Cassazione Penale, Sentenza n. 12411/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha parzialmente negato la liberazione anticipata per alcuni periodi. Sostiene che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel riferire a fatti successivi (nuovi reati) la mancata adesione all'opera di rieducazione, poiché la condanna per il reato ex art. 74 T.U. stupefacenti sarebbe relativa a fatti antecedenti (giugno 2017) e dunque non pertinenti ai semestri per i quali si richiedeva il beneficio. Denuncia violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 nella valutazione della partecipazione al trattamento rieducativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente motivato il rigetto dei periodi contestati, avendo rilevato la consumazione di nuovi e gravi reati (tra cui reato associativo e violazioni della normativa sugli stupefacenti) in periodo immediatamente successivo alla precedente rimessione in libertà, fatti che indicano mancata adesione all'opera di rieducazione. La Corte ha altresì osservato che la difesa non ha prodotto elementi probatori idonei a retrodatare la partecipazione associativa al 2017 né ha confutato adeguatamente la rilevanza del reato del maggio 2018 considerato dal Tribunale.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 54)
L'art. 54 richiede la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione quale presupposto per la liberazione anticipata; il beneficio è riconoscimento di tale partecipazione e la sua valutazione deve considerare l'impegno trattamentale e i rapporti corretti in carcere e con l'esterno.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione), art. 103 comma 2
Il giudizio sul requisito rieducativo deve parametrarsi ai profili indicati dal regolamento: impegno in attività trattamentali e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni e famiglia; tali elementi guidano la valutazione oggettiva del comportamento.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), artt. 73 e 74
Gli illeciti di cui agli artt. 73 e 74 sono stati oggetto delle condanne concorrenti; la commissione di reati di tale gravità, in particolare se ricompresi nella fattispecie associativa o reiterativi, costituisce elemento ostativo o comunque negativo nella valutazione dell'adesione al trattamento.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Il ricorso per cassazione deduce errore di diritto ai sensi di questa norma, ossia inosservanza o erronea applicazione di legge penale; la Corte però ne ha escluso la sussistenza in presenza di motivazione congrua e mancanza di prova in senso contrario.
Massime di principio
- La valutazione del comportamento ai fini della liberazione anticipata si effettua per semestri ma non in modo totalmente isolato: condotte gravi successive possono riverberarsi anche su semestri antecedenti se sono sintomatiche di mancata adesione all'opera rieducativa.
- Chi chiede che una condotta ostativa sia considerata esclusivamente anteriore al periodo valutato ha l'onere di fornire elementi probatori precisi (es. passaggi della motivazione della sentenza che retrodatino la partecipazione) e non può limitarsi ad affermazioni indimostrate.
- La consumazione di reati nuovi o la reiterazione di illeciti costituiscono indice rilevante, e spesso decisivo, della persistente pericolosità e della mancata partecipazione al trattamento, giustificando il diniego del beneficio anche per semestri non direttamente segnati da rilievi disciplinari.
- La decisione di concedere o negare la liberazione anticipata resta discrezionale, ma deve essere adeguatamente motivata in rapporto ai criteri normativi (impegno trattamentale e rapporti corretti); la Corte di legittimità verifica la congruità della motivazione e la sussistenza di prove a sostegno.
- Nel caso di reati associativi o ostativi di tipo "aperte" (contestazione cronologicamente estesa), il giudice deve esaminare la motivazione della sentenza di condanna per determinare il periodo in cui si è protratta la condotta partecipativa; l'assenza di tale verifica probatoria a favore del ricorrente preclude la retrodatazione.
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