Circolare numero 79 del 23-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per consentire ai lavoratori extracomunitari o apolidi di regolarizzare, in sostituzione del datore di lavoro, i contributi IVS relativi a periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 416/1989, entro i limiti temporali e soggettivi previsti. Vengono distinti i casi dei lavoratori dipendenti comuni e dei lavoratori domestici e familiari, con indicazioni su documentazione, calcolo dei contributi, bollettini postali, adempimenti degli uffici INPS, registrazioni contabili e termini per il pagamento. Sono inoltre precisate le esclusioni, le conseguenze del mancato accoglimento o del mancato versamento e le modalità di attivazione dei controlli ispettivi.
Regolarizzazione contributiva per lavoratori extracomunitari o apolidi ai sensi della L. n. 39/1990
Regolarizzazione contributiva dei lavoratori extracomunitari o apolidi ex L. n. 39/1990
La circolare disciplina la concreta applicazione dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, che consente al lavoratore extracomunitario o apolide di sostituirsi al datore di lavoro nel versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti. L'intervento chiarisce ambito, condizioni di accesso, modalita' operative, adempimenti delle sedi INPS e conseguenze in caso di diniego o inadempimento.
Ambito temporale e soggettivo
La regolarizzazione riguarda i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del decreto, e comunque non successivi al 30 aprile 1990, per i quali il datore di lavoro abbia presentato la denuncia prevista dall'art. 9 ma non abbia versato i contributi. La facolta' puo' essere esercitata solo per periodi non prescritti.
Sono esclusi:
- i rapporti di lavoro iniziati dopo il 31 dicembre 1989;
- i rapporti gia' regolarmente instaurati o gia' regolarizzati ai sensi della L. n. 943/1986;
- i rapporti gia' oggetto di accertamento e addebito da parte degli organi di vigilanza.
Domanda e documentazione richiesta
Il lavoratore deve presentare domanda alla Sede INPS competente per residenza, utilizzando il fac-simile allegato, e corredarla con documentazione idonea a provare l'esistenza del rapporto di lavoro. La circolare considera utili, tra gli altri:
- libretto di lavoro;
- lettere di assunzione e di licenziamento;
- benserviti;
- buste paga;
- estratti di libri paga e matricola;
- dichiarazioni del datore di lavoro;
- dichiarazioni di organi dello Stato o di autorita' pubbliche;
- ogni altro documento oggettivamente idoneo.
Il richiedente deve inoltre documentare la regolarizzazione della propria posizione di ingresso e soggiorno, esibendo copia del permesso di soggiorno in corso di validita'.
Lavoratori dipendenti comuni
Per i lavoratori dipendenti comuni, l'Ufficio G.P.A. apre un fascicolo personale e verifica i presupposti della regolarizzazione. Se i requisiti sussistono:
- determina i periodi regolarizzabili e il numero delle settimane, tenendo conto delle registrazioni gia' presenti sul conto individuale O1/M;
- fraziona il periodo in caso di variazioni retributive risultanti dalla documentazione;
- calcola i contributi I.V.S. base e integrativi alle aliquote vigenti all'epoca, comprese le addizionali per assistenza malattia ai pensionati, asili nido e prepensionamento;
- assume come base le retribuzioni documentate, ragguagliandole ai minimali di legge; in mancanza di indicazioni sulla retribuzione, usa i minimali vigenti nei vari periodi, con richiamo alla disciplina dei minimali contenuta nella normativa richiamata dalla circolare.
Per il pagamento, l'Ufficio G.P.A. predispone un bollettino di c/c postale con la causale relativa alla regolarizzazione ex L. n. 39/1990 e trasmette al lavoratore una lettera di comunicazione dell'esito, contenente periodi riconosciuti, settimane, retribuzioni assunte a base e importo complessivo da versare. Il termine assegnato per il pagamento e' di 60 giorni.
Ricevuto il bollettino, l'Ufficio contabilita' rileva il flusso finanziario sui conti interessati e trasmette il documento all'Ufficio G.P.A., che verifica i dati, annota gli estremi sul fascicolo e procede alle registrazioni nell'archivio ARPA. La registrazione deve riportare il codice tipo di contribuzione 100, il codice tipo documento 2 e la nota "L. n. 39/1990".
Se il versamento non avviene entro il termine, il lavoratore viene sollecitato a pagare entro ulteriori 30 giorni; decorso inutilmente anche questo termine, la pratica viene chiusa e archiviata.
Esito negativo e ricorso
Qualora non ricorrano le condizioni per la regolarizzazione volontaria, l'Ufficio G.P.A. ne informa l'interessato, indicando i motivi del rigetto e rappresentando la possibilita' di ricorso al Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Lavoratori domestici e familiari
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, l'Ufficio G.P.A. apre il fascicolo personale e compila il mod. LD 15 sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro relative a periodo, ore lavorate e retribuzione corrisposta. In questo caso il versamento e' lasciato alla volonta' dell'interessato e non deve essere effettuata la rilevazione del credito; di conseguenza, la copia del mod. LD 15 non viene trasmessa all'Ufficio contabilita'.
L'Ufficio G.P.A.:
- determina l'importo dei soli contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria I.V.S.;
- predispone il bollettino postale con causale "L. 39/1990: regolarizzazione contributiva lavoratori domestici extracomunitari e apolidi - GPA 52/53";
- invia al richiedente la lettera di comunicazione dell'esito con le stesse informazioni previste per i lavoratori comuni;
- conserva in evidenza il fascicolo in attesa del versamento.
Ricevuto il pagamento, l'Ufficio contabilita' rileva il movimento sul conto GPA 52/53 e restituisce il bollettino all'Ufficio G.P.A., che verifica i dati e acquisisce il mod. LD 15 compilando il nuovo campo "Legge n.39 del 28.2.1990". Nel campo va indicato "SI" per le regolarizzazioni effettuate ai sensi della legge; per le regolarizzazioni non rientranti in tale disciplina, il campo resta in bianco. Cio' consente alla procedura di ripartizione di imputare l'importo versato al conto FPR 21/14.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La circolare richiama la necessita' di coordinare ispezioni e programmi di vigilanza per accertare il rapporto di lavoro e la denuncia effettuata entro il termine del 30 aprile 1990. Se la denuncia non e' stata presentata, devono essere recuperate tutte le contribuzioni dovute, con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Modulistica allegata
Sono richiamati, tra gli allegati, la domanda di regolarizzazione per lavoratori extracomunitari o apolidi e la relativa ricevuta, oltre alle istruzioni operative per la compilazione dei modelli e per la contabilizzazione dei versamenti.
Punti principali
Ambito della regolarizzazione e soggetti ammessi
La facoltà di versare i contributi è riconosciuta al lavoratore extracomunitario o apolide per periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 1989), purché comunque non successivi al 30 aprile 1990. La regolarizzazione riguarda i casi in cui il datore di lavoro abbia effettuato la denuncia prevista dall'art. 9, comma 8, ma non abbia versato i contributi. Sono esclusi i rapporti iniziati dopo il 31 dicembre 1989, quelli già regolarmente instaurati o regolarizzati ai sensi della L. n. 943/1986 e quelli già oggetto di accertamento e addebito da parte degli organi di vigilanza. La regolarizzazione è possibile solo per periodi non prescritti.
Domanda, documentazione e prova del rapporto di lavoro
Per essere ammesso al versamento, il lavoratore deve presentare domanda alla Sede INPS territorialmente competente in base al luogo di residenza, utilizzando il fac-simile allegato, e allegare documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro. La circolare considera utili, a titolo esemplificativo, libretto di lavoro, lettere di assunzione e licenziamento, benserviti, buste paga, estratti di libri paga e matricola, dichiarazioni del datore di lavoro, dichiarazioni di organi dello Stato o di autorità pubbliche e ogni altro documento oggettivamente idoneo. Deve inoltre essere comprovata la regolarizzazione della posizione di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato mediante copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
Lavoratori dipendenti comuni: istruttoria e calcolo dei contributi
L'Ufficio G.P.A. apre un fascicolo personale e verifica la sussistenza dei presupposti. In caso positivo, determina i periodi regolarizzabili e il numero delle settimane, tenendo conto delle registrazioni già presenti sul conto individuale O1/M; se nel periodo risultano variazioni retributive, il calcolo va frazionato per i diversi livelli di retribuzione. Vengono calcolati i contributi IVS base e integrativi secondo le aliquote vigenti all'epoca, comprese le addizionali per assistenza malattia ai pensionati (0,20%), asili nido (0,10%) e prepensionamento (0,15% fino al 31 maggio 1988 e 0,60% dall'1 giugno 1988), nei casi previsti. La retribuzione da assumere a base è quella documentata, almeno nei limiti dei minimali di legge; se la misura non è rilevabile, si applicano i minimali vigenti nei vari periodi, tenendo conto della disciplina richiamata dalla circolare.
Lavoratori dipendenti comuni: versamento, contabilizzazione e registrazioni
Per il pagamento, l'Ufficio G.P.A. predispone un bollettino di conto corrente postale intestato al lavoratore, indicando il numero di c/c di Sede per gli "Incassi vari" e, sul retro, la causale relativa alla L. n. 39/1990 con i riferimenti ai conti FPR 21/O1, GMR 21/19, GTT 21/O1 e GAS 21/O1. L'Ufficio trasmette al richiedente la comunicazione dell'esito della pratica con l'indicazione dei periodi riconosciuti, delle retribuzioni utilizzate e dell'importo complessivo da versare, assegnando 60 giorni per il pagamento; copia della comunicazione resta nel fascicolo. Ricevuto il bollettino, l'Ufficio contabilita' rileva il flusso finanziario sui conti indicati e trasmette il documento all'Ufficio G.P.A., che verifica i dati, annota gli estremi sul fascicolo e procede alle registrazioni nell'archivio ARPA con codice tipo di contribuzione 100, codice tipo documento 2 e nota "L. n. 39/1990". Se il pagamento non avviene nei termini, il lavoratore viene diffidato a provvedere entro ulteriori 30 giorni, decorso inutilmente il quale la pratica viene chiusa e archiviata.
Esito negativo della domanda e tutela amministrativa
Se mancano le condizioni per la regolarizzazione volontaria, l'Ufficio G.P.A. comunica all'interessato il diniego, specificandone i motivi. Viene inoltre informato della possibilita' di presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo la procedura ordinaria.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per i lavoratori domestici e familiari l'Ufficio G.P.A. apre il fascicolo personale e compila il mod. LD 15 sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro relative a periodo, ore di lavoro e retribuzione. Poiche' il versamento e' rimesso alla volonta' dell'interessato, non si effettua la rilevazione del credito e la copia del mod. LD 15 non viene trasmessa all'Ufficio contabilita'. L'Ufficio G.P.A. determina l'importo dei soli contributi IVS, predispone il bollettino postale con causale "L. 39/1990: regolarizzazione contributiva lavoratori domestici extracomunitari e apolidi - GPA 52/53" e invia al richiedente la comunicazione di esito con le medesime informazioni previste per i lavoratori comuni. Ricevuto il pagamento, l'Ufficio contabilita' rileva il movimento sul conto GPA 52/53 e trasmette il bollettino all'Ufficio G.P.A., che verifica i dati e acquisisce il mod. LD 15, compilando il nuovo campo "Legge n.39 del 28.2.1990" con valore "SI" per le regolarizzazioni ex legge e lasciandolo in bianco per quelle estranee alla norma.
Vigilanza e recupero contributivo
La circolare richiama infine il coordinamento tra ispezioni e programmi di vigilanza per attivare gli accertamenti sul rapporto di lavoro e sull'avvenuta denuncia entro il termine di legge del 30 aprile 1990. La mancata presentazione della denuncia comporta il recupero di tutte le contribuzioni dovute, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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