Regolamento (UE) 2017/1235
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1235 della Commissione, del 6 luglio 2017, recante duecentosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/1235 aggiorna l’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. La modifica si rende necessaria in seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 luglio 2017 di depennare tre persone dall’elenco. L’atto è di immediata rilevanza pratica per gli operatori finanziari e per i soggetti obbligati ai controlli sanzionatori, poiché incide sull’operatività delle misure restrittive nei confronti dei nominativi soppressi.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per depennare tre persone fisiche dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda, limitatamente all’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’intervento riguarda esclusivamente la soppressione di tre nominativi dall’elenco delle persone fisiche sottoposte a congelamento; non introduce nuovi soggetti né nuove categorie di misure.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1235 della Commissione interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo a persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’atto è adottato per adeguare l’elenco unionale alle determinazioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 luglio 2017, che ha disposto il depennamento di tre persone fisiche.
Contesto normativo e funzione dell’atto
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede misure restrittive specifiche, in particolare il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti dei soggetti elencati nell’allegato I. La Commissione richiama come basi giuridiche l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, per modificare l’elenco in coerenza con gli aggiornamenti deliberati a livello ONU.
Ambito materiale dell’intervento
L’atto non disciplina nuove fattispecie sostanziali, ma effettua un aggiornamento puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. In concreto, vengono soppresse tre voci dell’elenco "Persone fisiche":
- Ahmad Zerfaoui, con gli alias indicati nel testo;
- Dhou El-Aich, alias Abdel Hak;
- Hacene Allane, con gli alias indicati nel testo.
Per ciascuno dei tre soggetti il regolamento riporta dati identificativi, cittadinanza, luogo e data di nascita e ulteriori informazioni, tra cui la conferma del decesso. Il depennamento comporta la fuoriuscita di tali nominativi dall’elenco soggetto a congelamento nell’allegato I.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati, intermediari finanziari e altri soggetti tenuti a verifiche sanzionatorie, la conseguenza operativa principale è l’aggiornamento delle liste di controllo. In relazione ai tre nominativi soppressi non trova più applicazione il congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, nei limiti e con gli effetti derivanti dalla cancellazione dall’allegato.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato dall’articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell’intervento
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. La finalità è adeguare l’allegato I, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Depennamento di tre persone fisiche dall’allegato I
L’allegato al regolamento di esecuzione dispone la soppressione, dall’elenco "Persone fisiche" dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, dei nominativi di Ahmad Zerfaoui, Dhou El-Aich e Hacene Allane, con i relativi alias e dati identificativi indicati nel testo. La misura discende dalla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 luglio 2017 di rimuovere tali soggetti dall’elenco sanzionatorio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1224
- Regolamento · 5 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1200
- Regolamento · 5 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1201
- Regolamento · 5 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1202
- Regolamento · 5 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1203
- Regolamento · 5 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1204
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →