Cassazione Penale, Sentenza n. 920/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (pena: 2 anni di reclusione e € 401.035 di multa). L'imputato ha proposto appello chiedendo la riforma della determinazione della pena; il motivo si limitava a denunziare la presunta eccessiva severità del regime sanzionatorio previsto dall'art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973, ed ha richiamato in termini generici la quantità di tabacco trasportata (oltre 10 volte la soglia) come elemento favorevole, senza però confutare puntualmente le argomentazioni del giudice di primo grado sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto l'appello dell'imputato intrinsecamente aspecifico (mancanza di enunciazione e argomentazione circostanziata delle ragioni di fatto o di diritto). Pur avendo la Corte d'appello altresì espresso che il motivo era manifestamente infondato, ciò non toglieva efficacia alla pronuncia di inammissibilità per genericità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 43 del 1973, art. 291-bis
Norma sostanziale che disciplina il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; la censura dell'imputato riguardava la severità del trattamento sanzionatorio previsto da questa disposizione.
Codice di procedura penale, art. 581
Individua i requisiti di ammissibilità dell'appello; richiede enunciazione e argomentazione dei rilievi critici relativi alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che l'appello che non soddisfa questi requisiti è inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 591
Norma correlata ai requisiti formali dell'appello (richiamata insieme all'art. 581) e utilizzata per motivare l'inammissibilità per genericità del motivo.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Richiamata nel ricorso per indicare i presunti vizi di motivazione e applicazione della norma; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi perché il motivo di appello era aspecifico.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c) e art. 591 comma 1 lett. c)
Richiamate esplicitamente nella motivazione della Corte d'appello per giustificare l'inammissibilità per genericità intrinseca del motivo di impugnazione.
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Precedente delle Sezioni Unite che stabilisce l'omogeneità della valutazione della specificità tra motivi di appello e motivi di ricorso per cassazione; base argomentativa seguita dalla Corte per valutare la specificità del motivo.
Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il ricorrente deve indicare non solo il punto della pronuncia da riformare ma anche le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione.
Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015 (Jovanovic)
Precedente che ha ritenuto inammissibile un appello sul trattamento sanzionatorio quando l'imputato si era limitato a dedurre elementi a sé favorevoli senza criticare le argomentazioni circostanziate del giudice di primo grado.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) e al principio che l'irrogazione della somma può avvenire se non si ravvisa la totale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Perché un appello sia ammissibile è necessario non solo indicare quale aspetto della decisione si contesta, ma anche argomentare puntualmente le ragioni di fatto o di diritto che giustificano la riforma; le doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili.
- La censura sulla determinazione della pena richiede una confutazione articolata delle motivazioni del giudice di primo grado (ad es. valutazioni sulla quantità, sulle circostanze e sui criteri di individuazione della pena), non una semplice affermazione di eccessiva severità o l'enunciazione di elementi meramente favorevoli.
- La Corte può dichiarare l'appello inammissibile per genericità del motivo anche se, separatamente, ritenga il motivo manifestamente infondato; la presenza della seconda valutazione non invalida la pronuncia di inammissibilità.
- Nel proporre ricorso per cassazione è utile richiamare i precedenti giurisprudenziali pertinenti (in particolare le Sezioni Unite sulla specificità) e motivare con riferimento puntuale alle ragioni di diritto o di fatto che si assumono erronee nella decisione impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare la concretezza e specificità del motivo prima di impugnare.
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