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Circolare

Circolare numero 78 del 22-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 89/1991 al decreto-legge n. 18/1991 in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi. Il principale intervento riguarda l’estensione delle agevolazioni alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991. La circolare indica anche i codici di inquadramento e autorizzazione da attribuire, nonché le modalità di recupero delle fiscalizzazioni indebitamente fruite per periodi precedenti e le regole sui rimborsi per gennaio e febbraio 1991.

Conversione in legge del d.l. n. 18/1991 su fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi: modifiche e istruzioni applicative

Conversione in legge del d.l. n. 18/1991 in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali

La circolare dà conto delle modifiche introdotte dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, di conversione del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. Dopo il richiamo alla precedente circolare n. 26 del 31 gennaio 1991, con la quale erano già state fornite le istruzioni applicative del decreto-legge, il documento si concentra esclusivamente sulle integrazioni e sulle correzioni apportate in sede di conversione.

Modifiche all'articolato e chiarimenti sui destinatari

In primo luogo, la legge di conversione interviene sull'art. 1, commi 5 e 6, sostituendo le espressioni "le imprese" con "i datori di lavoro" ed "esonerate" con "esonerati". La modifica ha effetto chiarificatore: i benefici previsti spettano a tutti i datori di lavoro del settore agricolo contemplati dalla norma, anche quando non abbiano natura giuridica di impresa.

Sempre nell'art. 1, comma 10, e nell'art. 2, comma 1, viene inserito il riferimento alle "successive modificazioni ed integrazioni" della legge 7 dicembre 1989, n. 389, con conseguente aggiornamento del rinvio normativo.

Estensione delle agevolazioni alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico

La novità più rilevante è rappresentata dall'introduzione dell'art. 2-bis, che estende l'applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria. L'estensione opera a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 e prescinde dalla classificazione ai fini statistici o previdenziali.

La circolare spiega che la norma è finalizzata a eliminare le differenziazioni, sotto il profilo delle agevolazioni contributive, tra le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico e quelle operanti nel settore edile. Viene quindi precisato che i soggetti interessati sono le imprese di installazione di impianti operanti nel settore edile, individuate dai codici ISTAT 1981 503.1 e 503.2, purché rispettino la condizione dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore metalmeccanico.

Inquadramento delle imprese e codice di autorizzazione

Per le imprese già inquadrate con i c.s.c. 1/4.13.06, 1/4.13.07 e 1/4.13.08, con codici di autorizzazione 3N e 3P, deve essere attribuito, con decorrenza 1 marzo 1991, il codice di autorizzazione 2P. La circolare richiama inoltre l'obbligo, per le imprese interessate, di effettuare la comunicazione prevista dal comma 12 dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338.

Recupero degli indebiti e criteri applicativi

L'estensione dei benefici a decorrere dal 1 gennaio 1991 conferma che, per i periodi precedenti, le imprese interessate non rientravano tra i soggetti agevolati secondo la disciplina previgente. Di conseguenza, le Sedi devono procedere immediatamente al recupero delle fiscalizzazioni indebitamente fruite, sia quelle già accertate e quantificate in base alle istruzioni del messaggio n. 31853 del 3 marzo 1990, sia quelle che dovessero emergere successivamente.

Per l'azione di recupero restano confermati i criteri indicati nella lettera a) della circolare n. 3 del 1989. La circolare aggiunge che, per le imprese artigiane, spetta sino al 30 novembre 1988 e in presenza delle condizioni di legge la fiscalizzazione di base.

Quanto alle somme relative al periodo 1 gennaio 1980 - 31 luglio 1988, devono essere applicati esclusivamente gli interessi legali, tenuto conto dell'incertezza che aveva caratterizzato l'esatta individuazione delle imprese beneficiarie. Per il calcolo di tali interessi viene richiamato il messaggio n. 49126 del 27 febbraio 1991.

Rimborsi per i mesi di gennaio e febbraio 1991

Poiché la riduzione decorre dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, le somme dovute a tale titolo per i mesi di gennaio e febbraio 1991 possono essere rimborsate, su domanda, alle imprese interessate. Il rimborso è però subordinato alla condizione che non sussistano pendenze a carico delle imprese stesse.

Indicazioni operative finali

Nel complesso, la circolare fornisce alle Sedi istruzioni operative per recepire la legge di conversione, aggiornare gli inquadramenti contributivi, attribuire il nuovo codice di autorizzazione 2P alle imprese interessate, recuperare gli indebiti pregressi e gestire gli eventuali rimborsi per i primi mesi del 1991 secondo le condizioni indicate.

Punti principali

Modifiche terminologiche all'art. 1 e all'art. 2

La legge di conversione sostituisce, ai commi 5 e 6 dell'art. 1, le parole "le imprese" con "i datori di lavoro" e "esonerate" con "esonerati", chiarendo che i benefici spettano a tutti i datori di lavoro del settore agricolo contemplati, anche se privi di natura giuridica di impresa. Al comma 10 dell'art. 1 e all'art. 2, comma 1, viene aggiunto il richiamo alle "successive modificazioni ed integrazioni" della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Introduzione dell'art. 2-bis e ampliamento dei benefici

Viene inserito l'art. 2-bis, che estende l'applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. 20 gennaio 1990, n. 3, anche ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria, indipendentemente dalla classificazione statistica o previdenziale, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991. La norma è presentata come la principale novità della conversione, finalizzata ad eliminare le differenziazioni rispetto alle imprese impiantistiche del settore edile.

Soggetti interessati, classificazione e codici di autorizzazione

I soggetti destinatari sono le imprese di installazione di impianti operanti nel settore edile, individuate dai codici ISTAT 1981 503.1 e 503.2, purché rispettino la condizione dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore metalmeccanico. Per le imprese già inquadrate con i c.s.c. 1/4.13.06, 1/4.13.07 e 1/4.13.08, con codici di autorizzazione 3N e 3P, deve essere attribuito, con effetto dal 1 marzo 1991, il codice di autorizzazione 2P.

Recupero delle fiscalizzazioni indebitamente fruite

L’inclusione delle imprese impiantistiche metalmeccaniche tra i beneficiari comporta la necessità di recuperare le fiscalizzazioni eventualmente indebitamente fruite per periodi anteriori al 1 gennaio 1991. Le Sedi devono procedere immediatamente al recupero degli indebiti già accertati e quantificati in base al messaggio n. 31853 del 3 marzo 1990, nonché di eventuali ulteriori indebiti successivamente emersi. Restano confermati i criteri della lettera a) della circolare n. 3/1989.

Regole specifiche per imprese artigiane e interessi

Per le imprese artigiane, ove ne ricorrano i presupposti di legge, compete sino al 30 novembre 1988 la fiscalizzazione di base. Sulle somme recuperate relative al periodo 1 gennaio 1980 - 31 luglio 1988 devono essere applicati i soli interessi legali, tenuto conto dell’incertezza esistente nell’individuazione delle imprese beneficiarie; per il calcolo degli interessi viene richiamato il messaggio n. 49126 del 27 febbraio 1991.

Rimborsi per gennaio e febbraio 1991

Poiché la riduzione decorre dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, le somme dovute per i mesi di gennaio e febbraio 1991 saranno rimborsate, su domanda, alle imprese interessate soltanto se non sussistono pendenze a loro carico.

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