Regolamento (UE) 2017/1200
Regolamento (UE) 2017/1200 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’autorizzazione di tre indicazioni sulla salute presentate da operatori del settore alimentare ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione, prendendo atto dei pareri scientifici negativi dell’EFSA, conclude che per le indicazioni relative a Fabenol® Max, DHA e polidestrosio non è stato dimostrato un rapporto di causa-effetto sufficiente. Le indicazioni elencate nell’allegato non vengono quindi inserite nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite.
Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a specifici alimenti/sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute presentate nell’ambito dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, relative a Fabenol® Max, al DHA e al polidestrosio. Produce effetti per gli operatori del settore alimentare interessati alle indicazioni riportate in allegato e, in generale, per l’uso di tali claim nell’Unione europea; non disciplina altri claim né autorizza indicazioni diverse da quelle espressamente respinte. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Il regolamento adotta il rigetto di tre richieste di autorizzazione di indicazioni sulla salute presentate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione interviene dopo aver ricevuto i pareri scientifici dell’EFSA e conclude che, per le indicazioni considerate, non è stato dimostrato il necessario nesso causale tra consumo della sostanza e effetto vantato.
Contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1924/2006, secondo cui le indicazioni sulla salute sono vietate salvo autorizzazione della Commissione e inclusione nell’elenco unionale delle indicazioni consentite. Le domande di autorizzazione possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente, che le trasmette all’EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione. La decisione finale sull’autorizzazione spetta alla Commissione, che deve tener conto del parere EFSA.
Valutazione delle tre indicazioni esaminate
Per Fabenol® Max, domanda Ecopharma BVBA (EFSA-Q-2015-00123), l’indicazione proposta era: "Fabenol® Max riduce l’assorbimento dei carboidrati". L’EFSA, nel parere del 23 febbraio 2016, ha ritenuto l’effetto non sufficientemente definito e ha rilevato l’assenza di informazioni supplementari richieste; di conseguenza, non ha ritenuto stabilito il rapporto di causa-effetto.
Per il DHA, domanda DSM Nutritional Products (EFSA-Q-2015-00456), l’indicazione proposta era: "Il DHA contribuisce a migliorare la funzionalità mnemonica". Nel parere del 2 maggio 2016, l’EFSA ha concluso che i dati forniti non consentivano di stabilire un rapporto di causa-effetto tra consumo di DHA ed effetto indicato.
Per il polidestrosio, domanda Tate & Lyle PLC (EFSA-Q-2015-00550), l’indicazione proposta era: "Il polidestrosio contribuisce a migliorare le funzioni intestinali aumentando il volume delle feci". Nel parere del 25 maggio 2016, l’EFSA ha parimenti escluso la dimostrazione del rapporto di causa-effetto.
Effetti giuridici
L’articolo 1 dispone che le tre indicazioni elencate nell’allegato non siano inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. In pratica, tali claim non ottengono l’autorizzazione europea e non possono essere trattati come indicazioni autorizzate nel mercato interno.
Allegato: indicazioni respinte
L’allegato riporta, per ciascuna domanda, la sostanza o categoria di alimenti, la formulazione dell’indicazione e il riferimento del parere EFSA:
- Fabenol® Max: "Fabenol® Max riduce l’assorbimento dei carboidrati"; Q-2015-00123.
- DHA: "Il DHA contribuisce a migliorare la funzionalità mnemonica"; Q-2015-00456.
- Polidestrosio: "Il polidestrosio contribuisce a migliorare le funzioni intestinali aumentando il volume delle feci"; Q-2015-00550.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rifiuto dell’inserimento nell’elenco delle indicazioni consentite
L’articolo 1 stabilisce che le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato non sono inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Ne deriva il divieto di utilizzare tali claim come indicazioni autorizzate nell’ordinamento UE.
Motivazione scientifica del rigetto
Dai considerando risulta che, per ciascuna delle tre domande, l’EFSA ha espresso un parere negativo: per Fabenol® Max l’effetto non era sufficientemente definito e mancavano informazioni supplementari; per DHA e per polidestrosio i dati forniti non consentivano di stabilire un rapporto di causa-effetto con l’effetto indicato. La Commissione ha pertanto concluso che le indicazioni non soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Oggetto delle domande e riferimenti EFSA
L’allegato individua tre domande di autorizzazione presentate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5: Fabenol® Max (indicazione: "Fabenol® Max riduce l’assorbimento dei carboidrati", parere EFSA Q-2015-00123), DHA (indicazione: "Il DHA contribuisce a migliorare la funzionalità mnemonica", parere EFSA Q-2015-00456) e polidestrosio (indicazione: "Il polidestrosio contribuisce a migliorare le funzioni intestinali aumentando il volume delle feci", parere EFSA Q-2015-00550).
Entrata in vigore e natura vincolante
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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