Circolare numero 73 del 18-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge 27 febbraio 1991 n. 59, di conversione del D.L. n. 409/1990, sulle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Vengono chiarite la misura e la progressività degli aumenti nel quinquennio 1990-1994, il limite massimo di lire 800.000 mensili, l’esclusione dei conguagli arretrati dalle regole di incumulabilità con redditi da lavoro dipendente, i differimenti previsti per alcune riliquidazioni disposte dal D.P.C.M. 16 dicembre 1989 e ulteriori miglioramenti per pensioni con specifiche decorrenze anteriori al 31 dicembre 1988. La circolare indica inoltre le modalità operative di riliquidazione e di pagamento degli arretrati.
Perequazione e miglioramenti delle pensioni AGO lavoratori dipendenti ex legge n. 59/1991
Perequazione e miglioramenti delle pensioni AGO dei lavoratori dipendenti ex legge n. 59/1991
La circolare illustra gli effetti della legge 27 febbraio 1991 n. 59, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 dicembre 1990 n. 409 in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici nei settori privato e pubblico. Il documento si concentra sulle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, chiarendo criteri di calcolo, decorrenze, limiti massimi e modalità operative di riliquidazione.
Misura degli aumenti nel quinquennio 1990-1994
L’articolo 1, comma 9, come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che l’aumento complessivo spettante sia distribuito nel periodo 1990-1994. Viene confermato il riconoscimento del 20 per cento dell’aumento totale dal 1 gennaio 1990; sono inoltre previste ulteriori quote pari al 37 per cento dal 1 gennaio 1991, al 40 per cento dal 1 gennaio 1992, al 65 per cento dal 1 gennaio 1993 e al 100 per cento dal 1 gennaio 1994.
Le quote sono soggette a perequazione automatica dalla prima scadenza successiva alla loro attribuzione. La legge introduce anche un tetto massimo all’aumento mensile complessivamente spettante, fissato in lire 800.000 mensili. Di conseguenza, l’aumento complessivo va prima determinato entro tale limite e poi corrisposto secondo la progressione prevista dalla norma.
Esclusione dei conguagli arretrati dalle trattenute per lavoro dipendente
Il comma 10-bis dell’articolo 1 richiama l’articolo 23-sexies del D.L. n. 267/1972, convertito dalla legge n. 485/1972. La circolare chiarisce che le variazioni dell’importo pensionistico dovute ad aumenti disposti con provvedimenti di legge non incidono sulla determinazione e sulla misura delle trattenute per incumulabilità con redditi da lavoro dipendente nel periodo compreso tra la decorrenza dell’aumento e l’ultimo giorno del mese di emissione dei nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.
Ne deriva che i conguagli di pensione relativi a periodi anteriori alla emissione dei nuovi Mod. O bis M devono essere corrisposti integralmente ai pensionati, anche se in quei periodi essi hanno svolto attività lavorativa dipendente. Dal momento dell’emissione dei nuovi certificati, invece, la pensione riliquidata è assoggettata alla disciplina ordinaria del divieto di cumulo. La circolare precisa inoltre che questa regola opera solo per pensioni già in essere al momento dell’introduzione della norma di aumento e non per le trattenute determinate in sede di prima liquidazione.
Differimento del 40 per cento dell’aumento previsto dal D.P.C.M. 16 dicembre 1989
L’articolo 2 della legge n. 59/1991 modifica l’articolo 2 del D.L. n. 409/1990, rinviando dal 1 settembre 1990 al 1 gennaio 1991 la corresponsione del restante 40 per cento dell’aumento di pensione derivante dalla riliquidazione prevista dall’articolo 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989.
Le istruzioni già contenute nel paragrafo II della circolare n. 43 del 18 febbraio 1991 devono quindi essere lette con riferimento a questa nuova decorrenza del 1 gennaio 1991.
Ulteriori miglioramenti per pensioni con specifiche decorrenze
La legge n. 59/1991 introduce, con i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell’articolo 1, ulteriori miglioramenti per le pensioni di cui al comma 1, da riconoscere solo se più favorevoli rispetto agli incrementi risultanti dall’applicazione dei commi da 1 a 9.
Le decorrenze individuate sono le seguenti:
- dal 1 gennaio 1992, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982;
- dal 1 gennaio 1994, per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 e il 31 dicembre 1988.
Beneficiano di tali aumenti sia i pensionati che non avevano ottenuto alcun incremento con la disciplina precedente, sia quelli per i quali la nuova disciplina comporta un aumento maggiore. La circolare specifica che, a differenza degli aumenti dei commi da 1 a 9, questi miglioramenti non derivano dalla rideterminazione degli importi di prima liquidazione, ma sono calcolati o mediante importi prefissati, differenziati in relazione alla decorrenza della pensione e rapportati all’anzianità contributiva, oppure mediante aumenti percentuali dell’importo mensile di pensione al 1 gennaio 1992 o al 1 gennaio 1994.
Schema degli aumenti indicati nella circolare
La circolare riporta un prospetto riepilogativo degli aumenti:
- per pensioni con decorrenza ante 1 maggio 1968, dal 1 gennaio 1992 spetta un aumento mensile pari al 10 per cento dell’importo mensile al 1 gennaio 1992, con aumento minimo complessivo di lire 50.000 mensili;
- per pensioni con decorrenza dal 1 maggio 1968 al 30 giugno 1982, dal 1 gennaio 1992 spetta un aumento di lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla decorrenza, con aumento minimo complessivo di lire 50.000 mensili;
- per pensioni con decorrenza dal 1 luglio 1982 al 31 dicembre 1988, dal 1 gennaio 1994 spetta un aumento di lire 1.500 per ogni anno di anzianità utile alla decorrenza.
Per le pensioni interessate al 1 gennaio 1992, la circolare indica anche una scansione del frazionamento dell’aumento: lire 20.000 dal 1 gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1 gennaio 1993 e il restante aumento dal 1 gennaio 1994.
Modalità di riliquidazione e corresponsione
L’applicazione dell’articolo 1 della legge n. 59/1991 comporta la riliquidazione di tutte le pensioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e di importo superiore al minimo al 1 gennaio 1990.
Gli aumenti con effetto dal 1 gennaio 1990 saranno liquidati con la rata aprile/maggio per le pensioni in pagamento nei mesi pari e con la rata maggio/giugno per quelle in pagamento nei mesi dispari, sostituendo i mandati emessi in occasione del rinnovo. Con tali rate saranno corrisposti sia i nuovi importi riliquidati sia gli arretrati maturati dal 1 gennaio 1990 al 31 marzo o al 30 aprile 1991.
La circolare sottolinea che tali arretrati non sono soggetti a trattenuta per attività lavorativa dipendente, in coerenza con quanto chiarito in tema di incumulabilità. Sulla cedola in bianco sottostante al Mod. O bis M dei nuovi modelli P.1/ott viene inoltre stampata una comunicazione standard al pensionato, che informa dell’attribuzione dei miglioramenti previsti dalla legge n. 59/1991 per le pensioni superiori al minimo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989.
Infine, nel corso delle operazioni di riliquidazione trova applicazione anche il differimento del restante 40 per cento dell’aumento per le pensioni con decorrenza 1971/1984 riliquidate sulla base dei più elevati massimali di retribuzione stabiliti dal D.P.C.M. 16 dicembre 1989.
Punti principali
Misura degli aumenti e limite massimo
La legge n. 59/1991 modifica l’articolo 1 del D.L. n. 409/1990 stabilendo che l’aumento complessivo spettante sia corrisposto nel quinquennio 1990-1994. Conferma il 20 per cento dell’aumento totale dal 1 gennaio 1990 e prevede ulteriori quote pari al 37 per cento dal 1 gennaio 1991, al 40 per cento dal 1 gennaio 1992, al 65 per cento dal 1 gennaio 1993 e al 100 per cento dal 1 gennaio 1994. Le quote sono soggette a perequazione automatica dalla prima scadenza successiva alla loro attribuzione. È inoltre fissato un tetto massimo all’aumento mensile complessivo pari a lire 800.000.
Esclusione degli arretrati dalle trattenute per lavoro dipendente
Per effetto del comma 10-bis dell’articolo 1, agli aumenti si applica l’articolo 23-sexies del D.L. n. 267/1972, convertito dalla legge n. 485/1972. Ne consegue che le variazioni di pensione derivanti da aumenti disposti per legge non incidono sulle trattenute per incumulabilità con redditi da lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra la decorrenza dell’aumento e l’ultimo giorno del mese di emissione dei nuovi certificati. I conguagli relativi a periodi anteriori alla emissione dei nuovi Mod. O bis M devono quindi essere corrisposti integralmente, anche se il pensionato ha svolto lavoro dipendente. La disciplina non vale invece per le trattenute determinate sin dalla prima liquidazione della pensione.
Rinvio del 40 per cento dell’aumento ex D.P.C.M. 16 dicembre 1989
L’articolo 2 della legge n. 59/1991 modifica l’articolo 2 del D.L. n. 409/1990, spostando dal 1 settembre 1990 al 1 gennaio 1991 la decorrenza del restante 40 per cento dell’aumento derivante dalla riliquidazione prevista dall’articolo 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989. Le istruzioni già impartite con la circolare n. 43 del 18 febbraio 1991 devono quindi intendersi riferite alla nuova decorrenza del 1 gennaio 1991.
Ulteriori miglioramenti dal 1 gennaio 1992 e dal 1 gennaio 1994
I commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell’articolo 1 introducono ulteriori miglioramenti per le pensioni di cui al comma 1, da applicare se più favorevoli rispetto ai commi da 1 a 9. Dal 1 gennaio 1992 il beneficio riguarda le pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1982; dal 1 gennaio 1994 quelle con decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 e il 31 dicembre 1988. Gli aumenti interessano sia i pensionati già privi di incrementi con la disciplina precedente, sia quelli che con la nuova disciplina ottengono un incremento più elevato. Le modalità di calcolo differiscono in funzione della data di decorrenza e consistono, a seconda dei casi, in importi prefissati per anno di anzianità contributiva oppure in aumenti percentuali dell’importo mensile di pensione al 1 gennaio 1992 o al 1 gennaio 1994.
Riliquidazione delle pensioni e pagamento degli arretrati
L’applicazione dell’articolo 1 comporta la riliquidazione di tutte le pensioni dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e di importo superiore al minimo alla data del 1 gennaio 1990. Gli aumenti con effetto dal 1 gennaio 1990 saranno corrisposti con la rata aprile/maggio per i trattamenti pagati nei mesi pari e con la rata maggio/giugno per quelli pagati nei mesi dispari, sostituendo i mandati emessi in occasione del rinnovo. Con tali rate saranno pagati anche gli arretrati dal 1 gennaio 1990 al 31 marzo o al 30 aprile 1991, senza trattenute per lavoro dipendente. Sui nuovi Mod. O bis M sarà stampata una comunicazione al pensionato che informa dell’attribuzione dei miglioramenti previsti dalla legge n. 59/1991 per pensioni superiori al minimo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989. Nel medesimo contesto si applica anche il restante 40 per cento per le pensioni con decorrenza 1971/1984 riliquidate in base ai massimali retributivi più elevati del D.P.C.M. 16 dicembre 1989.
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