Regolamento (UE) 2017/1202
Regolamento (UE) 2017/1202 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge tre indicazioni sulla salute presentate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, in quanto l'EFSA non ha ravvisato un nesso di causa-effetto sufficientemente dimostrato tra consumo dell'alimento e beneficio fisiologico dichiarato. Le indicazioni riguardano un latte fermentato con specifici ceppi e FOS, un idrolizzato di caseina (FHI LFC24) e un olio di pesce arricchito di DHA (V0137). Di conseguenza, tali claim non vengono inclusi nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione e non possono essere utilizzati come indicazioni autorizzate ai sensi della disciplina UE.
Rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute formulate su alimenti o categorie di alimenti che siano state oggetto di domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Riguarda gli operatori del settore alimentare richiedenti, la valutazione scientifica dell'EFSA e la decisione finale della Commissione europea; l'effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le indicazioni elencate nell'allegato non sono inserite nell'elenco UE delle indicazioni consentite. Non disciplina altre tipologie di claim diverse da quelle elencate, né autorizza deroghe o esclusioni specifiche oltre al rifiuto previsto.
Rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Il regolamento adotta il rifiuto di tre indicazioni sulla salute presentate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione motiva il diniego richiamando i pareri scientifici dell'EFSA, dai quali emerge l'assenza di un rapporto di causa ed effetto sufficientemente dimostrato tra consumo dell'alimento e beneficio dichiarato.
Contesto normativo e procedura
La disciplina di riferimento è il regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il regolamento ricorda che le indicazioni sulla salute sono vietate salvo autorizzazione della Commissione e inclusione nell'elenco UE delle indicazioni consentite. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente dello Stato membro, che trasmette le domande valide all'EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione; sulla base del parere EFSA, la Commissione decide sull'autorizzazione.
Valutazione scientifica delle singole indicazioni
Per la prima domanda, presentata da Granarolo SpA, l'EFSA ha esaminato un latte fermentato a basso tenore di grassi con FOS e i ceppi Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (LB2), rispetto alla pretesa riduzione degli episodi di herpes labiale causati dal virus Herpes simplex. Nel parere del 19 luglio 2016, l'Autorità ha concluso che non era stato dimostrato il nesso causale e che l'indicazione non era conforme al regolamento (CE) n. 1924/2006.
Per la seconda domanda, presentata da Food for Health Ireland, l'EFSA ha valutato FHI LFC24, un idrolizzato di caseina derivato dal latte bovino, rispetto alla regolazione dei livelli di glucosio nel sangue dopo il consumo di alimenti. Nel parere del 22 luglio 2016, l'Autorità ha rilevato che i dati non dimostravano che la riduzione delle risposte glicemiche postprandiali ottenuta mediante aumento della secrezione di insulina costituisse un effetto fisiologico benefico per la popolazione bersaglio; di conseguenza, il nesso causale non risultava stabilito.
Per la terza domanda, presentata da Pierre Fabre Medicament, l'EFSA ha esaminato V0137, un olio di pesce arricchito di DHA, in associazione con esercizio fisico e mentale, per il presunto effetto di rallentamento del declino cognitivo legato all'età in ambiti quali memoria e funzioni esecutive. Nel parere del 5 agosto 2016, l'Autorità ha concluso che non era stato dimostrato un rapporto di causa ed effetto tra il consumo del prodotto e una riduzione della perdita delle funzioni cognitive.
Effetto giuridico del regolamento
L'articolo 1 stabilisce che le indicazioni elencate nell'allegato non entrano nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. In concreto, i claim descritti nell'allegato non possono essere considerati autorizzati come indicazioni sulla salute nell'ordinamento UE.
Decorrenza e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato: indicazioni respinte
L'allegato elenca le tre indicazioni respinte con riferimento alla relativa base giuridica e al numero di parere EFSA:
- articolo 13, paragrafo 5, per il latte fermentato con FOS e ceppi vivi, domanda EFSA-Q-2015-00488;
- articolo 13, paragrafo 5, per FHI LFC24, domanda EFSA-Q-2015-00755;
- articolo 13, paragrafo 5, per V0137, domanda EFSA-Q-2016-00071.
Le indicazioni respinte non sono quindi inserite nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite e non possono essere utilizzate come claim autorizzati ai fini della disciplina europea sulle indicazioni salutistiche.
Disposizioni principali
Rifiuto delle indicazioni sulla salute
L'articolo 1 dispone che le indicazioni sulla salute elencate nell'allegato non sono incluse nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il rifiuto riguarda tre domande basate su prove scientifiche recenti e/o su richiesta di protezione di dati riservati presentate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5.
Motivazione scientifica del diniego
Dai pareri EFSA richiamati nei considerando risulta che non è stato dimostrato un rapporto di causa ed effetto tra l'alimento e l'effetto salutistico rivendicato: per il latte fermentato con FOS e ceppi probiotici non è stato provato il beneficio contro la riattivazione del virus Herpes simplex; per FHI LFC24 non è stato dimostrato che la riduzione delle risposte glicemiche postprandiali costituisca un effetto fisiologico benefico; per V0137 non è stato dimostrato il nesso con il rallentamento del declino cognitivo.
Procedura di valutazione e ruolo dell'EFSA
Il regolamento richiama la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1924/2006: la domanda è presentata dall'operatore alimentare all'autorità nazionale competente, che la trasmette all'EFSA per la valutazione scientifica; l'EFSA formula un parere e la Commissione decide tenendo conto di tale parere. Le domande citate sono identificate con i numeri EFSA-Q-2015-00488, EFSA-Q-2015-00755 ed EFSA-Q-2016-00071.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco delle indicazioni respinte
L'allegato individua le tre indicazioni respinte: (i) latte fermentato a basso tenore di grassi con FOS e ceppi Lactobacillus rhamnosus GG, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, con claim sulla riduzione degli episodi di herpes labiale; (ii) FHI LFC24, idrolizzato di caseina derivato dal latte bovino, con claim sulla regolazione della glicemia dopo il consumo di alimenti; (iii) V0137, olio di pesce arricchito di DHA, con claim sul rallentamento del declino cognitivo legato all'età in associazione con esercizio fisico e mentale.
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