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Sentenza

Sentenza n. 584/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento adottato dalla Prefettura di Genova in data 6.5.2025 prot. in uscita n. -OMISSIS- portante rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato all'esito della domanda di ingresso del ricorrente ai fini lavorativi; - nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso.

Giustizia amministrativa202500714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di revoca della revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta provvisorio al lavoro nell'ambito del decreto flussi e aveva presentato domanda di visto d'ingresso anteriormente al 3 gennaio 2025. Dopo l'invito consolare del 3 gennaio 2025, l'amministrazione ha ritenuto applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 145/2024, entrata in vigore per le domande di visto dal 9 gennaio 2025, chiedendo al datore di lavoro di confermare entro sette giorni la volontà di assunzione. In mancanza di risposta, il nulla osta è stato revocato. L'istanza di riesame è stata respinta con il provvedimento impugnato, che ha ritenuto rilevante la data del 24 gennaio 2025, indicata come data di presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha dedotto: i) l'erronea applicazione retroattiva della nuova disciplina, poiché la domanda di visto era stata presentata prima del 9 gennaio 2025; ii) la violazione del contraddittorio procedimentale nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro; iii) l'omessa considerazione del malfunzionamento della PEC del datore di lavoro; iv) la violazione dell'art. 8 CEDU per interferenza illegittima nella vita privata. È stata inoltre riesaminata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta per mancanza della certificazione consolare sui redditi prodotti all'estero.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto decisivo il primo profilo del primo motivo, accertando che la domanda di visto era stata presentata anteriormente al 3 gennaio 2025 e, quindi, prima del 9 gennaio 2025, data dalla quale il d.l. n. 145/2024 si applica alle domande di visto nazionale. La nuova disciplina dell'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, che impone al datore di lavoro di confermare entro sette giorni la richiesta di nulla osta e prevede, in mancanza, la revoca del nulla osta già rilasciato, non era pertanto applicabile. Sono state conseguentemente annullate sia la revoca del nulla osta sia, per quanto direttamente impugnato, il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Le ulteriori censure sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo già satisfattivo l'accoglimento del motivo decisivo. L'amministrazione dovrà riesercitare il potere e riesaminare l'istanza di autotutela secondo le coordinate conformative della sentenza entro trenta giorni dalla pubblicazione. Le amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. È stata invece respinta l'istanza di riesame del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: non erano state prodotte la certificazione consolare sui redditi esteri, le istanze rivolte al consolato per ottenerla, né un'autocertificazione attestante l'eventuale impossibilità di conseguirla; il certificato straniero prodotto non dimostrava l'assenza di redditi, era privo di attestazione di veridicità e non era tradotto in italiano.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato …

    La disposizione introduce l'onere di conferma del datore di lavoro e la conseguenza della revoca del nulla osta, ma si applica soltanto alle domande di visto nazionale presentate a partire dal 9 gennaio 2025.

  • art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), d.l. n. 145/2024

    Ha introdotto nell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 il comma 5-quinquies.

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 145/2024

    alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto …

    La novella si applica alle domande di visto nazionale presentate dal 9 gennaio 2025; non è applicabile alle domande anteriori.

  • art. 8 CEDU

    La censura relativa all'interferenza nella vita privata non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare l'udienza di discussione, considerata la mancata entrata del ricorrente in Italia, con contestuale ordine istruttorio.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato

    La certificazione consolare sui redditi prodotti all'estero è richiesta, salvo la possibilità di dichiarazione sostitutiva nei casi di impossibilità di rilascio, secondo quanto richiamato dalla Corte costituzionale n. 157/2021; nel caso concreto mancavano sia la certificazione sia la prova delle iniziative per ottenerla e l'autocertificazione dell'impossibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dall'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, che impone al datore di lavoro di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni e collega alla mancata conferma la revoca del nulla osta, si applica esclusivamente alle domande di visto nazionale presentate a partire dal 9 gennaio 2025, secondo la disciplina transitoria dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 145/2024.
  • Ai fini dell'applicazione temporale della nuova disciplina sul nulla osta al lavoro, rileva la data di presentazione della domanda di visto nazionale, non la successiva data fissata per la presentazione al consolato o per l'apposizione materiale del visto.
  • È illegittima la revoca del nulla osta fondata sull'omessa conferma del datore di lavoro quando la domanda di visto è stata presentata anteriormente alla data dalla quale la disciplina che prevede tale onere è applicabile.
  • Quando l'annullamento dell'atto impugnato consegue all'accoglimento di una censura decisiva e assorbente, le ulteriori censure possono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea che chieda il patrocinio a spese dello Stato, la documentazione sui redditi prodotti all'estero deve essere corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente; in caso di impossibilità di rilascio, occorre almeno documentare tale impossibilità mediante le iniziative intraprese e la dichiarazione sostitutiva prevista dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

Testo integrale

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