Regolamento (UE) 2017/1201
Regolamento (UE) 2017/1201 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge una specifica indicazione sulla salute relativa ai frutto-oligosaccaridi a catena corta del saccarosio e alla normale funzione intestinale. La Commissione, sulla base del parere scientifico dell'EFSA, conclude che non è stato dimostrato un nesso causale sufficiente alle condizioni d'uso proposte. Di conseguenza, l'indicazione non può essere inserita nell'elenco unionale delle indicazioni consentite.
Rifiuto dell'autorizzazione di una indicazione sulla salute relativa ai frutto-oligosaccaridi a catena corta del saccarosio e al mantenimento della normale regolarità intestinale.
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Il regolamento incide in particolare sulle domande di autorizzazione presentate da operatori del settore alimentare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, e riguarda l'inserimento o meno di una specifica indicazione nell'elenco unionale delle indicazioni consentite. Non disciplina altre categorie di indicazioni sulla salute diverse da quelle oggetto della domanda specifica e non autorizza l'indicazione esaminata.
Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa ai frutto-oligosaccaridi a catena corta del saccarosio
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 5 luglio 2017, interviene nell'ambito della disciplina unionale delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La finalità è applicare il meccanismo di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e, in particolare, escludere dall'elenco delle indicazioni consentite una specifica indicazione relativa alla normale regolarità intestinale.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta, in linea di principio, le indicazioni sulla salute non autorizzate. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro; quest'ultima trasmette le domande valide all'EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione. La decisione finale sull'autorizzazione spetta alla Commissione, tenuto conto del parere EFSA.
Oggetto della domanda e parere EFSA
La domanda, presentata da Beghin-Meiji e Tereos Syrall ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, riguardava i frutto-oligosaccaridi a catena corta del saccarosio e l'indicazione proposta "mantiene la normale regolarità intestinale". Nel procedimento, il richiedente aveva anche suggerito formulazioni equivalenti, come il mantenimento della regolarità intestinale aumentando la frequenza di evacuazione o il contributo alle normali funzioni intestinali.
L'EFSA, nel parere scientifico ricevuto l'8 gennaio 2016, ha concluso che i dati forniti non consentivano di stabilire un nesso causale tra l'assunzione della sostanza e il mantenimento della normale funzione di defecazione alle condizioni d'uso proposte. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che l'indicazione non soddisfacesse i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e che non dovesse essere autorizzata.
Effetti giuridici del regolamento
Con l'articolo 1, la Commissione dispone che l'indicazione sulla salute riportata nell'allegato non sia inserita nell'elenco unionale delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. In termini pratici, l'operatore non può utilizzare tale claim come indicazione autorizzata sul mercato dell'Unione.
Allegato: indicazione respinta
L'allegato identifica la domanda come basata sull'articolo 13, paragrafo 5, cioè su un'indicazione sulla salute fondata su prove scientifiche recenti e/o accompagnata da una richiesta di protezione di dati riservati. La sostanza interessata è indicata come frutto-oligosaccaridi a catena corta del saccarosio; l'indicazione respinta è "mantiene la normale regolarità intestinale"; il riferimento del parere EFSA è Q-2015-00377.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti vincolanti in modo uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Rifiuto dell'inserimento nell'elenco delle indicazioni consentite
L'articolo 1 dispone che le indicazioni sulla salute elencate nell'allegato non sono inserite nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L'allegato riguarda la richiesta basata sull'articolo 13, paragrafo 5, relativa ai frutto-oligosaccaridi a catena corta del saccarosio e all'indicazione "mantiene la normale regolarità intestinale".
Motivazione scientifica del rigetto
La Commissione richiama il parere EFSA ricevuto l'8 gennaio 2016, secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra l'assunzione della sostanza e il mantenimento della normale funzione di defecazione alle condizioni d'uso proposte. Per tale ragione l'indicazione è ritenuta non conforme al regolamento (CE) n. 1924/2006 e non autorizzabile.
Procedura e partecipazione dell'operatore interessato
La domanda è stata presentata da Beghin-Meiji e Tereos Syrall; la Commissione indica di avere tenuto conto delle osservazioni del richiedente presentate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il provvedimento è inoltre adottato in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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