Circolare numero 74 del 19-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'applicazione della legge n. 40 del 30 gennaio 1991, che aumenta retroattivamente dal 1° gennaio 1989 le aliquote contributive di tre Fondi previdenziali: personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, dipendenti ENEL e aziende elettriche private, personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Vengono indicate le nuove aliquote correnti, le differenze da regolarizzare per il pregresso, i codici da usare nel mod. DM 10/2, le modalità di esposizione degli importi e il termine unico di regolarizzazione del 22 aprile 1991, senza oneri accessori se rispettato. Sono inoltre richiamate le aliquote ridotte per i datori di lavoro beneficiari di agevolazioni contributive e, per i casi di tardiva regolarizzazione, l'obbligo di usare la procedura DM 10/V con somme aggiuntive.
Aumenti contributivi retroattivi dal 1° gennaio 1989 per i Fondi previdenziali trasporto, elettrici e telefonici
Aumenti contributivi retroattivi per i Fondi trasporti, elettrici e telefonici
La circolare dà attuazione alla legge n. 40 del 30 gennaio 1991, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1991, che dispone aumenti delle aliquote contributive con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1989 per alcuni Fondi previdenziali. Il documento chiarisce sia le nuove aliquote correnti da applicare dalla contribuzione del periodo di marzo 1991, sia le modalità di recupero delle differenze pregresse, da effettuarsi entro il 22 aprile 1991 tramite mod. DM 10/2, senza oneri accessori se la regolarizzazione è tempestiva.
Termini, decorrenze e modalità operative generali
La legge n. 40/1991 entra in vigore il 1° marzo 1991, ma l'aumento contributivo opera retroattivamente dal 1° gennaio 1989. Ne consegue che l'obbligo di regolarizzazione del pregresso sorge nel mese di marzo 1991 e deve essere assolto insieme alla contribuzione corrente, con denuncia e versamento relativi al mese di marzo 1991 da presentarsi entro il 22 aprile 1991, dato che il 20 aprile cade di sabato.
Per la regolarizzazione retroattiva la circolare prescrive l'utilizzo del mod. DM 10/2 relativo a marzo 1991. Gli importi delle differenze devono essere esposti, nei quadri "B-C", in uno dei righi in bianco, con la dicitura "DIFF. L. 40/91" seguita dal codice specifico del Fondo interessato. Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Per il Fondo trasporti, l'art. 4 della legge n. 40/1991 incrementa l'aliquota dello 0,07% delle retribuzioni imponibili dal 1° gennaio 1989. Per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto, dal mese di marzo 1991 l'aliquota complessiva diventa pari al 34,390%, di cui 24,677% a carico del datore di lavoro e 9,713% a carico del lavoratore.
Il recupero del periodo pregresso, compreso tra il 1° gennaio 1989 e il 28 febbraio 1991, deve essere eseguito versando la differenza corrispondente allo 0,070% del totale delle retribuzioni riferite a tale periodo, ripartito in 0,047% a carico del datore di lavoro e 0,023% a carico del lavoratore. Il versamento va effettuato con il DM 10/2 di marzo 1991, entro il 22 aprile 1991, senza oneri accessori.
La circolare precisa inoltre che, per i datori di lavoro che beneficiano delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, le aliquote del Fondo si intendono aumentate:
- dal 22,005% al 22,052% per le imprese non operanti nei territori del Mezzogiorno;
- dal 9,69% al 9,713% per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno.
Per il personale collocato in prepensionamento ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270, il recupero delle differenze contributive sarà gestito dal Servizio EAD mediante apposite liste integrative, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 234 del 15 novembre 1989.
Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e delle aziende elettriche private
Per il Fondo elettrici, l'art. 3 della legge n. 40/1991 dispone un aumento dell'aliquota pari allo 0,01% delle retribuzioni imponibili, con decorrenza dal 1° gennaio 1989. Dal trimestre gennaio/marzo 1991 la nuova aliquota complessiva è pari al 33,170%, comprensiva dello 0,10% per gli asili nido, di cui 27,358% a carico del datore di lavoro e 5,812% a carico del dipendente.
Per il periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990 le aziende devono regolarizzare le differenze contributive applicando lo 0,01% sulle retribuzioni imponibili del periodo, di cui 0,008% a carico del datore di lavoro e 0,002% a carico del lavoratore. Il recupero avviene con il mod. DM 10/2 relativo al mese di marzo 1991, da presentare entro il 22 aprile 1991, indicando negli spazi in bianco dei quadri "B-C" la dicitura "DIFF. L. 40/91" e il codice "X141".
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
Per il Fondo telefonici, l'art. 7 della legge n. 40/1991 prevede un aumento dell'aliquota dello 0,50% delle retribuzioni imponibili, con effetto dal 1° gennaio 1989. Le aziende telefoniche devono applicare, dal trimestre gennaio/marzo 1991, l'aliquota complessiva del 20,86%, comprensiva dello 0,10% per gli asili nido e dell'1,05% per la GESCAL, ripartita in 15,443% a carico del datore di lavoro e 5,417% a carico del lavoratore.
La regolarizzazione del pregresso, relativo al periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990, deve essere eseguita versando la differenza pari allo 0,50% sulle retribuzioni imponibili, con ripartizione di 0,333% a carico del datore di lavoro e 0,167% a carico del lavoratore. Anche in questo caso va utilizzato il DM 10/2 di marzo 1991, con dicitura "DIFF. L. 40/91" e codice "X161", senza compilare le caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
Casi con agevolazioni contributive nei Fondi elettrici e telefonici
Per i Fondi elettrici e telefonici, la circolare precisa che gli importi dei contributi correnti e arretrati devono essere calcolati tenendo conto delle agevolazioni contributive spettanti per alcune categorie di lavoratori, in particolare:
- assunti con contratto di formazione e lavoro;
- assunti ai sensi del D.L. 1 aprile 1989 n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989 n. 181;
- assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990 n. 407.
In allegato viene richiamato un prospetto riepilogativo delle aliquote vigenti dal 1° gennaio 1989 per le aziende elettriche e telefoniche beneficiarie delle agevolazioni sopra indicate. Per il Fondo elettrici, nei casi di riduzione del 50% del contributo a carico del datore di lavoro, l'aliquota è pari al 19,491% con un aumento retroattivo dello 0,006% (0,004% datore di lavoro, 0,002% lavoratore); nei casi di riduzione del 25%, l'aliquota è pari al 26,328% con un aumento retroattivo dello 0,008% (0,006% datore di lavoro, 0,002% lavoratore); nei casi di solo contributo a carico del lavoratore, l'aumento è pari allo 0,002%.
Per il Fondo telefonici, nei casi di riduzione del 50% del contributo datoriale, l'aliquota è pari al 13,133% con aumento retroattivo dello 0,333% (0,166% datore di lavoro, 0,167% lavoratore); nei casi di riduzione del 25%, l'aliquota è pari al 16,996% con aumento retroattivo dello 0,416% (0,249% datore di lavoro, 0,167% lavoratore); nei casi di solo contributo a carico del lavoratore, l'aumento è pari allo 0,167%.
Regolarizzazioni tardive
La circolare conclude precisando che le regolarizzazioni effettuate dopo il 22 aprile 1991 devono essere eseguite con la procedura DM 10/V e con applicazione delle somme aggiuntive. Le Sedi devono informare le aziende interessate attraverso i consueti canali di comunicazione.
Punti principali
Decorrenza e termine per la regolarizzazione
La legge n. 40/1991 è entrata in vigore il 1° marzo 1991 ma prevede aumenti delle aliquote con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1989. I datori di lavoro devono regolarizzare il pregresso con il mod. DM 10/2 relativo al mese di marzo 1991, da presentare entro il 22 aprile 1991, senza aggravio di oneri accessori se il pagamento avviene entro tale data.
Fondo trasporti: nuova aliquota e recupero arretrati
Per il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto l'aumento è fissato nello 0,07% delle retribuzioni imponibili dal 1° gennaio 1989. Dal mese di marzo 1991 l'aliquota complessiva sale al 34,390% (24,677% datore di lavoro, 9,713% lavoratore). Il pregresso dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1991 va regolarizzato con versamento dello 0,070% sulle retribuzioni del periodo, usando la dicitura "DIFF. L. 40/91" e il codice "X401" nei quadri B-C del DM 10/2.
Fondo elettrici: nuova aliquota e regolarizzazione retroattiva
Per i dipendenti ENEL e delle aziende elettriche private l'aumento è dello 0,01% dal 1° gennaio 1989. L'aliquota complessiva corrente diventa 33,170% (27,358% datore di lavoro, 5,812% lavoratore), comprensiva dello 0,10% per gli asili nido. La differenza per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990 va versata con DM 10/2 di marzo 1991, con dicitura "DIFF. L. 40/91" e codice "X141".
Fondo telefonici: nuova aliquota e recupero differenze
Per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia l'aumento è fissato nello 0,50% delle retribuzioni imponibili dal 1° gennaio 1989. L'aliquota complessiva corrente è portata al 20,86% (15,443% datore di lavoro, 5,417% lavoratore), includendo 0,10% per asili nido e 1,05% per GESCAL. Le differenze dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990 si recuperano con DM 10/2 di marzo 1991, usando "DIFF. L. 40/91" e il codice "X161".
Agevolazioni contributive e casi particolari
Per i Fondi elettrici e telefonici, anche per i contributi correnti e per gli arretrati, gli importi devono essere determinati tenendo conto delle agevolazioni già spettanti per lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, assunti ai sensi del D.L. 1 aprile 1989 n. 120 convertito nella legge 15 maggio 1989 n. 181, o assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Per il personale in prepensionamento ex art. 3 della legge n. 270/1988, il recupero delle differenze avverrà tramite apposite liste integrative predisposte dal Servizio EAD.
Regolarizzazioni tardive e procedura da utilizzare
Le regolarizzazioni effettuate dopo il 22 aprile 1991 non beneficiano dell'esenzione dagli oneri accessori e devono essere eseguite con la procedura DM 10/V con applicazione delle somme aggiuntive. Le Sedi sono incaricate di informare le Aziende interessate attraverso i consueti canali.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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