Circolare numero 75 del 20-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’applicazione della legge n. 40 del 30 gennaio 1991, che dispone il miglioramento delle pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo con effetto dal 1 gennaio 1989 e, per coprirne l’onere, l’aumento dell’aliquota contributiva dello 0,14% dalla stessa data. Vengono quindi indicati il nuovo prelievo complessivo del 34,64% e le modalità di regolarizzazione dei periodi 1989-1990. La circolare aggiorna inoltre per il 1991 i minimali di retribuzione ai fini contributivi, con decorrenza 1 gennaio 1991, sulla base della variazione ISTAT del 7,80%, e chiarisce come calcolare il periodo contributivo nei casi di retribuzione effettiva inferiore al minimale.
Miglioramento pensioni Fondo personale di volo e adeguamento minimali contributivi 1991
Miglioramento delle pensioni del Fondo personale di volo e aggiornamento dei minimali contributivi
La circolare dà attuazione alle disposizioni della legge 30 gennaio 1991, n. 40, intervenendo sul trattamento pensionistico del Fondo di previdenza per il personale di volo e sulla relativa contribuzione. Contestualmente aggiorna, per il 1991, i minimali di retribuzione ai fini contributivi e ribadisce le modalità operative per le aziende nella denuncia trimestrale.
Miglioramento delle pensioni e nuova aliquota contributiva
L’art. 6 della legge n. 40/1991 dispone, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, il miglioramento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo, in applicazione dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Per finanziare l’onere derivante da tale intervento, la stessa disposizione prevede un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,14% con effetto dalla medesima data.
Ne consegue che, dal 1 gennaio 1989, il contributo complessivo già fissato nella misura del 34,50% passa al 34,64%, con ripartizione pari a:
- 22,532% a carico dell’azienda;
- 12,108% a carico del dipendente.
Adempimenti richiesti alle aziende
Per il personale iscritto al Fondo speciale, le aziende devono:
- applicare la nuova aliquota del 34,64% sulle retribuzioni imponibili in occasione della denuncia e del versamento relativi al trimestre gennaio-marzo 1991, con termine di scadenza al 22 aprile successivo, utilizzando il mod. LT. 7 bis;
- regolarizzare il periodo pregresso dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, versando le differenze contributive dovute per l’aumento dello 0,14%;
- comunicare distintamente gli imponibili e i relativi versamenti riferiti agli anni 1989 e 1990.
La differenza da recuperare per il periodo pregresso è indicata in:
- 0,084% a carico del datore di lavoro;
- 0,056% a carico del lavoratore.
Adeguamento dei minimali di retribuzione per il 1991
La circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 78 del 28 marzo 1990 in materia di minimali di retribuzione mensile ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni del Fondo, per ciascuna categoria del personale di volo di cui all’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480.
Poiché il quarto comma della norma prevede l’adeguamento annuale del limite minimo di retribuzione mensile nella stessa misura percentuale delle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita, la circolare comunica che per il 1991 l’adeguamento è stato effettuato sulla base di una variazione pari al 7,80%.
I nuovi minimali retributivi sono quindi validi dal 1 gennaio 1991 e sono quelli indicati nella tabella allegata alla circolare.
Regola in caso di retribuzione inferiore al minimale
La circolare precisa inoltre che, quando la retribuzione mensile effettivamente corrisposta al dipendente iscritto al Fondo risulti inferiore al minimale previsto per la relativa qualifica, il periodo contributivo da riconoscere deve essere determinato in proporzione tra la retribuzione effettiva e il minimale stesso.
In tale ipotesi, le aziende devono indicare nella denuncia trimestrale delle retribuzioni, mediante mod. LT 7 bis, la retribuzione mensile corrispondente alla qualifica del dipendente, secondo le istruzioni già impartite con la lettera-circolare del 2 giugno 1990.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama in particolare:
- legge 30 gennaio 1991, n. 40, art. 6;
- legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 4;
- legge 31 ottobre 1988, n. 480, art. 4;
- circolare n. 78 del 28 marzo 1990;
- lettera-circolare del 2 giugno 1990.
La decorrenza principale degli interventi è fissata al 1 gennaio 1989 per il nuovo assetto contributivo e al 1 gennaio 1991 per l’aggiornamento dei minimali.
Punti principali
Miglioramento delle pensioni e aumento dell’aliquota contributiva
L’art. 6 della legge 30 gennaio 1991, n. 40 stabilisce, con effetto dal 1 gennaio 1989, il miglioramento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo, in applicazione dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Per finanziare tale onere, la contribuzione dovuta al Fondo aumenta dello 0,14% dalla medesima decorrenza, portando l’aliquota complessiva dal 34,50% al 34,64%, ripartita in misura pari al 22,532% a carico dell’azienda e al 12,108% a carico del dipendente.
Adempimenti per le aziende sul nuovo contributo
Le aziende, per il personale iscritto al Fondo speciale, devono applicare la nuova aliquota del 34,64% sulle retribuzioni imponibili nella denuncia e nel versamento relativi al trimestre gennaio-marzo 1991, con scadenza il 22 aprile, utilizzando il mod. LT. 7 bis. Devono inoltre regolarizzare il periodo pregresso dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1990 versando le differenze contributive dovute per effetto dell’incremento dello 0,14%, pari allo 0,084% a carico del datore di lavoro e allo 0,056% a carico del lavoratore, indicando distintamente gli imponibili e i relativi versamenti per gli anni 1989 e 1990.
Adeguamento dei minimali di retribuzione per il 1991
In applicazione dell’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, i minimali di retribuzione mensile ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni del Fondo sono aggiornati per il 1991. Poiché l’indice ISTAT del costo della vita è aumentato del 7,80%, i nuovi minimali retributivi valgono dal 1 gennaio 1991 e sono quelli riportati nella tabella allegata alla circolare.
Criteri di calcolo del periodo contributivo in caso di retribuzione inferiore al minimale
Viene precisato che, se la retribuzione mensile effettivamente corrisposta al dipendente iscritto al Fondo è inferiore al minimale previsto per la relativa qualifica, il periodo contributivo da riconoscere deve essere determinato in proporzione tra retribuzione effettiva e minimale. In tale ipotesi, le aziende devono indicare nella denuncia trimestrale delle retribuzioni (mod. LT 7 bis) la retribuzione mensile corrispondente alla qualifica del dipendente, secondo le istruzioni già diramate con la lettera-circolare del 2 giugno 1990.
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