattura è un adempimento formale. La sua omissione non assume natura sostanziale quando l'operazione è correttamente contabilizzata, l'imposta è determinata e non vi è alcuna perdita di gettito.
Principio di neutralità fiscale dell'IVA
La detrazione dell'IVA a monte deve essere riconosciuta quando gli obblighi sostanziali sono rispettati, anche se il contribuente ha omesso alcuni adempimenti formali.
Principio di proporzionalità
La sanzione deve essere adeguata alla gravità effettiva della violazione. Una sanzione pari al 100% dell'IVA è sproporzionata quando l'omissione non determina evasione, perdita di gettito o alterazione della base imponibile.
Massime di principio
- Nel reverse charge, l'omessa o irregolare autofatturazione è normalmente una violazione formale se l'operazione è reale, l'IVA è stata correttamente considerata e non vi è danno per l'Erario.
- Il mancato rispetto di un adempimento formale non dovrebbe, da solo, comportare la perdita della detrazione IVA quando gli obblighi sostanziali risultano soddisfatti.
- Le sanzioni proporzionali devono essere valutate alla luce del principio di proporzionalità: in assenza di evasione o di perdita di gettito può essere applicabile una sanzione fissa per violazione formale.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare se l'omissione abbia inciso sulla base imponibile, sull'imposta dovuta, sul versamento o sui controlli dell'Amministrazione. Se tali effetti mancano, la violazione tende a essere qualificata come formale.
- La qualificazione come violazione formale non è automatica: se l'omessa autofatturazione nasconde un'operazione inesistente, un'imposta non dichiarata o un effettivo danno erariale, può trovare applicazione una sanzione più grave.
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