Circolare numero 77 del 22-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la procedura PGM 3445 per le anticipazioni provvisorie e le nuove liquidazioni pensionistiche in relazione all’art. 7 della legge n. 407/1990, precisando quando è possibile l’integrazione al minimo per pensioni liquidate con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri, anche per residenti all’estero e in Italia. Vengono inoltre modificate le modalità di acquisizione del dato contributivo nel campo "N. OBG" del pannello AV1 e chiarita l’abrogazione dell’art. 9-bis della legge n. 638/1983 per i residenti all’estero. Un allegato richiama infine le istruzioni LP1 sull’acquisizione dei dati reddituali per i trattamenti di famiglia, con richiamo alla gestione dei fascicoli e alla distinzione tra liquidazioni provvisorie e definitive.
Aggiornamenti alle procedure di liquidazione pensioni in applicazione dell’art. 7 della legge n. 407/1990 e chiarimenti LP1 sui dati reddituali/familiari
Anticipazioni provvisorie, integrazioni al minimo e procedure di liquidazione pensioni
La circolare disciplina l’adeguamento delle procedure informatiche e delle modalità di liquidazione delle pensioni in applicazione dell’art. 7 della legge n. 407/1990, con particolare riguardo alle anticipazioni provvisorie, alle pensioni liquidate con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri e alle posizioni dei residenti all’estero. In parallelo, l’allegato chiarisce la gestione dei dati reddituali e dei familiari nella procedura LP1 per i trattamenti di famiglia.
Ambito normativo e decorrenze
L’aggiornamento della procedura di nuova liquidazione con calcolo passante PGM 3445 è effettuato a scioglimento della riserva già formulata con circolare n. 52 del 22 febbraio 1991, diramata con messaggio n. 47714. La disciplina di riferimento è l’art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
La norma dispone, in sintesi, due regole distinte:
- dal 1 gennaio 1991, per le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi integrate al minimo, erogate a pensionati residenti all’estero e liquidate con totalizzazione di periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, l’importo in pagamento al 1 gennaio 1991 resta confermato fino ad assorbimento dell’integrazione per effetto della perequazione;
- dal 1 febbraio 1991, le pensioni liquidate con cumulo di periodi di contribuzione italiani ed esteri sono integrabili al minimo solo se l’assicurato può far valere almeno un anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.
Pensioni con cumulo di periodi italiani ed esteri
Per le pensioni liquidate con cumulo di periodi contributivi italiani ed esteri, la circolare chiarisce che la possibilità di integrazione al minimo dipende dalla sussistenza di almeno un anno di contributi in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. In mancanza di tale requisito, per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1991 non è possibile l’integrazione al trattamento minimo.
Resta tuttavia ferma una deroga per i pensionati residenti in Italia, in virtù dell’art. 50 del Regolamento C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e di analoghe disposizioni contenute in alcune convenzioni internazionali: in questi casi il trattamento minimo deve essere comunque garantito, se sussistono gli altri requisiti, anche quando l’anzianità contributiva italiana sia inferiore a un anno, purché la pensione sia liquidata mediante cumulo di periodi assicurativi maturati nei Paesi espressamente elencati nella circolare.
Paesi richiamati per la tutela del trattamento minimo
Gli Stati indicati sono:
- Belgio
- Danimarca
- Francia
- Germania
- Gran Bretagna
- Grecia
- Irlanda
- Lussemburgo
- Olanda
- Portogallo
- Spagna
- Argentina
- Brasile
- Capo Verde
- Jugoslavia
- Monaco
- San Marino
- Stati Uniti d’America
- Tunisia
- Uruguay
Gestione delle anticipazioni provvisorie nel pannello AV1
Per le anticipazioni provvisorie rientranti nella disciplina richiamata e gestite con PGM 3445, il numero dei contributi in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia deve essere indicato nel campo 20/11 del pannello AV1, che assume la denominazione "N. OBG". Il campo non è più destinato alla segnalazione dei contributi relativi a periodi di lavoro presso le F.A.A. e l’U.N.R.R.A.
La circolare precisa le seguenti casistiche:
- se l’assicurato o i superstiti non hanno alcun contributo in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, nel campo "N. OBG" deve essere indicato il valore "1";
- se si tratta di residenti in Italia con cumulo di periodi maturati negli Stati esteri richiamati, nel campo "N. OBG" deve essere comunque indicato un numero di contributi non inferiore a 52, anche se il requisito italiano è inferiore a un anno;
- se il campo "N. OBG" non contiene alcun dato, l’anticipazione provvisoria è scartata in fase di input con codice errore 50.
Residenti all’estero e abrogazione dell’art. 9-bis della legge n. 638/1983
Con effetto dal 1 febbraio 1991, l’art. 7 della legge n. 407/1990 abroga l’art. 9-bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, che escludeva i pensionati residenti all’estero dall’applicazione delle disposizioni di integrazione al trattamento minimo e di pensione di invalidità in funzione della situazione reddituale previste dagli articoli 6 e 8 della medesima legge.
Per i residenti all’estero, i dati reddituali devono essere acquisiti mediante il pannello RED con le stesse modalità previste per la generalità delle pensioni.
Liquidazione con procedura LP1
Per le pensioni interessate all’applicazione dell’art. 7 della legge n. 407, la liquidazione tramite procedura LP1 deve essere effettuata integrando i dati già acquisiti con il pannello LP1 mediante l’inserimento, nel "fascicolo di pensione" predisposto automaticamente, delle informazioni necessarie alla corretta applicazione della nuova disciplina.
Operativamente occorre:
- inserire il codice "Y" nel campo 03 del pannello LP1;
- richiamare il fascicolo in correzione secondo le modalità della circolare n. 1102 EAD del 26 settembre 1986;
- acquisire i dati integrativi mancanti.
La circolare precisa inoltre che le anticipazioni provvisorie, per le quali è sempre richiesto il campo "N. OBG", possono essere liquidate con la procedura LP1 solo in via definitiva, poiché per le liquidazioni provvisorie è consentita esclusivamente l’integrazione dei dati relativi a redditi e familiari.
Programmi disponibili
Sono resi disponibili per la ricezione e il caricamento sul sottosistema elaborativo periferico dell’Area prestazioni i seguenti programmi per l’acquisizione e il calcolo delle pensioni di nuova liquidazione in applicazione dell’art. 7 della legge n. 407/1990:
- programma 0061, versione A, livello 06.03.91;
- programma 0100, versione H, livello 06.03.91;
- programma 3432, versione I, livello 06.03.91.
Chiarimenti dell’allegato sulla procedura LP1 e i trattamenti di famiglia
L’allegato, costituente un messaggio del 16 novembre 1990, interviene sul problema delle liquidazioni effettuate senza l’attribuzione dei trattamenti di famiglia, dovuto al fatto che il pannello LP1 non consentiva l’acquisizione dei dati reddituali necessari sia per le quote di maggiorazione sulle pensioni dei lavoratori autonomi sia per l’assegno per il nucleo familiare sulle pensioni dei lavoratori dipendenti.
Per ovviare all’inconveniente, la procedura LP1 viene modificata per permettere l’acquisizione dei dati reddituali quando occorra, evitando successive ricostituzioni delle pensioni.
Codice "Y" e gestione del fascicolo nella procedura LP1
Quando nei campi 31 e seguenti del pannello LP1 sono inseriti dati relativi a familiari per pensioni dirette o a contitolari aventi diritto ai trattamenti di famiglia per pensioni ai superstiti, la procedura richiede il codice "Y" nei campi 02, 03 o 04 a seconda della fattispecie:
- campo 02 per nuova liquidazione in via provvisoria;
- campo 03 per nuova liquidazione in via definitiva;
- campo 04 per trasformazione in definitiva di pensione liquidata in via provvisoria.
Con l’inserimento del codice "Y", il programma registra automaticamente il "fascicolo di pensione" o di "riliquidazione" nell’archivio 8 delle nuove liquidazioni della procedura di calcolo passante, oppure nell’archivio 25 della procedura di ricostituzione PGM 480, impedendo l’avvio del calcolo finché la sede non abbia completato l’integrazione dei dati mancanti.
Il fascicolo può essere richiamato in correzione:
- con il programma 3445, opzione 2;
- oppure con il programma 480, opzione 2.
Limiti dell’integrazione e Operazione Pensionesubito
La circolare specifica che, nelle nuove liquidazioni provvisorie con codice "Y" nel campo 02, l’opzione 2 del programma 3445 consente di integrare soltanto i dati relativi a familiari e redditi. Nelle nuove liquidazioni definitive con codice "Y" nel campo 03, la stessa opzione consente invece di acquisire, oltre ai dati su familiari e redditi, anche qualsiasi altro dato necessario.
Le medesime istruzioni si applicano anche alle pensioni liquidate nell’ambito dell’Operazione Pensionesubito, il cui flusso definitorio confluisce nella procedura LP1.
Punti principali
Anticipazioni provvisorie e integrazione al minimo con cumulo di periodi italiani ed esteri
Per le pensioni liquidate con la procedura PGM 3445, la circolare recepisce l’art. 7 della legge n. 407/1990. Dal 1 gennaio 1991 restano confermate nell’importo in pagamento le pensioni erogate a residenti all’estero, liquidate con totalizzazione di periodi assicurativi italiani riferiti ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, fino all’assorbimento dell’integrazione tramite perequazione. Dal 1 febbraio 1991, invece, le pensioni liquidate con cumulo di periodi di contribuzione italiani ed esteri sono integrabili al minimo solo se l’assicurato può far valere almeno un anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. In mancanza di tale requisito, la pensione non è integrabile al trattamento minimo, salvo quanto previsto per i residenti in Italia in forza della normativa comunitaria e convenzionale.
Tutela del trattamento minimo per residenti in Italia in base a Regolamento CEE e convenzioni
Per i pensionati residenti in Italia, la circolare richiama l’art. 50 del Regolamento C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e analoghe disposizioni di alcune convenzioni internazionali. In questi casi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, il trattamento minimo deve comunque essere garantito anche se l’anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia è inferiore a un anno, purché la pensione sia liquidata con il cumulo di periodi assicurativi maturati in uno degli Stati elencati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Argentina, Brasile, Capo Verde, Jugoslavia, Monaco, San Marino, Stati Uniti d’America, Tunisia e Uruguay.
Gestione nel pannello AV1 del dato contributivo "N. OBG"
Per le anticipazioni provvisorie rientranti nell’ambito della normativa richiamata e gestite con PGM 3445, il numero dei contributi in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia deve essere indicato nel campo 20/11 del pannello AV1, già in precedenza utilizzato per i contributi relativi a periodi di lavoro presso le F.A.A. e l’U.N.R.R.A., che non deve più essere segnalato. Il campo assume la nuova denominazione "N. OBG". Se l’assicurato o i superstiti non possono far valere alcun contributo in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, nel campo va indicato il valore "1". Per le anticipazioni provvisorie liquidate in favore di residenti in Italia con cumulo di periodi maturati negli Stati esteri elencati, nel campo "N. OBG" deve comunque essere indicato un numero di contributi non inferiore a 52, anche se il requisito italiano sia inferiore a un anno. Le anticipazioni prive di qualsiasi dato nel campo "N. OBG" vengono scartate in input con codice errore 50.
Abrogazione dell’art. 9-bis della legge n. 638/1983 per i residenti all’estero
Con effetto dal 1 febbraio 1991, l’art. 7 della legge n. 407/1990 abroga l’art. 9-bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, che escludeva per i pensionati residenti all’estero l’applicazione delle disposizioni degli articoli 6 e 8 della stessa legge in materia di integrazione al trattamento minimo e di pensione di invalidità in funzione della situazione reddituale. I dati reddituali relativi alle pensioni da liquidare a residenti all’estero devono essere acquisiti tramite il pannello RED con le stesse modalità previste per la generalità delle pensioni.
Liquidazione con procedura LP1 e integrazione dei dati
Per le pensioni interessate all’applicazione dell’art. 7 della legge n. 407, la liquidazione con procedura LP1 deve avvenire integrando i dati già acquisiti con il pannello LP1 tramite la segnalazione, nel "fascicolo di pensione" generato automaticamente, degli ulteriori dati necessari all’applicazione della nuova disciplina. Occorre inserire il codice "Y" nel campo 03 del pannello LP1, richiamare il fascicolo in correzione secondo le modalità della circolare n. 1102 EAD del 26 settembre 1986 e acquisire i dati mancanti. Le anticipazioni provvisorie, per le quali è sempre necessario il campo "N. OBG", possono essere liquidate con procedura LP1 solo in via definitiva, perché per le pensioni provvisorie è consentita soltanto l’integrazione dei dati relativi a redditi e familiari.
Programmi aggiornati per la nuova liquidazione
Sono resi disponibili per la ricezione e il caricamento sul sottosistema elaborativo periferico dell’Area prestazioni i programmi che consentono l’acquisizione e il calcolo delle pensioni di nuova liquidazione in applicazione dell’art. 7 della legge n. 407/1990. Le versioni indicate sono: programma 0061 versione A livello 06.03.91; programma 0100 versione H livello 06.03.91; programma 3432 versione I livello 06.03.91.
Chiarimenti dell’allegato sul trattamento di famiglia nella procedura LP1
L’allegato richiama una modifica della procedura LP1 resa necessaria dal rilievo che diverse sedi liquidavano pensioni senza attribuire eventuali trattamenti di famiglia, poiché il pannello LP1 non consentiva l’acquisizione dei relativi dati reddituali. La procedura è stata quindi modificata per consentire, quando necessario, l’acquisizione dei dati reddituali utili sia alle quote di maggiorazione delle pensioni dei lavoratori autonomi sia all’assegno per il nucleo familiare sulle pensioni dei lavoratori dipendenti, evitando successive ricostituzioni.
Codice "Y" nei campi 02, 03 e 04 del pannello LP1 e gestione del fascicolo
Quando nei campi 31 e seguenti del pannello LP1 sono acquisiti dati relativi a familiari per pensioni dirette o a contitolari aventi diritto ai trattamenti di famiglia per pensioni ai superstiti, la procedura richiede l’inserimento del codice "Y" nei campi 02, 03 o 04 a seconda che si tratti di nuova liquidazione provvisoria, nuova liquidazione definitiva o trasformazione in definitiva di pensione già provvisoria. Con tale codice il programma registra automaticamente il "fascicolo di pensione" o di "riliquidazione" nell’archivio 8 delle nuove liquidazioni della procedura di calcolo passante o nell’archivio 25 della procedura di ricostituzione PGM 480, bloccando il calcolo finché la sede non integri i dati mancanti. Il fascicolo può essere richiamato in correzione con il programma 3445, opzione 2, oppure con il programma 480, opzione 2, per completare i dati relativi a familiari e redditi.
Limiti di integrazione nella procedura LP1 e estensione all’Operazione Pensionesubito
Nelle nuove liquidazioni provvisorie con codice "Y" nel campo 02, l’opzione 2 del programma 3445 consente di integrare soltanto i dati relativi ai familiari e ai redditi. Nelle nuove liquidazioni definitive con codice "Y" nel campo 03, invece, con la stessa opzione possono essere acquisiti, oltre a tali dati, anche qualsiasi altro dato. Le istruzioni dell’allegato valgono anche per le pensioni liquidate nell’ambito dell’Operazione Pensionesubito, il cui flusso definitorio confluisce nella procedura LP1.
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