Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1235

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1235 della Commissione, del 6 luglio 2017, recante duecentosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32017R1235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1235 aggiorna l’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. La modifica si rende necessaria in seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 luglio 2017 di depennare tre persone dall’elenco. L’atto è di immediata rilevanza pratica per gli operatori finanziari e per i soggetti obbligati ai controlli sanzionatori, poiché incide sull’operatività delle misure restrittive nei confronti dei nominativi soppressi.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per depennare tre persone fisiche dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda, limitatamente all’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’intervento riguarda esclusivamente la soppressione di tre nominativi dall’elenco delle persone fisiche sottoposte a congelamento; non introduce nuovi soggetti né nuove categorie di misure.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1235 della Commissione interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo a persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’atto è adottato per adeguare l’elenco unionale alle determinazioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 luglio 2017, che ha disposto il depennamento di tre persone fisiche.

Contesto normativo e funzione dell’atto

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede misure restrittive specifiche, in particolare il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti dei soggetti elencati nell’allegato I. La Commissione richiama come basi giuridiche l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, per modificare l’elenco in coerenza con gli aggiornamenti deliberati a livello ONU.

Ambito materiale dell’intervento

L’atto non disciplina nuove fattispecie sostanziali, ma effettua un aggiornamento puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. In concreto, vengono soppresse tre voci dell’elenco "Persone fisiche":

  • Ahmad Zerfaoui, con gli alias indicati nel testo;
  • Dhou El-Aich, alias Abdel Hak;
  • Hacene Allane, con gli alias indicati nel testo.

Per ciascuno dei tre soggetti il regolamento riporta dati identificativi, cittadinanza, luogo e data di nascita e ulteriori informazioni, tra cui la conferma del decesso. Il depennamento comporta la fuoriuscita di tali nominativi dall’elenco soggetto a congelamento nell’allegato I.

Effetti pratici per gli operatori

Per avvocati, intermediari finanziari e altri soggetti tenuti a verifiche sanzionatorie, la conseguenza operativa principale è l’aggiornamento delle liste di controllo. In relazione ai tre nominativi soppressi non trova più applicazione il congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, nei limiti e con gli effetti derivanti dalla cancellazione dall’allegato.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato dall’articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell’intervento

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. La finalità è adeguare l’allegato I, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Depennamento di tre persone fisiche dall’allegato I

L’allegato al regolamento di esecuzione dispone la soppressione, dall’elenco "Persone fisiche" dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, dei nominativi di Ahmad Zerfaoui, Dhou El-Aich e Hacene Allane, con i relativi alias e dati identificativi indicati nel testo. La misura discende dalla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 luglio 2017 di rimuovere tali soggetti dall’elenco sanzionatorio.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalilotta al terrorismocongelamento dei benipolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.