Regolamento (UE) 2017/1204
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1204 della Commissione, del 5 luglio 2017, che rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/1204 interviene in via meramente correttiva sulla versione slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, che disciplina gli orientamenti comuni per la disattivazione delle armi da fuoco. La rettifica riguarda un errore di traduzione all’articolo 1, paragrafo 2, e serve a ripristinare il significato corretto della disposizione. Non sono previste modifiche sostanziali alla disciplina tecnica sulla disattivazione né effetti sulle altre versioni linguistiche.
Rettifica della versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 sulle norme e tecniche di disattivazione delle armi da fuoco.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sola versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, senza incidere sulle altre versioni linguistiche. Produce effetti nell’ordinamento UE in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile, ma la correzione è limitata a un errore di traduzione dell’articolo 1, paragrafo 2, relativo alla formula "a meno che" tradotta erroneamente come "se".
Rettifica della versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1204 della Commissione è un atto di correzione linguistica riferito al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, concernente gli orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione delle armi da fuoco. La Commissione interviene per eliminare un errore di traduzione nella versione slovacca, ritenendo necessario ripristinare il significato corretto della disposizione interessata.
Finalità della rettifica
Secondo i considerando, la versione slovacca dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2403 conteneva un errore: l’espressione "a meno che" era stata tradotta erroneamente con "se", con conseguente inversione del significato normativo. La rettifica è limitata a tale aspetto e non riguarda le altre versioni linguistiche.
Ambito materiale e portata della modifica
L’intervento non introduce nuove regole sostanziali sulla disattivazione delle armi da fuoco, né modifica la disciplina tecnica già stabilita dal regolamento del 2015. Esso si limita a correggere il testo slovacco per assicurare la coerenza interpretativa del diritto dell’Unione in materia di armi da fuoco disattivate.
Base giuridica e adozione
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 91/477/CEE, in particolare dell’allegato I, parte III, secondo paragrafo, e dopo aver acquisito il parere del comitato istituito ai sensi di tale direttiva. Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 5 luglio 2017.
Entrata in vigore ed efficacia
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della versione slovacca
Corregge la versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, dove l’espressione "a meno che" era stata resa erroneamente con "se", alterando il significato della norma. La rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche del regolamento originario.
Rinvio al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403
La modifica si inserisce nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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