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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40965/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore del ricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 09/04/2025 che aveva confermato la condanna in primo grado per rapina aggravata. Il difensore contestava l'erroneità della motivazione nella parte in cui era stata negata la sospensione del processo e l'ammissione alla messa alla prova, sostenendo che sussistevano i presupposti: ammissione degli addebiti, segni di resipiscenza e percorso di rieducazione attestato dall'Ufficio di Servizi Sociali per i minorenni di Palermo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte di appello – fondata su un giudizio prognostico discrezionale, adeguatamente motivato, secondo cui non era emersa una reale elaborazione critica del giovane e considerato l'impressionante quadro di condanne pregresse e procedimenti pendenti – non fosse sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre puntualizzato che la confessione rileva ai fini della messa alla prova solo se dimostrativa di una effettiva rimeditazione critica, mentre nel caso di specie la confessione riguardava solo fatti oggettivi. Infine, è stato ribadito che nel procedimento a carico di minorenne sono esclusi la condanna al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. 3, n. 28670 del 09/09/2020 (giurisprudenza)

    Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato

    La norma giurisprudenziale è interpretata come principio per cui la messa alla prova nei procedimenti minorili resta una scelta discrezionale e prognostica del giudice di merito; la Corte di cassazione può sindacare solo la correttezza della motivazione, non il merito della previsione prognostica.

  • Sez. 5, n. 12007 del 03/12/2024 (dep. 2025) (giurisprudenza)

    in tema di processo minorile, ai fini dell'ammissione alla messa alla prova previa sospensione del processo, la confessione può assumere rilevanza solo ove sia dimostrativa di un'effettiva rimeditazione critica del minore sul proprio operato, idonea a fondare un giudizio prognostico positivo circa la possibilità di rieducazione e di reinserimento dello stesso nella vita sociale

    La confessione non ha valore automatico: diventa rilevante solo se prova che il minorenne ha elaborato criticamente il fatto e mostra concreta disponibilità al cambiamento, contribuendo al giudizio prognostico favorevole.

  • Sez. U, n. 15 del 31/05/2000 (Radulovic) (giurisprudenza)

    Principio consolidato che nel procedimento a carico di minorenne è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'ammissione alla messa alla prova per i minorenni è una valutazione discrezionale e prognostica del giudice di merito; in Cassazione si verifica solo la correttezza della motivazione, non la bontà del giudizio prognostico.
  • La confessione del minorenne è utile ai fini della messa alla prova solo se dimostra una "rimeditazione critica" e una reale disponibilità a reinserirsi socialmente; la mera ammissione dei fatti oggettivi non basta.
  • Un rapporto positivo del Servizio Sociale è elemento favorevole ma non vincola il giudice: ciò che conta è la complessiva valutazione prognostica della personalità e della storia pregressa (recidive, procedimenti pendenti, stile di vita).
  • Pregresse condanne e un quadro di comportamenti reiterati pesano negativamente sulla prospettiva di rieducazione e possono giustificare il diniego della messa alla prova.
  • La decisione del giudice di merito sull'ammissione alla messa alla prova deve essere motivata in modo adeguato; se lo è, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Nei procedimenti a carico di minorenni sono esclusi oneri per spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

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