Circolare numero 72 del 18-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina per il 1991 i contributi dovuti da artigiani ed esercenti attivita' commerciali, con indicazione di aliquote, basi imponibili minime e massime e scadenze di versamento. Per la contribuzione IVS si confermano le aliquote della legge n. 233/1990, con distinzione tra titolari, coadiuvanti maggiorenni e minori di 21 anni; vengono inoltre determinati i minimali e massimali di reddito e le rate di pagamento. Sono poi definite le regole per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, calcolato per fasce di reddito e con un minimo non rapportabile a mese, nonche' i contributi fissi per maternita' ed ENAOLI. La circolare segnala infine l'anticipo dei termini di versamento rispetto al passato.
Contribuzione 1991 per artigiani ed esercenti attivita' commerciali: IVS, Servizio Sanitario Nazionale, maternita' ed ENAOLI
Contribuzione 1991 per artigiani ed esercenti attivita' commerciali
La circolare definisce, per l'anno 1991, la disciplina contributiva applicabile ad artigiani ed esercenti attivita' commerciali, con particolare riferimento alla contribuzione IVS, al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e ai contributi fissi per maternita' ed ENAOLI. Vengono indicati aliquote, basi imponibili, limiti minimi e massimi, nonche' scadenze e modalita' di versamento.
Contribuzione IVS: aliquote e soggetti interessati
La contribuzione IVS dovuta per il 1991 e' determinata applicando le aliquote gia' previste dalla legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i soggetti con qualifica di titolare il contributo e' pari al 12% del reddito di impresa che da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF e riferito all'anno precedente. La stessa aliquota del 12% si applica ai coadiuvanti e coadiutori di eta' superiore a 21 anni. Per i coadiuvanti e coadiutori di eta' inferiore a 21 anni l'aliquota e' ridotta al 9%, riduzione che opera fino a tutto il mese in cui il soggetto compie 21 anni.
Reddito imponibile minimo
Quando il reddito dichiarato ai fini IRPEF risulta inferiore al minimale, il contributo deve essere calcolato assumendo come base il prodotto tra 312 e il minimale giornaliero stabilito al 1 gennaio dell'anno di riferimento per gli operai dei settori artigianato e commercio. Per il 1991 il minimale di reddito ai fini IVS e' fissato in L. 15.399.384, pari a L. 49.357 moltiplicato per 312. Ne consegue un contributo minimo annuo di L. 1.847.926,08 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e di L. 1.385.944,56 per i collaboratori under 21. Per i periodi inferiori all'anno solare gli importi sono rapportati a mese, con contributi minimi mensili pari rispettivamente a L. 153.993,84 e L. 115.495,38. La circolare precisa che reddito e contributo minimo devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell'impresa.
Reddito imponibile massimo
La quota di reddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile viene presa in considerazione, ai fini contributivi, entro il limite di due terzi del massimale di riferimento. Per il 1991 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e' pari a L. 80.148.333, ottenuto dalla somma di L. 48.089.000 e L. 32.059.333. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno il massimale va rapportato a mese. I contributi massimi risultano quindi pari a L. 801.483,33 con aliquota del 12% e a L. 601.112,5 con aliquota del 9%. Anche in questo caso si tratta di limiti individuali riferiti a ogni singolo soggetto e non di massimali globali dell'impresa.
Termini di pagamento della contribuzione IVS
I contributi calcolati sul reddito minimo devono essere versati in quattro rate uguali con scadenza il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre 1991 e il 20 gennaio 1992. I contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale, ma entro il massimale, devono invece essere versati in due rate uguali con scadenza il 20 luglio e il 20 ottobre 1991.
Contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale
Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e' dovuto nella misura del 5% del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, per la fascia di reddito fino a 40 milioni di lire. Per la fascia compresa tra 40 e 100 milioni, il contributo e' dovuto nella misura del 4,2% del reddito indicato. La base imponibile esclude i redditi gia' assoggettati a contribuzione e i redditi da pensione. I redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale sono soggetti a contribuzione solo per la parte eccedente complessivamente i 4 milioni di lire.
Minimale e massimale del contributo SSN
In base alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, il contributo SSN deve essere calcolato su un reddito non inferiore al minimale previsto per l'IVS. Per il 1991 tale minimo coincide con L. 15.399.384 annue. La circolare specifica inoltre che il contributo SSN non puo' essere rapportato a mese se l'attivita' e' svolta solo per una parte dell'anno solare. Per la parte di reddito eccedente i 100 milioni annui non e' dovuto alcun contributo.
Modalita' e termini di versamento del SSN
Il contributo individuale al SSN deve essere versato mediante gli appositi bollettini inviati dall'INPS in due rate di uguale importo, con scadenza il 25 luglio e il 25 ottobre 1991.
Contributi per maternita' ed ENAOLI
I contributi per maternita' e per l'ENAOLI restano fissati, per ciascun soggetto iscritto negli elenchi di categoria, rispettivamente in L. 1.578 mensili e in L. 45,40 mensili. La circolare precisa che, nei bollettini in corso di emissione, tali importi sono stati aggiunti alla contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.
Indicazioni finali
Le sedi sono invitate a diffondere il contenuto della circolare agli interessati tramite i consueti canali di informazione, evidenziando in particolare l'anticipazione dei termini di pagamento rispetto al passato, sia per i contributi ad importo predeterminato sia per i contributi IVS a conguaglio. Viene inoltre ribadito che la legge 2 agosto 1990, n. 233, ha anticipato di cinque giorni il termine di versamento dei contributi IVS, senza modificare i termini previsti per i contributi di malattia dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Punti principali
Contribuzione IVS: aliquote applicabili
Per l'anno 1991 la contribuzione IVS per artigiani e commercianti e' determinata con le aliquote della legge 2 agosto 1990, n. 233: 12% del reddito di impresa per i titolari e per i coadiuvanti/coadiutori con eta' superiore a 21 anni; 9% per i coadiuvanti/coadiutori di eta' inferiore a 21 anni, fino al mese in cui compiono i 21 anni.
Reddito imponibile minimo IVS
Se il reddito IRPEF e' inferiore al minimale, il contributo va calcolato su un reddito minimo pari a 312 volte il minimale giornaliero degli operai di artigianato e commercio. Per il 1991 il minimale annuo e' L. 15.399.384, con contributo minimo annuo di L. 1.847.926,08 per titolari e collaboratori over 21 e di L. 1.385.944,56 per i collaboratori under 21. Per periodi inferiori all'anno i valori sono mensilizzati: L. 153.993,84 e L. 115.495,38. Il reddito e il relativo minimo vanno riferiti a ciascun soggetto operante nell'impresa.
Reddito imponibile massimo IVS
In presenza di redditi superiori al limite di retribuzione annua pensionabile, la quota eccedente e' considerata ai fini contributivi solo entro il limite di due terzi del massimale di riferimento. Per il 1991 il massimale di reddito annuo e' L. 80.148.333; i contributi massimi annui sono pari a L. 801.483,33 con aliquota 12% e a L. 601.112,5 con aliquota 9%. Si tratta di limiti individuali, riferiti a ogni singolo soggetto e non all'impresa nel complesso.
Termini di versamento IVS
I contributi sul reddito minimo devono essere versati in quattro rate uguali con scadenza 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1991 e 20 gennaio 1992. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, ma entro il massimale, vanno pagati in due rate uguali entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1991.
Contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale
Il contributo al SSN e' dovuto nella misura del 5% del reddito complessivo IRPEF per i redditi fino a 40 milioni; nella misura del 4,2% per la fascia tra 40 e 100 milioni. Dalla base imponibile sono esclusi i redditi gia' assoggettati a contribuzione e i redditi da pensione; i redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono solo per la parte eccedente complessivamente i 4 milioni di lire.
Minimale e massimale per il SSN
I contributi SSN devono essere calcolati su un reddito non inferiore al minimale IVS fissato per il 1991 in L. 15.399.384 annue. Il contributo non e' rapportabile a mese se l'attivita' e' svolta solo per parte dell'anno. Oltre i 100 milioni annui non e' dovuto alcun contributo.
Pagamento del contributo SSN
Il contributo individuale al SSN deve essere versato tramite i bollettini inviati dall'INPS in due rate uguali con scadenza 25 luglio e 25 ottobre 1991.
Contributi maternita' ed ENAOLI
Restano fissati, per ciascun soggetto iscritto negli elenchi di categoria, in L. 1.578 mensili per la maternita' e in L. 45,40 mensili per l'ENAOLI. Nei bollettini in emissione tali importi risultano aggiunti alla contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.
Indicazioni operative e anticipo delle scadenze
Le sedi devono diffondere il contenuto della circolare agli interessati con i consueti canali informativi, evidenziando l'anticipo dei termini di pagamento rispetto al passato sia per i contributi ad importo predefinito sia per i contributi IVS a conguaglio. Si precisa inoltre che la legge n. 233/1990 non ha modificato i termini di versamento dei contributi di malattia previsti dalla legge n. 638/1983.
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